TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-12-09, n. 201900943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-12-09, n. 201900943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900943
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2019

N. 00943/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00055/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via A. Testoni n. 6 è domiciliato ex lege ;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) - del provvedimento in data -OMISSIS-, con il quale U.T.G. - Prefettura di Bologna ha respinto l'istanza di rinnovo dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
B) - del provvedimento della stessa Prefettura di pari data, inviato alla -OMISSIS-srl datrice di lavoro del ricorrente, recante la revoca dell’iscrizione del medesimo nel sddetto elenco;
C) dei pareri negativi espressi, al riguardo, dalle Questure di Bologna e di Brindisi, in quanto richiamati nei provvedimenti impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 2\10\2019 : D) - del provvedimento in data -OMISSIS-, con cui U.T.G. Prefettura di Bologna ha revocato l'iscrizione del sig. -OMISSIS- nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6 ottobre 2009) per assenza dei requisiti richiesti dalla legge e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, e, in particolare, ove occorra, del parere contrario emesso dall'Organo di Polizia di Brindisi.


Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Ufficio Territoriale del Governo Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori avv. Fabrizio Ciuffreda e avv. dello Stato Laura Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, l’odierno ricorrente impugna sia il provvedimento in data -OMISSIS-, con il quale U.T.G. – Prefettura di Bologna ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo sia il conseguente provvedimento, emesso in pari data dalla stessa Prefettura, avente ad oggetto la revoca della suddetta iscrizione. Avverso i suddetti provvedimenti e gli altri atti procedimentali in oggetto meglio individuati, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti violazione D.M. 6/10/1989 e art. 11 R.D. n. 773 del 1931;
eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, risultando del tutto insufficiente a comprovare l’attualità delle frequentazioni del ricorrente con persone pregiudicate residenti nel comune di Mesagne l’accertamento di un unico episodio, verificatosi del tutto casualmente, in quanto il ricorrente ha incontrato la persona pregiudicata mentre stava recandosi in un bar di Mesagne in compagnia del fratello e di un conoscente.

I provvedimenti impugnati sono inoltre carenti di adeguata motivazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera indicazione circa la mancanza dei presupposti di legge per negare il rinnovo dell’iscrizione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno intimato, chiedendo la reiezione del gravame, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Con ordinanza collegiale n. 40 del 27 febbraio 2019, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, sospendendo, per l’effetto, l’esecuzione del diniego di rinnovo e della revoca dell’iscrizione, sul presupposto che “…il provvedimento impugnato non spieghi le ragioni in base alle quali un unico episodio accertato di frequentazione del ricorrente con soggetto avente precedenti penali, sia stato ritenuto sufficiente, dall’Amministrazione procedente, per adottare il gravato diniego, comportante, per l’interessato, l’impossibilità di proseguire l’attività oggetto dell’autorizzazione medesima...”. Successivamente U.T.G. – Prefettura di Bologna, in data 12/3/2019 e in dichiarata esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, adottava l’atto di rinnovo dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

In data 5/7/2019, la stessa Autorità prefettizia disponeva nuovamente la revoca dell’iscrizione del ricorrente nell’indicato elenco. Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava motivi aggiunti di ricorso, evidenziando: violazione art. 7 L. n. 241 del 1990 ed illegittimità in via derivata rispetto a quella già evidenziata nei confronti del provvedimento impugnato con il ricorso principale.

Il Ministero dell’Interno chiede la reiezione anche del ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato come l’atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2019, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Il Tribunale rileva che sia l’atto introduttivo della lite sia il ricorso per motivi aggiunti meritano accoglimento.

I provvedimenti impugnati dall’odierno ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio: decreto in data -OMISSIS-, con il quale U.T.G. - Prefettura di Bologna ha respinto la sua istanza di rinnovo dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo e provvedimento emesso dalla stessa Prefettura in pari data (inviato alla società datrice di lavoro dell’odierno ricorrente), recante la revoca dell’iscrizione del medesimo nel suddetto elenco, sono illegittimi per carenza di motivazione, non avendo la Prefettura estrinsecato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto che un sopravvenuto, unico ed isolato episodio di frequentazione del ricorrente con una persona pregiudicata avvenuto in data 3/11/2017 costituisca –di per sé - fatto idoneo ad integrare i presupposti di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. e il possesso del requisito della “buona condotta”, con il conseguente venire meno di un requisito per ottenere e mantenere l’iscrizione nell’elenco prefettizio di cui all’art. 1 D.M. Ministero dell’Interno 6/10/2009 che richiama espressamente il possesso dei requisiti dell’art. 11 T.U.L.P.S..

Il Collegio deve osservare che la vicenda oggetto del presente ricorso è già stata esaminata da questo stesso T.A.R., avendo il ricorrente presentato ricorso (R.G. n. 259 del 2016) avverso il diniego di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1 D.M. 6/10/2009. Tale controversia è stata decisa da questa Sezione con la sentenza n. 542 del 2016 che nell’accogliere il ricorso ed annullare il diniego di iscrizione nell’elenco ha rilevato la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio laddove esso, a fronte di una mera citazione di una precedente condanna penale subita dal ricorrente “quale partecipe di un’associazione per delinquere di stampo mafioso alla pena di anni 2 di reclusione” ha omesso di considerare e valutare il successivo ottenimento della riabilitazione (avvenuto in data 16/6/2015, né altri elementi relativi alla condotta dell’interessato oggettivamente favorevoli al medesimo.

Il Collegio deve osservare che la rilevata carenza di motivazione è stata reiterata dall’Autorità prefettizia con il diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco in questa sede gravato, posto che manca parimenti – al di là della mera citazione della condanna penale – un’attenta e approfondita valutazione sia dell’intervenuta riabilitazione riguardo al grave reato a quel tempo commesso sia degli ulteriori elementi favorevoli al ricorrente da questi rappresentati nell’istanza di rinnovo dell’iscrizione. Nella specie, U.T.G. – Prefettura di Bologna si è limitata ad evidenziare l’accertamento, a carico del ricorrente – di un unico, isolato episodio di frequentazione di persona pregiudicata sopravvenuto alla suddetta condanna penale, ma, anche in questo caso, senza indicare le ragioni in base alle quali – stante la carenza motiva del precedente diniego già rilevata da questo Tribunale- tale fatto di per sé integrasse i presupposti per respingere l’istanza di rinnovo dell’iscrizione presentata dal ricorrente. Anche per quanto concerne il nuovo provvedimento di revoca dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco in parola (iscrizione peraltro adottata da U.T.G. – Prefettura di Bologna in dichiarata mera esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione), atto impugnato dall’interessato con motivi aggiunti di ricorso, il Tribunale non può che ripetere le stesse considerazioni di cui sopra, oggettivamente non risultando idoneo supporto motivazionale al nuovo provvedimento di revoca tanto la nota informativa della Questura di Brindisi quanto l’ordinanza cautelare del

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