TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-03-27, n. 201500517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-03-27, n. 201500517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500517
Data del deposito : 27 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01560/2011 REG.RIC.

N. 00517/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01560/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2011, proposto da:
Milano Edilstrade S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, Via Dalmazia, n.161;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B, in Bari, Via Nazario Sauro n. 33;
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;

per l’annullamento

della delibera della G.R. n. 805 del 3.5.2011 di approvazione del PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti;

- della Delibera del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti n. 35 del 5.6.2008 di adeguamento del PRG alle prescrizioni contenute nella delibera della G.R. 141/06;

- delle Delibere del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti n. 63 del 28.9.2007, n. 64 del 1.10.2007, n. 66 dell’8.10.2007 e n. 71 del 22.10.2007 relative alle prescrizioni e modifiche del PRG disposte dalla G.R. con delibera n. 141 del 14.2.2006;

- della Delibera della G.R. n. 141 del 14.2.2006, compresa la Relazione – parere del CUR del 22.3.2005;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Acquaviva delle Fonti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori Bice Annalisa Pasqualone, G S e A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un suolo del Comune di Acquaviva delle Fonti, in catasto al foglio 42, particelle 179 e 195, tipizzato dal precedente piano di fabbricazione in parte come “zona C3 espansione estensiva residenziale” e in parte “strada di piano” e dal PRG, adottato con delibera del C.C. n. 17/2001, come zona omogenea CU2 (espansione urbanizzata semi intensiva) nel comparto edificatorio “Cu2” n. 3 con indice di fabbricabilità territoriale pari a 2mc/mq.

La Regione con delibera 141/2006 approvava il PRG con prescrizioni, disponendo l’individuazione, per le nuove zone urbane, di comparti perequativi ai sensi dell’art. 15 l.r. 6/79 con proprio IFT (indice di fabbricabilità territoriale) senza modificare la zonizzazione adottata.

Con delibera di C.C. n. 35/2008 il Comune, in adeguamento del PRG alle prescrizioni regionali, inseriva il suolo della ricorrente, unico fra le zone CU (CU1 CU2 e CU3 dotate di IFT di zona pari a 1.87 mc/mq), nel comparto di perequazione n. 11 con IFT 1,14 mc/mq.

Con delibera n. 805/2011 la Regione approvava in via definitiva il PRG.

Ciò premesso in punto di fatto la Milano Edilstrade S.p.a. si duole di:

I - violazione e falsa applicazione di legge (artt. 9, 10 e 23 della l. n. 1142/1150 e art. 16 della l. r. Puglia n. 56/1980 sotto altro profilo) - violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 della l. r. puglia n. 6/1979) - violazione e falsa applicazione di legge (art. 20 della l. r. Puglia n. 20/2001 e della circolare della regione Puglia n.1/2005) - violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990: difetto di motivazione) - violazione e falsa applicazione di legge (art. 1 e ss. della l. n. 241/1990;
artt. 41, 42 e 97 Cost.) - eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali in materia di partecipazione alla pianificazione urbanistica - eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicità - irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà - eccesso di potere per travisamento - sviamento dalla causa tipica e straripamento di potere.

Secondo la ricorrente la decisione di suddividere il territorio comunale in comparti a livello di PRG sarebbe illegittima perché:

- il comparto disciplinato dall’art. 15 della l.r. Puglia 6/79, richiamato nelle prescrizione della Regione, è uno strumento urbanistico di terzo livello;

- il PRG non ha previsto per il comparto n. 11 un indice di densità fondiaria, tale essendo la condizione per allocarvi i volumi di aree afferenti a zone diverse;

- non poteva adottarsi una pianificazione per comparti di perequazione, principio riconducibile alla l.r. 20/2001 perché il PRG è stato approvato ai sensi della l.r. 56/80 e perché nelle prescrizioni della Regione si fa riferimento all’art. 15 della l.r. 6/79 che disciplina la diversa fattispecie dei comparti edificatori;

- il comparto perequativo costituisce un modello di pianificazione riservato alle zone di espansione urbana, identificate nel PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti come zona C, e quindi l’area della ricorrente, diversamente tipizzata come zona CU2, non doveva far parte di tale tipo di comparto;

- non c’era ragione di inserire l’area della ricorrente nel comparto perequativo n. 1, poiché era già compresa nel comparto 3 del PRG precedentemente adottato;

- le modifiche introdotte in sede di modifica e approvazione del PRG avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione con termine per proporre osservazioni;

II. violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 e 41 quinquies della l. n. 1142/1150) - violazione e falsa applicazione del d.m. 1444/1968 - violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990: difetto di motivazione) - violazione e falsa applicazione di legge (art. 1 e ss. della l. n. 241/1990 e artt. 41, 42 e 97 Cost.) - eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali in materia di partecipazione alla pianificazione urbanistica - eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicità - irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà - eccesso di potere per travisamento - sviamento dalla causa tipica e straripamento di potere.

L’inserimento del suolo CU2 della ricorrente nel comparto n. 11 con IFT pari a 1,14 mc/mq, mentre tutte le altre aree CU2, CU1 e CU3 non sono inserite in comparti di perequazione, mantenendo l’FT di zona pari a 2 mc/mq, introdurrebbe elementi di disomogeneità e di disparità di trattamento.

La riduzione dell’IFT sarebbe la conseguenza dell’illegittima perequazione in favore di aree esterne al comparto soggette a vincolo di inedificabilità perché ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale.

Parimenti illegittimo sarebbe il trasferimento degli standard della zona B nella zona CU già urbanizzata con conseguente sovradimensionamento degli stessi.

L’introduzione di comparti perequativi nel PRG ai sensi della l.r. 6/79 violerebbe il principio di tipicità degli strumenti urbanistici perché la fonte citata disciplina il diverso istituto del comparto edificatorio, che è strumento di pianificazione attuativa e comunque nessuna norma consente di attribuire al comparto un proprio IFT diverso dall’IFT delle zone omogenee.

III - violazione e falsa applicazione di legge (art. 10 della l. n. 1142/1150) - violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 della l. r. Puglia n. 56/1980) - violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990: motivazione carente e perplessa) - eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali in materia di pianificazione urbanistica - eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicità. irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà - eccesso di potere per travisamento - sviamento dalla causa tipica e straripamento di potere.

Secondo la ricorrente il potere della Regione di incidere sul PRG è limitato a variazioni non sostanziali, tant’è che veniva prescritto al Comune di compartimentare solo le nuove zone urbane, da intendersi come tali le sole zone “C” di espansione.

Ciononostante il Comune, nel creare il comparto perequativo n.11, è intervenuto anche sulla zona parzialmente urbanizzata CU2.03, ove ricade il suolo della ricorrente, mentre le altre zone CU non sarebbero state inserite in comparti.

Infine l’atterraggio nel comparto n. 11 dei diritti edificatori delle aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale sarebbe contrario al vincolo di inedificabilità assoluta su di esse gravanti ex lege.

La ricorrente conclude per l’annullamento degli atti impugnati nel limite dell’interesse azionato e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Si è costituito il Comune di Acquaviva delle Fonti che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione della delibera del C.C. n. 35/2008, con la quale sono stati approvati i nuovi elaborati contenuti nel P.R.G., a seguito dell'adozione della delibera di G.R. n. 141/2006, che ha imposto al Comune modifiche e prescrizioni.

La Regione Puglia si è costituita deducendo che la modifica del PRG, richiesta con delibera di G.R. n. 141/2006, si è resa necessaria a causa di un calcolo, errato in eccesso, del fabbisogno abitativo stimato nella delibera di adozione del PRG, da correggersi mediante la riduzione, con criteri di omogeneità, dell’indice di densità territoriale delle zone di espansione delle quali le zone di espansione urbanizzate sono una delle sotto-articolazioni, cui, in ragione della loro specificità, legittimamente sono stati attribuiti diversi IFT.

La perequazione inoltre non sarebbe ignota all’art. 15 della l. r. 6/79, ai sensi del quale sono stati definiti i comparti della zona C includendovi aree destinate ad usi diversi, cui sono attribuiti gli stessi utili edificatori, tale essendo la ratio del comparto ivi disciplinato.

Inoltre le modifiche introdotte con la delibera di C.C. n. 35/08 approvata con delibera di G.R. 805/2011 avrebbero natura obbligatoria e dunque il piano non doveva essere pubblicato nuovamente, così come la mancata previsione di un IFF di comparto sarebbe irrilevante, potendosi esso desumere in concreto dall’applicazione degli altri parametri edilizi stabiliti per la zona C dall’art. 7 delle NTA.

Entrambi i resistenti oppongono l’ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche tradotte nel PRG impugnato, censurabili solo se fondate su presupposti errati o manifestamente irrazionali, e la natura di mera aspettativa che ha l’interessato di veder confermare, in sede di approvazione finale, la più vantaggiosa destinazione urbanistica precedentemente impressa alla sua proprietà, dalla delibera comunale di adozione del PRG n. 17/2001.

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