TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-09-16, n. 201101348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-09-16, n. 201101348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101348
Data del deposito : 16 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00087/2010 REG.RIC.

N. 01348/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2010, proposto da:
G G, rappresentata e difesa dagli avv. P D B, G D, con domicilio eletto presso S D in Bari, via Pisanelli N.44;

contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. V A P, S M, con domicilio eletto presso V A P in Bari, via Pizzoli, 8;
Consiglio di Stato - Sez. V;

nei confronti di

A B, G M A P, C P, S A, A B, R P, P M C, T R, T T, L C, L S, M A;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 410 del 12.11.2009 mai notificata, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Foggia ha preso atto ed approvato le risultanze della valutazione della prova pratica della dr.ssa Gliatta espletata dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 6.11.2009 in asserita ottemperanza della decisione n. 5145/09 pronunciata dal Consiglio di Stato –Sez. V- in data 01.09.2009;

- per quanto possa occorrere, del verbale redatto nella seduta del 06.11.2009, con il quale la Commissione Giudicatrice del concorso indetto dell’Azienda Ospedaliera per l’ammissione di n. 7 dirigenti amministrativi ha valutato negativamente la prova pratica della candidata dr.ssa G G;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori Avv. G. Dicuonzo e Avv. V.A. Pappalepore e Avv. S.Mastropieri.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, la ricorrente avv.to Gliatta, premettendo di essere dipendente della Azienda Ospedaliera –Universitaria “Opedali Riuniti” di Foggia, riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale per la copertura di n. 7 posti per dirigenti amministrativi indetta da essa azienda e di aver riportato, in esito alle prove scritte, una votazione insufficiente a consentire l’ammissione alla prova orale.

A seguito di rituale impugnazione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5145/2009, disponeva la rinnovazione della valutazione degli elaborati della ricorrente , ciò cui la Commissione provvedeva nel corso della seduta del 6.11.2009, confermando le precedenti valutazioni. Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliera in seguito prendeva atto delle stesse con deliberazione n. 410 del 12.11.2009.

Ritenendo questa ultima sostanzialmente elusiva del giudicato la ricorrente con il ricorso in epigrafe indicato l’ha impugnata chiedendone la sospensiva.

Si costituiva nell’odierno giudizio l’Azienda Ospedaliera, eccependo l’inammissibilità del ricorso sia per la ragione che contro l’asserita elusione del giudicato la ricorrente avrebbe dovuto attivare il rimedio dell’ottemperanza, sia in relazione alla omessa impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, di cui alla determina dirigenziale n. 1019 del 15 giugno 2007, nella quale, evidentemente, la ricorrente non risultava inclusa.

Orbene, il Collegio ritiene che la seconda di tali eccezioni preliminari debba essere accolta sulla scorta della considerazione che il rapporto che corre tra atto di esclusione da una procedura concorsuale ed approvazione della graduatoria finale non si pone in termini di invalidità caducante ma di invalidità viziante, con la conseguenza che oltre alla impugnazione dell’atto di esclusione dal concorso va impugnato anche il successivo provvedimento conclusivo dello stesso (C.d.S. sez. V sentenza n. 4400/2008).

Il ricorso in epigrafe deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non potendo conseguire, dal suo eventuale accoglimento, alcun effetto utile per la ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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