TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-03-26, n. 201403359

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-03-26, n. 201403359
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403359
Data del deposito : 26 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05350/2005 REG.RIC.

N. 03359/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05350/2005 REG.RIC.

N. 11465/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5350 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall’Avv. F Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, 51/B;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 11465 del 2005, proposto da:
rappresentato e difeso dall’Avv. F Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, 51/B;

contro

il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 5350 del 2005:

ricorso introduttivo:

del provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. 327351M , adottato dal Questore della Provincia di Roma in data 9.3.2005 e notificato il 14.3.2005, nonché del contestuale ritiro della carta europea d’arma da fuoco e delle armi;

del provvedimento di sospensione della licenza di collezione di armi comuni da sparo del Questore di Roma del 9.3.2005, notificato il 14.3.2005, nonché del contestuale ritiro della carta europea d’arma da fuoco e delle armi;

primo ricorso per motivi aggiunti:

del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, notificato il 18.7.2005;

del decreto di revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo, notificato il 18.7.2005;
notificato il 18.7.2005;

secondo ricorso per motivi aggiunti:

per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell’adozione dei suddetti provvedimenti;

quanto al ricorso n. 11465 del 2005:

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma del 28.7.2005, notificato il 13.9.2005, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.


Visti i ricorsi, con i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Sig. G, titolare di una serie di licenze (licenze di porto di fucile per uso tiro a volo e di collezione di armi comuni da sparo, carta europea d’arma da fuoco e delle armi), nonché detentore legale di armi e munizioni, a seguito di dubbi sulla sua idoneità psico-fisica, sorti a causa di fogli con scritte particolari contenuti in una cartellina consegnata dal medesimo a personale della Questura di Roma, si è visto sospendere le licenze di porto di fucile per uso tiro a volo e di collezione di armi comuni da sparo, nonché la carta europea d’arma da fuoco, in attesa di visita medica, giusta provvedimenti questorili datati 9.3.2005 e notificati il 14.3.2005.

Avverso i citati provvedimenti il ricorrente ha proposto il ricorso n. 5350/2005, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) violazione del D.M. 18.6.1969, n. 323: il rilascio di porto di fucile per trasportare il fucile da casa al poligono di tiro al volo non richiederebbe alcuna certificazione annuale di idoneità psico-fisica;

2) travisamento dei fatti, errata interpretazione di norma ed eccesso e/o abuso di potere: il Questore ha disposto la sospensione della licenza di porto d’armi ed il ritiro delle armi da collezione prima della visita medica collegiale e senza che il ricorrente avesse mai violato la legge ed anzi pur avendo lo stesso sempre avuto certificazioni mediche di idoneità psico-fisica al porto d’armi da parte di medici della ASL e militari;

3) abuso di poteri: il ricorrente è stato convocato per sottoporsi a visita medica collegiale, senza conoscerne le ragioni;
il relativo telegramma sarebbe nullo, oltre che per difetto di motivazione, altresì per la mancanza di sottoscrizione;

4) errata e contraddittoria motivazione: la Questura ha dapprima rilasciato in data 26.11.2004 il porto di fucile ed il 20.1.2005 la carta europea d’arma da fuoco e poi li ha sospesi per dubbi sull’idoneità psico-fisica;

5) errata interpretazione di norma di legge: la legge n. 323 del 1969 non prevederebbe alcun certificato medico di idoneità psico-fisica per il tiro al volo, mentre il D.M. del 14.9.1994 dà la facoltà ai singoli medici militari o di P.S. di certificare l’idoneità psico-fisica.

In data 17.3.2005 il ricorrente è stato sottoposto a visita collegiale medico-legale, il cui esito è stato di difetto dei requisiti psico-ficici per il possesso e maneggio di arma da fuoco.

Detto esito è stato comunicato alla Questura di Roma, con nota prot. n. 1573 del 26.5.2005.

Per effetto di tale esito, è stata disposta la revoca delle licenze di porto di fucile per uso tiro a volo e di collezione di armi comuni da sparo, con provvedimenti entrambi datati 16.6.2005 e notificati il 18.7.2005.

Questi ultimi provvedimenti sono stati gravati con i seguenti motivi aggiunti:

6) violazione ed errata applicazione di norme di diritto, relativamente al provvedimento di revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo: nessuna legge o decreto ministeriale autorizzerebbe il Questore a richiedere d’ufficio una visita medico-legale collegiale;
inoltre detta licenza potrebbe essere revocata solo per i motivi di cui agli artt. 10 e 11 del R.D. n. 773/1931 ed all’art. 9 della legge n. 110/1975 ed infine nel caso di specie si parla di pubblica utilità, ma si tratterebbe di collezione di armi (una sola arma da fuoco), senza il relativo munizionamento;

7) violazione ed errata applicazione di norme di diritto, relativamente al provvedimento di revoca del porto di fucile per uso tiro a volo: tale provvedimento sarebbe nullo, in quanto solo l’istante può chiedere una visita medico legale collegiale nell’ipotesi in cui sia risultato inidoneo alla visita di un solo medico della ASL, ed inoltre si parla di pubblica utilità, ma si tratterebbe di trasportare un oggetto inerte al poligono di tiro a segno, dove il ricorrente acquisterebbe le cartucce, ed infine i casi di revoca sarebbero solo quelli individuati all’art. 11 del T.U.L.P.S.;

8) nullità della certificazione della visita medica collegiale per violazione di legge, abuso di potere, incompetenza: il collegio medico non avrebbe tenuto conto dei referti di tutti i medici specialisti in psichiatria del centro igiene mentale, che dal 1985 al 1998 hanno considerato il ricorrente esente da disturbi della personalità di rilievo clinico, e si sarebbe posto in contrasto con un certificato redatto dal dirigente di medicina legale della A.S.L. in data 22.2.2005;
esso avrebbe dato un parere su un oggetto diverso, vale a dire sulla detenzione delle armi, ed inoltre sarebbe stato interpellato quando invece la visita collegiale sarebbe ammissibile su richiesta del cittadino in secondo grado, a seguito di giudizio di inidoneità;
infine il referto sarebbe stato redatto sul modulo previsto dal D.M. del 1998 riguardo al porto d’armi, non recherebbe il timbro tondo della ASL e non riporterebbe la firma dei tre medici del collegio e del medesimo il ricorrente non sarebbe stato informato per iscritto entro cinque giorni, come invece previsto dal D.M. 28.4.1998.

Medio tempore si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza 7.7.2005, n. 3768, è stata respinta la domanda cautelare proposta incidentalmente col ricorso introduttivo, sull’assunta assenza di pregiudizio grave ed irreparabile.

Con successiva ordinanza 29.9.2005, n. 5458, è stata rigettata anche la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.

Nelle more, in data 18.7.2005, al ricorrente è stato notificato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma emesso il 16.6.2005, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, impugnato col ricorso n. 11465/2005, nel quale sono stati sostanzialmente riproposti i motivi di doglianza addotti nel ricorso n. 5350/2005.

Anche in detto giudizio si è costituito il Comune intimato.

Con ordinanza 9.3.2006, n. 1392, è stata respinta la domanda cautelare ivi proposta.

Successivamente, nell’ambito del giudizio introdotto col ricorso n. 11465/2005 sono stati proposti motivi aggiunti.

In particolare si è assunto che:

a) la vista collegiale medico-legale richiesta dal Questore di Roma alla A.S.L. sarebbe illegittima, in quanto non prevista dalla legge ed adottata con la partecipazione della psichiatra che nel 1998 aveva redatto un referto medico, nel quale aveva ritenuto il G “immune da elementi patologici concernenti la sua personalità” , e che, per questo, avrebbe dovuto astenersi;

b) per le armi sportive non sarebbe necessaria la certificazione medica da parte dei medici della A.S.L. e/o militari, essendo sufficiente quella del medico di famiglia;

c) il Questore non avrebbe motivato la sua richiesta di visita collegiale del ricorrente, avendola disposta solo dopo aver visionato una cartellina consegnata dal ricorrente stesso al 1° dirigente della Polizia amministrativa della Questura di Roma;

d) il referto della visita collegiale non sarebbe riportato sul modello predisposto per il porto d’armi, in quanto sul modello non sarebbe previsto il numero di protocollo;

e) l’eventuale revoca del porto di fucile per tiro al volo non implicherebbe automaticamente la revoca di tutte le licenze di polizia e detenzione delle armi in possesso del ricorrente, il quale è inoltre incensurato;

f) la revoca delle armi o delle autorizzazioni di polizia viene adottata solo per una situazione ostativa di cui agli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S. o nel caso in cui la persona sia affetta da malattie mentali o da vizi di alcool e droga;

g) il collegio medico avrebbe, “secondo un disegno doloso, illegale e scorretto…stilato in maniera soggettiva, parziale ed erronea” un referto medico sul possesso delle armi e non sull’idoneità psicofisica per portare il fucile uso tiro a volo, come invece richiesto dal Questore;

h) l’arma utilizzata dal G per il tiro a segno sarebbe idonea solo per tale tipo di tiro e non anche per il tiro a volo;

i) i disturbi della personalità accertati sulla persona del ricorrente sono stati riportati a verbale successivamente al giorno della visita collegiale, senza che la psichiatra membro del collegio medico avesse analizzato la cartellina inviata dalla Questura di Roma ed il risultato dei tests ai quali lo stesso è stato sottoposto;

l) il possesso dei requisiti psico-fisici, che, secondo il giudizio del collegio medico, sarebbe stato mancante per il ricorrente, in realtà sarebbe richiesto solo per il porto d’armi, mentre per la detenzione di armi sarebbe sufficiente l’insussistenza di infermità mentale e psichica o di vizi dovuti all’alcool o a droga;

m) in ogni caso il G non avrebbe alcuna menomazione, come sarebbe provato da sei certificati medici stilati da due professori di psichiatria.

Anche in relazione ai motivi aggiunti, con ordinanza 27.9.2007, n. 4389, è stata rigettata l’istanza cautelare.

I provvedimenti di ritiro delle licenze di polizia gravati con i ricorsi in esame sono stati successivamente revocati, essendo nelle more venuta meno la causa che ne aveva determinato l’adozione (inidoneità psico-fisica del titolare).

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie di cui all’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010, con i decreti in data 26.4.2012 nn. 7886 e 7887, i ricorsi, rispettivamente, nn. 5350/2005 e 11465/2005 sono stati dichiarati perenti.

Tempestivamente, ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione normativa, sono state depositate in Segreteria e notificate alla parte resistente le dichiarazioni di interesse ad una decisione nel merito sui predetto ricorsi e, perciò, con i decreti nn. 10447 e 10448 del 13.5.2013, sono stati revocati, rispettivamente, i decreti di perenzione nn. 7886/2012 e 7887/2012.

Nell’ambito del giudizio introdotto col ricorso n. 5350/2005 sono stati proposti ulteriori motivi aggiunti tesi ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti di sospensione delle licenze di polizia, già impugnati col ricorso introduttivo, ed a far sanzionare il comportamento tenuto dai funzionari di polizia e dalla commissione medica, nonché a conseguire il risarcimento delle spese e delle sofferenze subite dal ricorrente per effetto di tale comportamento ed infine ad eliminare nella Regione Lazio la richiesta di certificazione medico-legale stilata da un medico della A.S.L. o militare fino al momento i cui non sia prevista dalla legge.

Nella pubblica udienza del 16.1.2014 entrambi i ricorsi in esame sono stati introitati per la decisione.

DIRITTO

1 - Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi.

2 - Riguardo al ricorso n. 11465/2005, se ne deve dichiarare l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, come risulta per tabulas ed attestato dallo stesso ricorrente, i provvedimenti ivi impugnati sono stati ritirati dal mondo giuridico, per cui nessun vantaggio quest’ultimo potrebbe conseguire dal suo eventuale accoglimento.

3 - Parimenti è a dirsi relativamente all’impugnativa proposta col gravame introduttivo e con i primi motivi aggiunti nell’ambito del giudizio rubricato 5350/2005.

3.1 – Segnatamente, per quanto concerne i provvedimenti gravati col primo ricorso per motivi aggiunti, nell’ambito di quest’ultimo giudizio, essi sono stati revocati, per cui in questo caso vale quanto appena affermato relativamente al ricorso n. 11465/2005.

3.2 - Con riguardo ai provvedimenti di sospensione delle licenze di polizia, aventi evidentemente efficacia temporanea, impugnati col ricorso introduttivo, essi sono stati superati da quelli di revoca, che, come sopra è stato evidenziato, a loro volta, sono stati ritirati dal mondo giuridico. Ne deriva, pertanto, l’improcedibilità della relativa impugnativa.

4 - Passando all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, esso contiene una pluralità di petita .

5 - Il Collegio si è appena pronunciato in relazione all’annullamento dei provvedimenti di sospensione delle licenze di polizia, per cui valgono al riguardo le suindicate considerazioni.

6 - Il ricorso è inammissibile in ordine alla richiesta di sanzionare i comportamenti di ben determinati soggetti appartenenti alla Polizia di Stato o alla A.S.L., atteso che detto petitum esula dai poteri di questo Tribunale, senza contare che detti soggetti neppure sono stati evocati in giudizio, essendo stato il ricorso notificato unicamente nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno.

7 - Quanto alla domanda volta all’eliminazione nella Regione Lazio della possibilità di richiesta di certificazione medico-legale stilata da un medico della A.S.L. o militare fino al momento in cui essa non sia prevista dalla legge, deve rilevarsi che le decisioni assunte da questo giudice hanno efficacia solo tra le parti del giudizio e non già erga omnes , per cui tale domanda è anch’essa inammissibile. In ogni caso si dirà in seguito, con specifico riguardo al caso in esame, che la competenza di tali medici è prevista ex lege .

8 - Resta da vagliare l’istanza di risarcimento dei danni, il cui accoglimento presuppone in primis l’accertamento di un comportamento antigiuridico, da parte dell’Amministrazione, intesa come apparato, determinante un danno nei confronti del ricorrente.

9 - Va precisato preliminarmente al riguardo che eventuali doglianze mosse nei confronti di comportamenti tenuti da soggetti esterni al Ministero dell’Interno, in particolare appartenenti alla A.S.L., sono inammissibili, in assenza di notifica del ricorso nei confronti di tale Amministrazione.

10 - L’ulteriore precisazione che in via preventiva si rende necessaria è che eventuali irregolarità che inficerebbero gli atti non assumono rilevanza ai fini del giudizio di antigiuridicità che qui viene eseguito per l’eventuale riconoscimento del risarcimento del danno. Ciò che il Collegio deve accertare è se la visita medica fosse ammissibile nei confronti del ricorrente e se essa dovesse o comunque potesse essere eseguita o meno da medici della A.S.L. o militari.

11 - Nulla quaestio in ordine all’individuazione, tra i requisiti psico-fisici prescritti dall’art. 1 del D.M. Sanità 28.4.1998 per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo, di quello dell’assenza di disturbi della personalità o del comportamento.

Ulteriore dato certo e incontestabile è che “l’accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato” , in base alla previsione espressa contenuta nell’art. 3 del citato decreto.

Secondo quanto si desume poi dal combinato disposto degli artt. 35, 7° comma, e 38, u.c., del R.D. n. 773/1931, anche per la detenzione di armi è richiesta la certificazione medica rilasciata “dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere” . Evidentemente nell’ampia accezione delle malattie e vizi sopra richiamati devono ritenersi inclusi anche i disturbi della personalità e/o del comportamento;
la ratio sottesa, infatti, è ugualmente quella di evitare in qualsiasi modo l’abuso delle armi.

Quando il soggetto detentore di armi, come avviene anche nel caso di collezione di armi, sia munito pure di licenza di porto di fucile, risulta sufficiente l’attestazione medica riferita a quest’ultima, per cui, venendo essa a mancare, non può essere mantenuta la licenza di collezione delle armi e/o quella più ampia di detenzione di armi.

11.1 - È evidente che, ove sussistano dubbi in ordine al ricorrere in concreto dei requisiti medico-psichici, come è accaduto nella specie per il ricorrente dopo che lo stesso ha consegnato una cartellina contenente fogli con strane scritte, il soggetto deve essere sottoposto a visita, da parte dei medici competenti secondo le previsioni ex lege , al fine di accertare il permanere o meno dei requisiti medesimi.

11.2 - Nella specie il comportamento è stato conforme a quanto appena descritto e, perciò, alle previsioni normative vigenti. Nessun rilievo può, perciò, essere mosso all’Amministrazione per il comportamento dalla stessa tenuto nei confronti del Sig. G, il quale, sottoposto, su sua richiesta, a visita presso la A.S.L., non è stato ritenuto in possesso dei requisiti psico-fisici per il possesso delle licenze di polizia in materia di armi.

11.3 - Essendo il comportamento dell’Amministrazione intimata conforme alle norme sopra richiamate, viene a mancare uno degli elementi indefettibili per il riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, vale a dire l’antigiuridicità del comportamento.

12 - Ne consegue che, sotto questo profilo, il ricorso n. 5350/2005 è infondato e va rigettato.

13 - In conclusione il ricorso appena menzionato è in parte improcedibile, in parte inammissibile ed in parte infondato e da respingere, mentre il ricorso n. 11645/2005 è improcedibile.

14 - Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari di difesa, in ragione della complessità della vicenda disaminata, per entrambi i giudizi sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

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