TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-02-12, n. 201801645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-02-12, n. 201801645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801645
Data del deposito : 12 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2018

N. 01645/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01470/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2018, proposto da:
NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in proprio dal sig. P P, con domicilio eletto presso il delegato M S in Roma, via Galvano della Volpe n. 39;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l’annullamento

della ricusazione del contrassegno del ricorrente e dei successivi esiti negativi delle opposizioni proposte all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale;

e,

per l’effetto,

per l’ammissione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 di Camera e Senato del contrassegno n. 35 dell’opponente NSAB-MLNS;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 12 febbraio 2018 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, con memoria depositata dal Ministero dell’Interno in data odierna e, ancora, in fase di discussione all’udienza pubblica, la difesa erariale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione;

Ritenuto che tale eccezione sia fondata, atteso che:

- come noto, l’art. 129 c.pr.amm. prevede che “i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati” e, dunque, non comprende i provvedimenti che – come quello in trattazione, meglio indicato in epigrafe – riguardano i procedimenti elettorali preparatori per le elezioni “politiche”, in linea, peraltro, con il mancato esercizio della delega di cui all’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in punto di previsione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedimento elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

- secondo le prescrizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, pienamente operative anche in relazione alle elezioni riguardanti i componenti del Senato della Repubblica in virtù del rinvio di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 533 del 1993 (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9151), “Contro le decisioni di eliminazioni di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale nazionale”, il quale è tenuto a pronunciarsi “nei due giorni successivi” (cfr. art. 23), ed è, altresì, attribuita espressamente alla Camera dei Deputati la competenza a pronunciare “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente” (cfr. art. 87);

- fissato così il quadro della normativa che regolamenta la materia, idoneo di per sé ad escludere la giurisdizione in materia del giudice amministrativo e, in stretta correlazione a tale rilievo, a individuare le autorità che, per contro, risultano competenti a definire le controversie insorte in relazione a decisioni inerenti alla eliminazione di liste o di candidati, preme ricordare, ancora, che - in linea, peraltro, con quanto rappresentato anche dalla difesa erariale - la Corte Costituzionale ha avuto modo in più occasioni di pronunciarsi in merito a questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine ai su richiamati artt. 23 e 87 proprio “nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale”, emettendo sentenze di inammissibilità in cui è dato, tra l’altro, leggere che <<gli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 configurano un sistema di tutela delle situazioni giuridiche dei candidati all’elezione della Camera dei deputati (ma uguale disciplina vale anche per quella del Senato della Repubblica) articolato in due momenti fondamentali: il primo, di natura amministrativa, consiste nel diritto del candidato di ricorrere, contro le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale, all’Ufficio centrale nazionale;
il secondo, di natura giurisdizionale, nel quale spetta alla stessa Camera il “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”>>
e, pertanto, è espressamente esclusa la sussistenza di un vulnus giuridico di tutela in relazione alle situazioni soggettive vantate dai candidati (cfr. – in particolare - 19 ottobre 2009, n. 259);

- del resto, nei medesimi termini ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, statuendo – in via derivata dalle considerazioni in precedenza riportate – che “né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione” in relazione a controversie concernenti “l’ammissione e/o l’esclusione delle liste dei candidati (cfr., tra le altre, n. 9151 del 2008), e, ancora, questa Sezione con numerosi precedenti sentenze (cfr. n. 5164 del 2013), in cui è, tra l’altro, posto in evidenza che gli organi a cui – ai sensi di legge – risulta affidato il compito di definire le controversie di cui si discute, seppure privi della natura giurisdizionale, sono comunque in grado di garantire la necessaria imparzialità e indipendenza, fornendo un servizio di verifica delle fasi preliminari e delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale che può assimilarsi a quello svolto in sede giurisdizionale;

- per mera completezza, appare opportuno aggiungere che il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto, atto a supportare l’iniziativa dal medesimo assunta dinanzi a questo Tribunale, tenuto anche conto che si è astenuto dal presenziare all’udienza pubblica, e, in ogni caso, ha richiamato nell’atto introduttivo del giudizio precedenti del tutto estranei all’ipotesi in trattazione (in particolare, il “processo elettorale 4245 avanti al Consiglio di Stato del 2017”);

Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, il che – peraltro – esime da ulteriori precisazioni, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.pr.amm.;

Ritenuto che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del Ministero dell’Interno in € 2.000,00 (duemila);

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