TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2009-06-24, n. 200900678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2009-06-24, n. 200900678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 200900678
Data del deposito : 24 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01429/2008 REG.RIC.

N. 00678/2009 REG.SEN.

N. 01429/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1429/2008, proposto da Nokia Siemens Network S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G B ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Crispi n. 184, presso lo studio dell’avv. M A;

contro

il Comune di Rende, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. C D L con il quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Citriniti n. 5, presso lo studio dell’avv. A P;

per l'annullamento

- della nota prot. 34531 del 3 ottobre 2008 del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Rende, di rigetto della richiesta di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile;

- degli artt. 5, 24 e 25 delle NTA del PRG di Rende, adottato con delibera consiliare n. 3/2001;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rende;

Vista l’ordinanza n. 163 del 2 febbraio 2009, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 aprile 2009 il Cons. G I ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la Società Nokia Siemens Network ha impugnato la nota prot. 34531 del 3 ottobre 2008 del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Rende, di rigetto della richiesta di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, da collocare nella via Virgilio di detto Comune, situata nel centro storico, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

A fondamento del ricorso la Società ha dedotto la violazione del d.lgs. 259/2003, della l. n. 36/2001, della l. n. 241/1990, elusione del giudicato, difetto assoluto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e sviamento.

Si è costituito il Comune di Rende, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale e invalidità di rappresentanza processuale, difetto di legittimazione della Società, irricevibilità del ricorso. La stessa ha, comunque, dedotto l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 163 del 2 febbraio 2009 è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 24 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il 21 aprile 2008 la Nokia Siemens Network ha presentato all’Ufficio tecnico del Comune di Rende richiesta di autorizzazione per l’istallazione di una stazione radio base per telefonia mobile, da installare nel centro storico, in via Virgilio.

Con nota prot. 34531 del 3 ottobre 2008 il Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Rende ha rigettato la richiesta di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, sulla base delle seguenti motivazioni: “l’intervento di cui in premessa contrasta con gli artt. 24 e 25 delle N.T.A., relative alla variante generale al PRG adottato con delibera di C.C. n. 3 del 31.1.2001 e resa esecutiva con delibera di C.C. n. 6 del 3.3.2003 che non prevede, nei tipi d’intervento ammessi, interventi di nuova costruzione;
l’intervento contrasta, altresì, con l’art. 5 delle N.T.A. del Piano di Recupero del Centro Storico, le quali rimangono in vigore per le parti non in contrasto con le norme di cui al punto precedente, che prevede, nei tipi d’intervento ammessi, solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia ed urbanistica”.

La Nokia Siemens Network deduce l’illegittimità di tale atto, oltre che degli artt. 5, 24 e 25 delle NTA del PRG di Rende, richiamati nell’atto stesso, e ne chiede l’annullamento.

2. Occorre esaminare, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente.

Quest’ultimo rileva, innanzi tutto, che la procura alle liti risulta conferita dai signori Stefan Kohler e Federico Rigoni, in qualità di procuratori e non di legali rappresentanti della Società. I soggetti indicati avrebbero esclusivamente poteri di rappresentanza di natura processuale, peraltro con firma abbinata. La rappresentanza processuale, sottolinea il resistente, spetta solo al soggetto che sia munito anche di funzioni di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto controverso.

L’eccezione non appare fondata.

Risulta dalla documentazione in atti che, perlomeno al Kohler, sono attribuite non solo funzioni di rappresentanza processuale, giacché risultano conferiti un complesso di altri poteri di rappresentanza sostanziale, che appaiono riferiti anche alla realizzazione di impianti.

Non sembra, pertanto, esatto che i soggetti indicati non siano muniti di legittimazione.

Il Comune eccepisce anche il difetto di “legittimatio ad causam”, in quanto destinatario dell’atto impugnato sarebbe Siemens Mobile Communications S.p.a.

Anche tale eccezione è priva di fondamento, atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, l’odierna ricorrente è succeduta alla Siemens S.p.a. in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla rete di telefonia mobile, come da atto per notar Mezzanotte del 27 marzo 2007.

Altre eccezioni attengono alla tardività dell’impugnazione della delibera di approvazione delle NTA del PRG ed alla mancata impugnazione della delibera di approvazione del piano di recupero del centro storico.

Si può prescindere dall’esaminare dette eccezioni, stante il fatto che, come si preciserà di qui a poco, l’impugnazione delle indicate delibera risulta irrilevante.

3. Quanto al merito delle questioni dedotte, la controversia si incentra essenzialmente sull’applicabilità agli impianti da realizzare delle previsioni urbanistiche che impediscono l’edificazione di nuove costruzioni nel centro storico della Città e limitano gli interventi assentibili a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

In sostanza, si tratta di verificare se gli impianti di cui si tratta siano soggetti alle indicate limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

L’Amministrazione, infatti, nel negare la richiesta autorizzazione, si è limitata a richiamare le menzionate previsioni urbanistiche, dettate non con specifico riferimento agli impianti di telefonia mobile, ma alla generalità degli interventi edilizi.

Ritiene il Collegio che, in conseguenza di ciò, la controversia possa risolversi alla stregua del disposto del 3° comma dell’art. 86 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle telecomunicazioni elettroniche), che dispone che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 dello stesso Codice, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori.

Le stazioni radio base, alla stregua delle norme statali, sono opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che ad esse non può essere applicata la disciplina urbanistica concernente le attività di costruzione, manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione. In quanto opere di urbanizzazione primaria esse sono soggette alle regole loro proprie e, pertanto, sono compatibili con qualsiasi previsione di zonizzazione, salvo il caso che specifiche previsioni non ne impediscano la realizzazione e salvo il legittimo esercizio della potestà localizzativa da parte dei comuni, nei limiti indicati dalla sentenza n. 303 del 20 luglio 2007 della Corte costituzionale (in generale, sui poteri in materia di regioni ed enti locali, Cons. St., sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1767;
Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2006 n. 3452;
Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2007 n. 1567).

Consegue a quanto sopra che le previsioni urbanistiche degli strumenti richiamati nel provvedimento impugnato risultano del tutto irrilevanti ai fini qui considerati, non potendosi considerare applicabili ad opere considerate di urbanizzazione primaria.

In considerazione di ciò, come accennato, non risulta rilevante l’esame delle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per ritardata e mancata impugnazione delle delibere di approvazione degli strumenti urbanistici.

4. In conclusione, il ricorso risulta fondato nella parte in cui è impugnato l’atto di cui alla nota prot. 34531 del 3 ottobre 2008 del Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Rende, che deve essere, pertanto, annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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