TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202400892

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202400892
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400892
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 00892/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00418/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

-del decreto n. RG2020-0248326-23.06.2020 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare con il quale veniva disposta nei riguardi dell’appuntato dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- – già sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo facoltativo – “ la sanzione della rimozione dal grado a seguito di condanna penale ai sensi dell’art. 29 comma 2 e 33 comma 3 del c.p.m.p.” ;

-del provvedimento n. 319588FD/1-1 PBM emesso dal Comando Generale dell’Arma Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento economico con il quale si comunicava al ricorrente che “ il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare con determina n. MD GMIL reg. 20200248326 in data 23.6.20 ha disposto la cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 29 comma 2 e comma 3 del c.p.m.p. per l’Appuntato -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- ” (determina mai notificata all’interessato);

-del provvedimento M_D_GMIL del 03.08.2020 reg. 2020 0303333-0308 2020 con il quale il Ministero della Difesa I Reparto disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare di rimozione dal grado di -OMISSIS-, in quanto lo stesso dal 04.12.2019 non era più in possesso del requisito soggettivo afferente lo status di Militare;

-di ogni altro atto e provvedimento, anche tacito, precedente o conseguente agli atti impugnati e comunque presupposto o condizionato, in esso compreso il provvedimento tacito di cessazione del rapporto di impiego e collocamento in congedo, in quanto desumibile dalla condotta tenuta dall’Amministrazione di appartenenza successivamente al procedimento disciplinare e relativa sanzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito l'avv. dello Stato Isabella Piracci, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- L’appuntato -OMISSIS- ha impugnato innanzi a questo Tar il provvedimento di rimozione del grado n. M_D GMIL REG2020 0248326 del 23 giugno 2020, adottato dalla Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, in riassunzione del giudizio n. 8366/2020 proposto innanzi al Tar Lazio, dichiaratosi incompetente giusta ordinanza collegiale n. 1819/2021.

Più precisamente, con precedente determinazione n. 319588/D2-34 del 5 luglio 2016, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri aveva disposto nei confronti dell’odierno ricorrente la sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo facoltativo, a seguito della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Taranto in data 4 maggio 2016 –all’epoca non ancora irrevocabile- alla pena di anni 5 (cinque) e mesi 6 (sei) di reclusione, con dichiarazione di interdizione dai PP.UU. per 5 anni, per i reati di “maltrattamenti in famiglia”, “lesioni personali” e “atti persecutori”. In seguito, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Taranto-Ufficio Esecuzioni Penali, con nota SIEP 250/2019 in data 17 marzo 2020 trasmessa dal Comando Legione Carabinieri “Puglia” il successivo 27 marzo, divenuta irrevocabile la condanna penale suddetta in data 4

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