TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400019
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00019/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00180/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2016, proposto da
Comune di L'Aquila in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. D d N, domiciliato in L'Aquila, viale XXV Aprile;

contro

Regione Abruzzo in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati S V e Camilla Lucia D'Alonzo, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n. 6;

nei confronti

D D A e Elena D'Ascenzo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- delle determinazioni dirigenziali DPD028/31-29 del 10. 1.2016 e conseguenti decreti del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo distinti dai nn. 13 e 14 datati 2.2.2016, inerenti alla legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terreni d'uso civico siti nel Comune di L’Aquila in favore dei controinteressati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in decisione il Comune dell’Aquila ha impugnato le determinazioni dirigenziali della Regione Abruzzo e i conseguenti decreti presidenziali con il quali è stata disposta, in favore di controinteressati, la legittimazione nel possesso e l’affrancazione di terreni di uso civico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 68/1999;
violazione dell’art. 10 L. 1766/1927;
violazione della L. 241/1990 in tema di diritti partecipativi
;
la Regione avrebbe calcolato il valore di affrancazione senza coinvolgere e neppure informare il Comune al quale compete la determinazione del valore dei suoli, ex art. 1 comma 3 l.r. 68/1999, applicando unilateralmente il valore agricolo medio indicato dall’art. 16 l.865/1971, benché dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost.le n. 181/2011 e inferiore al valore di mercato;

2. difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento di potere;
violazione dell’art. 118 della Costituzione
;
non risulterebbe dagli atti impugnati se sia stata accertata l’esistenza delle condizioni che consentono di disporre la legittimazione e affrancazione delle terre civiche, quali il possesso dei suoli, la realizzazione di miglioramenti fondiari funzionali alla produzione agricola e l’assenza di un interesse pubblico contrario all’affrancazione, tanto più che, per uno dei richiedenti, la legittimazione avrebbe ad oggetto solo il sedime occupato da una costruzione priva di titolo edilizio, in quanto la dichiarazione dell’istante che la colloca in data anteriore al 1967 sarebbe smentita da riprese aeree;

3. insussistenza delle condizioni per le legittimazioni;
eccesso di potere;
violazione dell’art. 9 L. 1766/1927
;
la Regione avrebbe disposto la legittimazione sul mero presupposto che i terreni richiesti ricadono in zona agricola e sono utilizzati ad uso agricolo – circostanza che, almeno per uno dei controinteressati, non sarebbe provata - e senza aver accertato la durata almeno decennale dell’occupazione, né se vi sono state migliorie, né, inoltre, se le aree si trovino in posizione tale da interrompere al continuità del demanio collettivo - circostanza ostativa alla legittimazione – né infine se alla legittimazione si opponesse il preminente interesse pubblico alla conservazione del dominio collettivo, non essendosi mai espresso in merito il Consiglio comunale.

Resiste la Regione Abruzzo con atto di costituzione formale.

Con ordinanza n. 308 del 17.5.29023 il tribunale ha ordinato alla Regione la produzione di determinati documenti e di una dettagliata relazione sui fatti di causa.

All’udienza di discussione del 6 dicembre 2023 il ricorso è passato in decisione.

Occorre preliminarmente dar conto del fatto che la difesa regionale non ha prodotto al documentazione indicata nell’ordinanza istruttoria n. 308 del 17.5.29023 ossia il verbale del sopralluogo del 26.2.2015, la determinazione dirigenziale regionale n. 29 del 10.01.2016;
e d.P.G.R. n. 14 del 2.2.2016 benché risulti tramessa all’Avvocatura regionale unitamente alla relazione del Dipartimento agricoltura - Servizio foreste e parchi ufficio usi civici).Neppure risulta depositata la determinazione dirigenziale regionale n. DPD028/29/USI CIVICI del 18/01/2016 parimenti trasmessa all’avvocatura regionale con detta relazione .

Risultano invece versati in atti dalla Regione documenti già prodotti dal Comune, altri che riguardano procedimenti diversi da quello oggetto del presente giudizio, altri infine irrilevanti.

Tuttavia il ricorso può essere deciso alla luce delle informazioni contenute nella relazione della Regione.

Il quadro normativo generale applicabile al caso in decisione attribuisce alle Regioni, a seguito del decentramento amministrativo avviato con d.P.R. n. 616/1977, le competenze in materia di “ funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazione …..” (art. 66).

La legge regionale Abruzzo n. 25/1988, nel testo applicabile ratione temporis , attribuisce al Comune la competenza ad esprimere, con deliberazione consiliare, il suo “ definitivo avviso ” sulle istanze di mutamento di destinazione d’uso e di alienazione delle terre civiche ( ex art. 12 r.d. 1766/1927).

Analoga competenza, per quanto di rilievo ai fini del decidere, non è prevista per le istanze di legittimazione e affrancazione.

Nondimeno il Comune è portatore, quale ente esponenziale della cominità civica, di interessi collettivi convolti del procedimento di legittimazione perché con esso si estinguono l’uso civico e l’inalienabilità del terreno, restando il diritto collettivo, per così dire, surrogato dal canone periodico che l’occupatore abusivo, ottenuta la legittimazione nel possesso dovrà corrispondere come concessionario delle terre civiche, salvo successiva affrancazione.

Tanto giustifica, secondo le disposizioni generali della l. n. 241/1990, la partecipazione della collettività titolare del diritto d’uso civico, tramite il Comune che la rappresenta, al procedimento il cui esito potrebbe, appunto, determinare l’estinzione del diritto collettivo.

Ciò premesso, nel procedimento di legittimazione delle terre civiche richieste da Elena D’Ascenzo, la Regione ha coinvolto il Comune, come si desume dalla nota del 4.11.2014, con la quale, applicando il modulo procedimentale previsto dall’art.

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