TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400019
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2024
N. 00019/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2016, proposto da
Comune di L'Aquila in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. D d N, domiciliato in L'Aquila, viale XXV Aprile;
contro
Regione Abruzzo in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati S V e Camilla Lucia D'Alonzo, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n. 6;
nei confronti
D D A e Elena D'Ascenzo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- delle determinazioni dirigenziali DPD028/31-29 del 10. 1.2016 e conseguenti decreti del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo distinti dai nn. 13 e 14 datati 2.2.2016, inerenti alla legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terreni d'uso civico siti nel Comune di L’Aquila in favore dei controinteressati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in decisione il Comune dell’Aquila ha impugnato le determinazioni dirigenziali della Regione Abruzzo e i conseguenti decreti presidenziali con il quali è stata disposta, in favore di controinteressati, la legittimazione nel possesso e l’affrancazione di terreni di uso civico.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. violazione dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 68/1999; violazione dell’art. 10 L. 1766/1927; violazione della L. 241/1990 in tema di diritti partecipativi ; la Regione avrebbe calcolato il valore di affrancazione senza coinvolgere e neppure informare il Comune al quale compete la determinazione del valore dei suoli, ex art. 1 comma 3 l.r. 68/1999, applicando unilateralmente il valore agricolo medio indicato dall’art. 16 l.865/1971, benché dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost.le n. 181/2011 e inferiore al valore di mercato;
2. difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; sviamento di potere; violazione dell’art. 118 della Costituzione ; non risulterebbe dagli atti impugnati se sia stata accertata l’esistenza delle condizioni che consentono di disporre la legittimazione e affrancazione delle terre civiche, quali il possesso dei suoli, la realizzazione di miglioramenti fondiari funzionali alla produzione agricola e l’assenza di un interesse pubblico contrario all’affrancazione, tanto più che, per uno dei richiedenti, la legittimazione avrebbe ad oggetto solo il sedime occupato da una costruzione priva di titolo edilizio, in quanto la dichiarazione dell’istante che la colloca in data anteriore al 1967 sarebbe smentita da riprese aeree;
3. insussistenza delle condizioni per le legittimazioni; eccesso di potere; violazione dell’art. 9 L. 1766/1927 ; la Regione avrebbe disposto la legittimazione sul mero presupposto che i terreni richiesti ricadono in zona agricola e sono utilizzati ad uso agricolo – circostanza che, almeno per uno dei controinteressati, non sarebbe provata - e senza aver accertato la durata almeno decennale dell’occupazione, né se vi sono state migliorie, né, inoltre, se le aree si trovino in posizione tale da