TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-02-07, n. 202201370
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Pubblicato il 07/02/2022
N. 01370/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04884/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4884 del 2021, proposto da
R G, rappresentato e difeso dall’avv. prof. F P, presso il cui studio in Roma, via Po, 22, ha eletto domicilio;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
Comune di Spresiano;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della cultura - Direzione generale spettacolo n. 605 del 16.4.2021, di rigetto dell’istanza di contributo presentata per l’anno 2019 dal ricorrente ai sensi dell’art. 34 d.m. 27 luglio 2017 per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno per euro 55.967,50 (36% delle spese documentate), oltre rivalutazione e interessi dal momento della presentazione della domanda di contributo sino alla pubblicazione della sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2021 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7.5.2021 (dep. in pari data) il sig. R G, nel premettere di aver presentato una domanda di contributo ex art. 34 d.m. 27.7.2017 (per il triennio 2018-2020) per l’acquisto di una “Torre Panoramica” in acciaio dal valore di euro 152.500,00 e di avere ottenuto l’annullamento, con sentenza di questa Sezione n. 2497/2020, dell’iniziale diniego adottato nel 2019 dalla Direzione generale spettacolo dell’allora Mibact, ha impugnato, formulando le domande riportate in epigrafe, la determinazione del 16.4.2021 con cui l’amministrazione in sede di riedizione del procedimento ha nuovamente respinto l’istanza di contributo.
A sostegno del ricorso ha dedotto, con un unico articolato motivo, i vizi di “violazione di legge, manifesta illogicità e contraddizione della motivazione, eccesso di potere del Decreto della Direzione Generale Spettacolo n. 605 del 16.04.2021”.
L’amministrazione si è costituita in resistenza.
All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno prodotto documenti e memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2. Il beneficio per cui è questione è disciplinato dal d.m. 27 luglio 2017 (“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;d.m. Fus).
Giova dar conto dei principali passaggi in cui si è articolato il riesame della domanda del sig. G a seguito della sent. n. 2497/20 cit.:
- con nota del 14.1.2021 il Ministero ha assegnato al ricorrente un termine di 30 giorni “al fine di procedere agli adempimenti, presso il Comune competente, relativi alla modifica del provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo con il cambiamento della denominazione della giostra da ‘Torre panoramica’ a ‘Giostra a seggiolini’, e al conseguente aggiornamento della licenza di cui all’articolo 69 dal T.U.L.P.S. con la medesima attrazione”;
- con comunicazione del 29.1.2021 il Comune, interpellato dall’interessato, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
- dopo ulteriori interlocuzioni, con parere dell’8.3.2021 la commissione consultiva operante presso il Ministero – nel ricordare il proprio precedente avviso “tecnico” sulla natura dell’attrazione, che consisterebbe in una “giostra a seggiolini” anziché in una “torre panoramica” (come risultante dalla “diversità strutturale” tra tali attrazioni: nella torre sarebbe assente “la ‘navicella’ che ospita le persone che ha forma circolare e azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l’asse che è costituito dalla torre”;inoltre, “il meccanismo dei bracci dei seggiolini che vengono, per forza centrifuga, sospinti verso l’esterno costituisce caratteristica delle giostre a seggiolini”), e nel precisare che l’amministrazione “non può discostarsi” da detto parere (avuto riguardo alle inerenti previsioni del d.m. Fus, tra cui in particolare quella sulla necessità della “completa rispondenza” dell’attrazione alla denominazione e descrizione dell’elenco), non essendo invece determinanti, ai fini dell’ammissione al contributo, le “commissioni di vigilanza comunali o provinciali” – “ha ribadito la necessità della modifica della denominazione nel provvedimento di assegnazione e registrazione, in quanto non rispondente a quanto descritto nell’elenco delle attrazioni del Ministero. L’intento dell’Amministrazione è quello di non pregiudicare le aspettative del sig. G, valutandone l’istanza alla luce della normativa vigente, tenuto conto che il D.M. 27 luglio 2017 richiede che l’attrazione sia completamente rispondente alla denominazione e alla descrizione di cui all’elenco ministeriale e la Commissione concorda ad invitare il Comune di Spresiano a provvedere con urgenza alla modifica della denominazione dell’attrazione, collegata al codice identificativo assegnato, anche al fine di prevenire eventuali ulteriori contenziosi ed evitare ulteriori aggravi del procedimento” (all. 14-13 ric.);
- con nota del 10.3.2021 il Ministero ha dunque invitato il Comune “a provvedere, per quanto di competenza, alla modifica della denominazione dell’attrazione, collegata al codice identificativo assegnato” (all. 15-14 ric.);
- il Comune, per sua parte, ha dichiarato di non poter “procedere d’ufficio alla modifica della denominazione dell’attrazione registrata” poiché “tale denominazione risulta dalla documentazione tecnico-illustrativa prodotta unitamente all’istanza di registrazione e ritenuta idonea della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” (riunitasi il 30.4.2019) e che “per procedere con la modifica della denominazione è necessario, qualora fossero cambiate le caratteristiche dell’attrazione o siano stati riscontrati degli errori nella documentazione allegata all’istanza prodotta, procedere con la richiesta formale a mezzo Suap dell’aggiornamento del codice identificativo per modifiche allegando tutta la nuova documentazione tecnico-illustrativa a firma del tecnico abilitato” (nota 9.4.2021;all. 16-15 ric.).
L’ iter si è pertanto concluso con il diniego oggi in esame, motivato sul rilievo che la commissione consultiva (dal cui “parere tecnico” l’amministrazione ha affermato di non “potersi discostare”) ha reputato “necessaria la modifica della denominazione dell’attrazione da ‘Torre panoramica’ a ‘Giostra a seggiolini’, nel provvedimento di assegnazione e registrazione, con conseguente aggiornamento della licenza di cui all’articolo 69 dal T.U.L.P.S., in quanto l’attrazione, così come descritta nell’istanza, non è rispondente a quanto indicato nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della cultura ai sensi della normativa vigente”.
3. Con l’unico articolato motivo di ricorso l’istante deduce l’illegittimità della nuova determinazione di reiezione, in quanto:
- la competenza alla registrazione e immatricolazione dell’attrazione stessa sarebbe attribuita all’ente locale dall’art. 4 d.m. 18 maggio 2007, mentre il Ministero si sarebbe dovuto limitare a verificarne l’inclusione nell’elenco ex art. 4 l. n. 337/68 (la “torre panoramica” sarebbe inserita in tale elenco;del resto, anche la sent. n. 2497/20 avrebbe recepito la qualificazione comunale);
- la modifica richiesta dall’amministrazione statale sarebbe del tutto ininfluente ai fini dell’accesso al beneficio, stante la presenza di entrambi i tipi di attrazione (“torre” e “giostra”) nell’elenco ministeriale;tanto più che con la nota del 14.1.2021 il Ministero avrebbe posto una condizione (per l’ammissibilità al contributo) inesigibile per il ricorrente perché consistente in una condotta di un terzo soggetto (mutamento della qualificazione da parte del Comune);
- il Ministero avrebbe comunque riconosciuto analogo contributo alla “Torre Panoramica” dell’impresa Piccaluga, avente caratteristiche tecniche identiche all’attrazione del ricorrente (venendo in rilievo in entrambi i casi una “torre squadrata in traliccio su cui scorre una struttura metallica, ove sono innestati dei bracci fissi, cui sono agganciati i seggiolini dove si accomodano gli utenti”).
4. Il motivo è fondato.
4.1. Il diniego si basa sulla differente qualificazione dell’attrazione oggetto della domanda di contributi: per l’amministrazione statale si tratterebbe di una “giostra a seggiolini” (cfr. parere commissione consultiva 8.3.2021, che ribadisce quello del 17.3.2020), mentre per il Comune di una “torre panoramica” (come da parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo).
Questa circostanza non è tuttavia in grado di sorreggere il contestato provvedimento negativo.
4.2. Sul piano tecnico, la disciplina di settore conferisce prevalenza alle valutazioni dell’autorità comunale. Giova riportare le previsioni d’interesse.
i) La l. 18 marzo 1968, n. 337, introduce “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” (per l’art. 2, 1° co., “Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile”).
Ai sensi dell’art. 4 di tale legge “ È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione ” (1° co.), elenco approvato “con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente” (3° co.) e aggiornato periodicamente (4° co.;l’art. 3 istituisce presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la “commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante”).
In attuazione di tale previsione è stato adottato il d.i. 23 aprile 1969 – oggetto di successivi aggiornamenti (v. da ultimo il d.d. 3.8.2020, pubbl. in G.U. 7.10.2020, n. 248, con cui è stata inserita la “giostra a cavalletta” previa acquisizione dei pareri della commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e della “commissione comunale di vigilanza del Comune di Montagnana”) – recante approvazione dell’elenco in questione, nel quale sono incluse:
- tra le “medie attrazioni”, la “giostra a seggiolini” (“Giostra ad albero centrale fisso con grimagliera rotante alla quale sono inseriti bracci sostenuti da tiranti. All’esterno sono agganciate catene portanti con dispositivo di sicurezza. La forza di rotazione è impressa a tutto il complesso a mezzo di motore elettrico con riduttore. Aumentando la velocità di rotazione, per forza centrifuga, avviene l’allontanamento dal centro del seggiolino”);e
- tra le “grandi attrazioni”, la “torre panoramica” (“Trattasi di una torre con struttura in elementi di acciaio [smontabili per parchi mobili] o in cemento [per parchi fissi]. La navicella che ospita le persone ha la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l’asse che è costituito dalla torre. Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire l'osservazione panoramica”).
ii) Con d.m. 19 agosto 1996 è stata approvata la “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
Al tit. VII (“Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti”), punto 7.7 (“Documentazione e verifiche tecniche”), si legge che “ I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337 , e prevedere eventuali limitazioni d’impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento). Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie d’uscita e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall’esercente, autorizzato all’esercizio dell’attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali. Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico” (enf. agg.).
Il d.m. 18 maggio 2007 – recante le “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, richiamato anche dall’amministrazione (rel. dep. 26.5.2021) e adottato (sentito l’allora Ministero per i beni e le attività culturali) sul rilievo della “necessità di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante a cui è condizionata l’attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996” (v. preambolo) – prevede all’art. 4 (“Registrazione e codice identificativo delle nuove attività”;si riportano le previsioni d’interesse;enf. agg.) quanto segue:
- co. 1: “ Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune ”;
- co. 2: “L’istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, e dalla seguente altra: […]”;
- co. 4: “Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141- bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione” (per il successivo co. 5 “È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti”);
- co. 6: “ Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, […] il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, effettua la registrazione dell’attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e dall’anno di rilascio ”;
- co. 7: “Il codice deve essere collocato sull’attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati: Comune di […];Denominazione della attività […];Codice […]”;
- co. 8: “ Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.
iii) Il procedimento relativo al contributo per cui è controversia è disciplinato dal d.m. 27 luglio 2017 (d.m. Fus), ai sensi del quale (per quanto d’interesse, nel testo vigente ratione temporis ):
- art. 33, co. 2: per l’ammissione al beneficio “ è previamente necessaria l’iscrizione dell’attrazione […] nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l’Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita ”;
- art. 5, co. 12, ult. per.: la competente commissione consultiva “esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell’oggetto delle domande all’elenco attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 337/1968 e all’attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36”.
Il d.m. in esame fa rinvio ai profili presi in considerazione dalla disciplina tecnica sopra riportata in altri due punti;segnatamente:
I) all’art. 33, co. 3: “Sono competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell’articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. […]”.
Per l’art. 4, co. 2, ult. per., d.lgs. n. 3/1998 cit. “Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell’ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337”.
Analogamente, l’art. 141, 1° co., lett. d) , r.d. n. 635/1940 (regol. t.u.l.p.s., come sostituito dal d.P.R. n. 311/2001) assegna alle “commissioni di vigilanza” il compito di “accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337”;il successivo art. 141- bis (che prevede un ambito “comunale” per la commissione di vigilanza, 1° co., salvo che nel caso di mancata istituzione, operando in tale ipotesi la commissione “provinciale”;cfr. art. 142) sancisce che “Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione” (5° co.);
II) all’art. 34, co. 3, lett. e) : l’istanza di ammissione al contributo dev’essere corredata da “documentazione comprovante l’avvenuta registrazione dell’attrazione oggetto dell’acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni”.
4.3. Dalla lettura coordinata degli artt. 33, commi 2 e 3, 34, co. 3, lett. e) , e 5, co. 12, d.m. Fus nonché delle previsioni sulla sicurezza innanzi riportate si può individuare l’ambito dell’accertamento richiesto alle competenti strutture ministeriali ai fini dell’ammissione al contributo per cui è questione.
È pacifico che per accedere al contributo l’attrazione debba essere inserita nell’elenco ex art. 4 l. n. 337/68 cit.: ciò perché non può essere incentivata un’attività non rispettosa dei requisiti minimi di sicurezza fissati dalla normativa di riferimento.
Ed è altrettanto pacifico (né l’amministrazione contesta;v. rel. 26.5.2021) che la registrazione, con assegnazione di “codice” e “denominazione”, a una determinata attrazione spetti ai Comuni dietro avviso delle commissioni di vigilanza locali: una volta “registrata”, l’attrazione può essere utilizzata;se l’attrazione è “nuova”, essa va inserita nell’elenco ex art. 4 cit.
Il meccanismo di accesso ai contributi divisato dalla disciplina di riferimento può, pertanto, essere ricostruito nel senso che quando si tratti di un’attrazione di nuova concezione (art. 4, co. 8, d.m. 18 maggio 2007: “Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 […]”), è necessaria l’iscrizione della relativa “categoria” nell’elenco ministeriale: a tal fine, va acquisito il parere della competente commissione comunale sugli “aspetti tecnici di sicurezza e di igiene” (art. 4, co. 2, ult. per., d.lgs. n. 3/1998 cit., richiamato dall’art. 33, co. 3, d.m. Fus) e il parere della menzionata commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante (art. 4, 3° co., l. n. 337/68).
Se, invece, viene in rilievo un’attrazione rientrante in una delle “tipologie” già previste nell’elenco, è sufficiente verificare la “completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita” (art. 33, co. 2, d.m. cit.), dovendo la commissione consultiva ministeriale esprimersi (tra l’altro) sulla “pertinenza dell’oggetto” della specifica istanza “all’elenco delle attrazioni” (art. 5, co. 12, d.m. cit.).
In entrambi i casi, però, la domanda di ammissione deve riguardare un’attrazione “registrata” dal Comune e munita del “relativo codice identificativo” (o di copia della domanda di registrazione e di assegnazione del codice), che dunque abbia “passato” i controlli di sicurezza previsti dalla normativa di settore, con la differenza che nella seconda ipotesi il Comune riconduce l’attrazione a una delle categorie dell’elenco (come si può desumere, a contrario , dall’art. 4, co. 8, d.m. 18 maggio 2007).
4.4. Nella fattispecie in esame, risulta che il Comune di Spresiano ha registrato l’attrazione del ricorrente, attestandone in tal modo la conformità alla normativa tecnica e dunque in ultima analisi consentendone la messa in opera.
Di fronte a una situazione priva di criticità sostanziali, il Ministero avrebbe dovuto limitarsi a verificare la presenza dell’attrazione nell’elenco dell’art. 4 l. cit., indipendentemente dalla sua denominazione;e solo in caso contrario dar corso semmai al procedimento per la nuova iscrizione (cfr. art. 4, co. 8, d.m. 18 maggio 2007), evenienza, peraltro, in concreto non presa in considerazione dal Ministero stesso.
Ne segue la correttezza dell’assunto del ricorrente circa l’ininfluenza della qualificazione della sua attrazione ai fini dell’accesso al beneficio, dal momento che nell’elenco ministeriale è inserita anche la categoria cui (secondo il Ministero) essa andrebbe ricondotta.
4.5. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, l’amministrazione non è riuscita a dar conto dell’opposto esito riservato all’istanza avanzata dall’impresa Piccaluga per un’attrazione identica (il punto non è contestato) a quella del ricorrente (“torre panoramica”).
Se, da un lato, l’assunto che si tratterebbe di una “diversa annualità [2015], sul quale si è espressa una diversa Commissione consultiva, sulla base, peraltro, di regole diverse (DM 1° luglio 2014)” (v. mem. amm.) è del tutto generico, non venendo illustrate in particolare le “regole diverse” che avrebbero condotto a esiti opposti, d’altro lato non si vede come possa rilevare la circostanza dell’avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo da parte di un altro comune assoggettato a “verifiche e provvedimenti” delle autorità di vigilanza, in assenza di specifiche deduzioni circa l’eventuale erroneità della concessione del contributo all’impresa Piccaluga.
Risulta perciò condivisibile anche il profilo di critica in esame.
5. Da quanto sin qui osservato discende la fondatezza della domanda caducatoria avanzata con il ricorso.
Il diniego del 16.4.2021 dev’essere pertanto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione (tenuta a rivalutare la domanda di contributo).
6. Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’amministrazione a risarcire il danno per una “somma equivalente al contributo non ottenuto ovvero alla percentuale della spesa riconosciuta a coloro che hanno proposto le altre domande di contributo accolte dalla Commissione, pari al 36,70%” (precisamente, per un importo di euro 55.967,50, pari al 36,7% delle spese documentate di € 152.500,00, oltre rivalutazione e interessi, dal momento della presentazione della domanda di contributo sino alla pubblicazione della sentenza”).
La domanda risarcitoria dev’essere disattesa, “in attesa delle nuove determinazioni dell’amministrazione” (non essendo attuale il danno).
7. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la (prevalente) soccombenza.