TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-12-18, n. 201702074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-12-18, n. 201702074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201702074
Data del deposito : 18 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2017

N. 02074/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00867/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2001, proposto da:
F D M, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Comune di Cosenza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente del Servizio Edilizia Urbana del Comune di Cosenza del 21 febbraio 2001, n. 12498, di mancato assenso ai lavori oggetto della denunzia di inizio attività presentata;

- per quanto di ragione, della eventuale relazione istruttoria;

- di ogni atto anteriore, ivi compreso il precedente diniego espresso su analoga denunzia;

nonché per l’accertamento del danno subito dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il 2 febbraio 1999 F D M presentò al Comune di Cosenza denunzia di inizio attività ai sensi dell’art. 2, comma 60 l. 23 dicembre 1996, n. 662 ( recte dell’art. 4 d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con mod. dalla l. 4 dicembre 1993, n. 493 ), al fine di completare la recinzione di un fondo di sua proprietà, sito in Cosenza, alla via Guido D’Orso, meglio individuato in catasto al foglio 12, particelle 341 e 342.

Con nota del 19 febbraio 1999 il competente ufficio comunale rappresentò l’impossibilità di eseguire l’opera denunziata, ricadendo l’area in zona B, ove l’art. 69 del regolamento edilizio comunale vieta la recinzione dei terreni.

Seguì un’interlocuzione mediante la quale l’istante fece presente che i fondi da recintare ricadono in zona F5 e non in zona B.

F D M presentò, dunque, una nuova denunzia di inizio attività in data 19 maggio 1999.

Anche tale volta, dopo una serie di interlocuzioni, il Servizio Edilizia Urbana del Comune di Cosenza, con la nota meglio indicata in epigrafe, negò l’assenso all’esecuzione dei lavori.

2. – Tale atto venne impugnato dall’istante, che si rivolse a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiederne l’annullamento. Ha anche chiesto il risarcimento dei danni subiti.

Costituitosi per resistere il Comune di Cosenza, questo Tribunale, con ordinanza del 7 giugno 2001, n. 466, sospese il provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato quindi discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2017.

3. – Occorre dar preliminarmente conto dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune di Cosenza.

Esso infatti afferma che il ricorso sarebbe inammissibile perché parte ricorrente avrebbe prestato acquiescenza al provvedimento di diniego del 19 febbraio 1999.

L’eccezione è priva di pregio in quanto quel diniego non è stato impugnato, ma successivamente F D M ha presentato nuovamente la denuncia di inizio attività, sulla quale l’amministrazione si è espressamente pronunziata dopo aver svolto attività istruttoria.

Il nuovo provvedimento, pertanto, è autonomamente lesivo e, in quanto tale, impugnabile.

4. – Con il primo motivo di ricorso F D M ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 60 l. 23 dicembre 1996, n. 662, dei principi generali in materia di zonizzazione, dell’art. 69 del regolamento edilizio del Comune di Cosenza, dell’art. 861 c.c.

Ha aggiunto che l’atto sarebbe viziato da eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento, illogicità, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e contrasto con i precedenti, nonché per sviamento.

In estrema sintesi, si assume che, poiché il fondo interessato dal completamento della recinzione ricade integralmente in zona F5, per esso non può valere il divieto di erezione di recinzioni, che l’art. 69 del regolamento edilizio comunale limita alle zone B ed F3.

Il Comune replica che, poiché il fondo della ricorrente ricade in zona F5, destinata cioè a parcheggi pubblici, è da escludersi che su di essa possano essere eseguiti lavori di recinzione;
e che non è ipotizzabile che nel pieno centro della città sia realizzata una recinzione, opera che peraltro necessiterebbe di provvedimento espresso e non di semplice denunzia di inizio attività.

5. – Tale motivo di ricorso, di natura assorbente, è fondato.

L’art. 4 d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con mod. dalla l. 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, comma 60 l. 23 dicembre 1996, n. 662, sottoponeva la realizzazione delle recinzione alla semplice denunzia di inizio attività.

L’art. 69 del regolamento comunale vieta la realizzazione di recinzioni nelle zone B e F3 del piano regolatore generale.

Ne deriva che, nel caso di specie, non sussisteva alcun ostacolo alla realizzazione della recinzione.

Se poi è vero che il fondo è classificato come zona F5, destinata a parcheggi pubblici, ciò non toglie che l’esistenza del vincolo preordinato all’esproprio (di cui non è necessario in questa sede discutere della perdurante efficacia) non impedisce al proprietario di trarne godimento sino al momento dell’eventuale espropriazione, non escludendosi la possibilità – in mancanza di ulteriori ostacoli – di recinzione ai sensi dell’art. 841 c.c.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato.

6. – Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, per la quale parte ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio derivantele dal provvedimento illegittimo.

7. – Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza.

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