TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-09-10, n. 201308193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-09-10, n. 201308193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308193
Data del deposito : 10 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06134/2012 REG.RIC.

N. 08193/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06134/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6134 del 2012, proposto da:
L N, rappresentata e difesa dagli avv.ti G T e V N, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Universita' degli Studi della Tuscia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A F, rappresentato e difeso dagli avv.ti V V e L V, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via F. Paulucci de' Calboli, 60;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del decreto rettorale n. 310/2012 del 23.4.2012, con cui il Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e Letteratura Latina bandita con D.R. n. 1202/10 del 29.12.10 (avviso pubblicato sulla G.U. n. 4 del 14.01.2011);

- della nota n. 3659 del 23.04.2012, pervenuta in data 03.05.2012, con cui l’Università degli Studi della Tuscia comunicava alla dott.ssa N l’esito della procedura di valutazione comparativa;

- dei verbali delle riunioni della commissione giudicatrice relative alla valutazione comparativa indetta con D.R. n. 1202710 del 29.12.10 (avviso pubblicato sulla G.U. n. 4 del 14.01.2011), per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina dell’Università degli Studi della Tuscia (verbali riferiti alle sedute del 7.11.2011;
del 12.01.2012;
del 13.03.2012;
del 14.03.2012;
del 15.03.2012;
del 22.03.2012 e relativi allegati);

- della delibera dell’Università degli Studi della Tuscia, non meglio nota alla ricorrente, a mezzo della quale l’Università degli Studi della Tuscia ha chiamato il vincitore, dott. A F, e ne ha con successivi atti disposto l’inquadramento nella qualifica di ricercatore nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina;

- per quanto occorre possa, del D.R. n. 1202/10 del 29.12.10 (avviso pubblicato sulla G.U. n. 4 del 14.01.2011), limitatamente alla parte in cui bandisce la valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina ( se ed in quanto e per la parte in cui si renda necessario in conseguenza dell’impugnazione dei precedenti atti e per i motivi di seguito dedotti), nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi della Tuscia e di A F, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 luglio 2013 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 6 luglio 2012 e depositato il successivo 26 luglio, la dr.ssa N chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe che avevano portato alla nomina del dr. F quale vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore, pure individuata in epigrafe.

Riassumendo l’”iter” della procedura e le relative modalità di svolgimento della medesima, la ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, l. 9 gennaio 2009, n. 1, come modificato dall’art. 9, comma 2, l. 4 novembre 2010, n. 183 e del d.m. 28 luglio 2009, n. 89 – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso (art. 6, D.R. n. 1202/2010) e di quelli stabiliti dalla commissione nella seduta del 07.11.2011 (verbale n. 1). Difetto di istruttoria. Carente e/o insufficiente motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta.”

Pur ammettendo che la commissione aveva espresso valutazioni di grande apprezzamento anche nei suoi confronti oltre che nei confronti del dr. F, la ricorrente evidenziava il giudizio comparativo complessivo della commissione medesima, ove era indicato che la continuità, l’originalità, la novità di risultati apparivano sostanzialmente equivalenti. Tale conclusione di sostanziale parità sotto il profilo qualitativo, per la ricorrente però avrebbe dovuto associarsi alla valutazione quantitativa che era oggettivamente a suo favore e quindi portare alla individuazione della ricorrente come vincitrice.

La dr.ssa N, infatti, aveva presentato tre volumi a proprio nome e uno in collaborazione mentre il controinteressato aveva presentato un unico volume, quale sviluppo della sua tesi di dottorato, a sua volta considerata come lavoro autonomo. La ricorrente, inoltre, poteva vantare più articoli su riviste e con maggior varietà rispetto a quelli del dr. F.

In sostanza, per la ricorrente, a parità di giudizio qualitativo, non poteva che assumere prevalenza l’aspetto quantitativo legato alla produzione ora ricordato, se il giudizio complessivo della commissione doveva essere inquadrato in parametri di logicità e ragionevolezza.

Inoltre, in favore del dr. F era stato preso in considerazione un contributo che neppure poteva essere evidenziato ai fini della valutazione comparativa, quale erano le “Note testuali alla Griseides di Petrus da Hailles”, irrilevante ai fini concorsuali perché in relazione ad esse erano state ritenute doti di filologo a carico del dr. F che non erano tra i parametri di valutazione della procedura.

La ricorrente, poi, rilevava il medesimo vizio anche sotto il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla illogica valutazione dell’apporto quantitativo sopra descritto in relazione alle monografie presentate (ben tre della ricorrente a fronte di una del dr. F), in considerazione dell’impegno che necessita la redazione di ciascuna.

Sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, inoltre, la normativa vigente e il bando di gara individuavano parametri per quantificare il giudizio ma la commissione non aveva tenuto conto della collocazione scientifica della rivista di riferimento nonostante avesse individuato nella prima seduta proprio questo tra i parametri di giudizio. In particolare, il vincitore aveva pubblicato su solo due riviste (una in prima e una in seconda classe del “rating” nazionale) mentre la ricorrente su quattro riviste diverse, tutte nella prima classe.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, l. 9 gennaio 2009, n. 1, come modificato dall’art. 9, comma 2, l. 4 novembre 2010, n. 183 e del d.m. 28 luglio 2009, n. 89 – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso (art. 6, D.R. n. 1202/2010) e di quelli stabiliti dalla commissione nella seduta del 07.11.2011 (verbale n. 1). Difetto di istruttoria. Carente e/o insufficiente motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta”

Anche la valutazione comparativa compiuta sui titoli non era esente da censure, in quanto se la preferenza accordata al dr. F derivava – come sembrava – dalla maggior continuità del’attività didattica integrativa, la commissione non aveva tenuto nel dovuto conto che la ricorrente era ricercatore a tempo determinato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dal 2006, titolo non posseduto da nessun altro partecipante alla procedura e illogicamente, nonché immotivatamente, soccombente rispetto a quello legato al contratto di insegnamento avuto dal dr. F presso la medesima Università della Tuscia.

Inoltre, in relazione alla considerazione della commissione sulla maggior continuità dell’attività didattica del dr. F, questa aveva omesso di valutare che la ricorrente sin dal 2006 – ma anche dal 2002, anno in cui le era stato riconosciuto un assegno di ricerca dalla Scuola Normale Superiore – svolgeva tale attività di insegnamento mediante il contratto di ricercatore a tempo determinato che non poteva essere penalizzato rispetto al più agevole (da ottenersi) contratto di insegnamento semestrale o annuale presso Università.

Infine, la ricorrente lamentava che non era stato valutato un soggiorno di studio all’estero della durata di 11 mesi mentre i brevi soggiorni all’estero del vincitore avevano avuto autonoma considerazione come titoli valutabili e così pure analoga illogicità si riscontrava in relazione ai 5 titoli presentati dalla ricorrente in ordine alle relazioni/partecipazioni a convegni in Italia e all’estero, di cui uno quale collaborazione a progetto di ricerca di 4 anni, a fronte di nessun titolo analogo a quest’ultimo vantato dal vincitore e alla partecipazione del dr. F a convegni e progetti di ricerca esclusivamente in Italia e per soli 4 titoli complessivi valutabili.

Si costituivano in giudizio l’Università della Tuscia e il dr. F, chiedendo la reiezione del ricorso come illustrato in specifiche memorie.

In prossimità della pubblica udienza, ove era rinviata la trattazione dalla camera di consiglio cautelare, la ricorrente e il controinteressato depositavano memorie ad ulteriore sostegno delle rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2013 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, in relazione al primo motivo di ricorso articolato in più censure, rileva che nel giudizio collegiale la commissione aveva dato luogo ad un complessivo giudizio comparativo al fine di suddividere in fasce di merito i candidati e che in questo, utilizzato al solo fine di precisare la collocazione di quattro di questi nella prima, era stato precisato che la ricorrente e il controinteressato avevano dato luogo a produzione a stampa con un taglio più marcatamente filologico. Riconoscendo la sostanziale equivalenza sotto i profili richiamati dalla ricorrente, in ordine alla continuità, originalità e novità di risultati, la commissione, riportando tale circostanza come introduttiva, non si fermava a tale osservazione, però, ma aggiungeva di ritenere necessaria la comparazione dei titoli.

La sostanziale parità qualitativa, quindi, emergeva solo ai fini della collocazione in prima fascia ma risultava integrata dalla formulazione complessiva dei giudizi, anche sotto un ulteriore profilo qualitativo, rinvenibile a tali fini.

Nei giudizi collegiali, quindi, emergeva a proposito della ricorrente che la medesima in sostanza aveva prodotto pubblicazioni che attestavano attività scientifica con discreta continuità dal 2000 in poi, che poteva vantare come parte più significativa e originale della sua produzione quella rivolta ad Apuleio e che per la qualità dei volumi e in base all’insieme dei titoli didattici e scientifici e alla novità dei risultati ottenuti con le pubblicazioni la medesima poteva essere ritenuta “meritevole di essere presa in grande considerazione ai fini della presente valutazione comparativa”.

Per quel che riguardava il dr. F, invece, oltre all’elencazione dei titoli era specificato che le sue pubblicazioni mostravano “continuità e omogeneità a partire dal 2000”, con giudizio discrezionale che individuava una conclusione più favorevole rispetto a quella per la dr.ssa N ove era detto che la stessa aveva dato luogo solo ad attività scientifica con “discreta continuità” a partire dal 2000.

Il giudizio sul dr. F, poi, continuava evidenziando che l’edizione critica e commentata del terzo libro degli epigrammi di Marziale era tra le migliori nella recente copiosa produzione di commenti a singoli libri del poeta spagnolo, con notevole valore sia dal punto di vista letterario che esegetico e avanzamento degli studi in proposito. La conclusione della commissione era chiara nell’evidenziare che per l’insieme dei titoli didattici e scientifici e per la produzione a stampa nella quale “il candidato ha saputo selezionare temi e aspetti rilevanti così da giungere a risultati di elevata qualità, per le spiccate doti filologiche”, il dr. F era “meritevole di grande considerazione ai fini della valutazione comparativa.

Il Collegio, quindi, riscontra nei confronti del dr. F un giudizio di prevalenza qualititativa, sia pure nell’ambito di un sostanziale quadro di eccellenza riconosciuto anche nei confronti della ricorrente, che non consente di condividere la conclusione della dr.ssa N secondo cui si era al cospetto di un quadro di equivalenza qualitativa che doveva quindi essere affiancato alla prevalenza quantitativa della sue produzione e dei suoi titoli.

In realtà, un prevalenza qualitativa, laddove la commissione afferma di individuare risultati di elevata qualità a proposito della produzione del dr. F, emerge con sufficiente chiarezza, per cui non si riscontra il difetto di motivazione e istruttoria nonché l’illogicità manifesta lamentati nel primo motivo di ricorso sotto tale profilo.

Il giudizio di sostanziale equivalenza dei quattro candidati collocati in prima fascia, quindi, era da intendersi come indicativo e introduttivo esclusivamente a sostegno di tale collocazione ma i singoli giudizi comparativi qualitativi a loro volta erano desumibili ulteriormente, anche in coerenza con il bando della procedura e con i criteri fissati dalla commissione che richiedevano giudizi e valutazioni qualitative oltre che quantitative.

Per quel che riguarda la “mole” della produzione scientifica reclamata dalla ricorrente in confronto a quella del dr. F, il Collegio non rileva illogicità, contraddittorietà o irrazionalità – unici parametri di conformazione della scelta discrezionale delle commissioni di concorso valutabili nella presenta sede di legittimità – dato che è evidenziata a sufficienza anche l’importanza dell’edizione critica e commentata del terzo libro degli Epigrammi di Marziale, definita “ampio commento” e tra le migliori nella recente copiosa produzione di commenti a singoli libri del’autore spagnolo, con ciò evidenziando che era stata ritenuto, non illogicamente, un aspetto quantitativo di un solo lavoro se particolarmente ponderoso e “di riferimento” per la comunità scientifica.

La differenza qualitativa, quindi, emerge con evidenza – anche laddove per la ricorrente sono ricordate la sua monografia del 2007 quale originale proposta di rilettura, senza particolare apprezzamento su tale “originalità”, l’acerbità della prima monografia del 2000 e la semplice qualità ben evidente delle proposte di critica testuale e note di lettura, mentre al dr. F sono riconosciute anche recensioni e articoli nei quali non mancavano proposte esegetiche originali o contributi nuovi – per cui in assenza di vaglio critico sul punto - non appare sufficiente il richiamo ad una ritenuta prevalenza quantitativa della produzione della ricorrente.

Anche i giudizi individuali rispecchiano, poi, le conclusioni dei giudizi collegiali. Nel quadro di candidature di estremo valore il prof. Gamberale qualifica il dr. F come”assolutamente meritevole della massima attenzione ai fini del presente concorso” mentre per la ricorrente si limita ad indicare che “merita di essere presa in considerazione” mentre i giudizi del prof. Polara e della prof.ssa Petrone sono sostanzialmente equivalenti.

La mera quantità “numerica” della produzione della ricorrente, quindi, non poteva essere considerata assolutamente prevalente, sia perché di contro emergeva una prevalenza qualitativa del dr. F nei giudizi della commissione sia perché lo stesso bando prevedeva, all’art. 6, nella valutazione comparativa delle pubblicazioni”, come primo criterio quello della “originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica” nonché la “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, osservando che la commissione poteva “anche” – ma non evidentemente “soltanto” – avvalersi degli indici quantitativi in uso a livello internazionale.

Nel caso di specie, come detto, dalla lettura dei giudizi emerge a sufficienza la prevalenza qualitativa riconosciuta dalla commissione, in coerenza con il bando, la normativa in essa richiamata ed i criteri della commissione stessa.

Per quel che riguarda le doglianze relative al riferimento nel giudizio del dr. F alle note testuali alle Griseides, espressamente definito come lavoro che non poteva essere preso in considerazione per il SSD di riferimento, il Collegio rileva che dal contesto del giudizio emerge con chiarezza – proprio per l’espresso e corretto riferimento della commissione – che tale lavoro non ha formato oggetto di giudizio in sé ma solo al fine di confermare le doti di filologo del candidato, doti riconosciute analogamente anche alla ricorrente, con ciò testimoniando che l’aspetto filologico non era oggetto della valutazione ma solo un elemento di ulteriore qualificazione del candidato.

Così pure il Collegio evidenzia – nell’ambito della valutazione quantitativa richiamata dalla ricorrente - che la stessa dr.ssa N ha ricordato che un lavoro monografico comporta anni di ricerca e di stesura e profusione di un impegno particolarmente intenso. Tale aspetto è quindi riconducibile anche a proposito della monografia sul terzo libro degli Epigrammi di Marziale del dr. F, riconosciuta di particolare valore, idoneo a bilanciare le tre monografie della ricorrente non riconosciute dalla commissione di analogo spessore scientifico. Né, in assenza di dimostrazione contraria sul caso di specie da parte della ricorrente, è possibile concludere che tutte le monografie richiedano, in quanto tali, un determinato numero di mesi di ricerca e stesura, così che risulti sempre prevalente il numero di monografie quale valore meramente quantitativo dell’impegno profuso, dato che la procedura selettiva in questione tendeva comunque a privilegiare una formula di giudizio che non prescindeva dalla qualità, formula seguita legittimamente dalla commissione per quanto sopra evidenziato.

Così pure deve concludersi infine per quel che riguarda il numero di citazioni in ordine agli indici di uso internazionale richiamati a conclusione del primo motivo di ricorso.

Come detto, tale sistema di espressione di giudizio era considerata dal bando non come unica e primaria ma come complementare, così che laddove emergeva un prevalenza qualitativa dei singoli lavori, il relativo indice non poteva considerarsi assolutamente prevalente, fermo restando che esso comunque non ha valore vincolante per il comparto umanistico.

Né può rilevare la doglianza in ordine alla classificazione delle riviste ove risultavano pubblicati gli articoli del dr. F, dato che il relativo criterio di classificazione ANVUR risulta adottato quando la procedura valutativa era già in corso.

Anche per quel che riguarda la considerazione degli articoli, non si rinvengono elementi oggettivi idonei a riconoscere illogicità e carenza di istruttoria nell’operato della commissione, in quanto il dr. F risulta aver presentato 9 articoli e 3 recensioni, considerate nel giudizio collegiale della commissione a differenza di quelle della ricorrente. Degli articoli, poi, 3 risultavano su riviste e 6 inseriti in opere collettanee per un totale di nove e non si evince alcuna prevalenza quantitativa della produzione della ricorrente sotto questo profilo idonea a rendere in sé il giudizio della commissione passibile di dichiarazione di illegittimità sotto tale residuale profilo, fermo restando che – in assenza di ricorso incidentale – non possono essere prese in considerazione le doglianze del dr. F esposte in questa sede a confutazione del valore intrinseco della produzione della ricorrente di articoli e recensioni.

Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, se ne rileva ugualmente l’infondatezza.

Per quel che riguarda lo svolgimento di attività di ricercatore a tempo determinato dal 2006 della ricorrente, la commissione ne ha chiaramente richiamato il relativo titolo dimostrando di averlo considerato. La medesima commissione, però, ha anche evidenziato che il dr. F svolgeva attività didattica integrativa senza soluzione di continuità dall’anno accademico 2003-04 (didattica di supporto presso l’Ateneo di Catania). Non risulta in concreto dimostrato poi che lo specifico contratto di ricercatore a tempo determinato abbia escluso attività didattica.

Non può assumere rilevanza al fine di escludere lo svolgimento di attività didattica, inoltre, la considerazione della ricorrente per la quale il contratto di insegnamento del dr. F presso la medesima Università della Tuscia sia stato attribuito mediante affidamento diretto, dato che quel che rilevava ai fini della procedura era comunque lo svolgimento di attività didattica e non le modalità di attribuzione del relativo titolo (contratto di ricercatore o ad affidamento diretto).

Non si evince, poi, una “deminutio” della considerazione del contratto di ricercatore a tempo determinato dal 2006 della ricorrente dal giudizio della commissione ma solo la valutazione – da aggiungersi ed inquadrarsi sempre nel contesto generale sul valore quali/quantitativo dei titoli dei candidati - per la quale il dr. F ha svolto attività didattica con continuità dal 2003.

Non è poi indicato quale peso ponderale idoneo a modificare il giudizio (quali/quantitativo) della commissione poteva avere la considerazione del soggiorno all’estero, se non è specificato che lo stesso è stato svolto in autonomia e se era stato svolto comunque ai fini della stesura della tesi di dottorato.

Per le partecipazioni a convegni risultano poi considerabili le relative relazioni più che le partecipazioni a se stanti e il Collegio precisa che l’internazionalità del convegno non è data dallo svolgimento esclusivamente all’estero ma dalla presenza, anche in Italia, di studiosi internazionali.

Come già detto, in conclusione, non possono entrare nel presente giudizio ulteriori considerazioni critiche sulla valutazione dei titoli della ricorrente come avanzate dal dr. F, in assenza di ricorso incidentale.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite possono comunque eccezionalmente compensarsi, attesa la peculiarità della fattispecie.

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