TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-12-21, n. 201608189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-12-21, n. 201608189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608189
Data del deposito : 21 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2016

N. 10457/2016 REG.RIC.

N. 08189/2016 REG.PROV.CAU.

N. 10457/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10457 del 2016, proposto da:


D B, D L A M, L L, M E N, M M L, M M, N S, R C, S A, A M, A D, A P, B D, B R, B B M, D'Amato Gisella, D'Amico Rosaria, D M C, E M, F M, G T, G V, G R, G L, L M, L M, L S, L C, M E, M M T, M C, M C, M B, P L, P M, Pgolese Giovanna, Povero Elisa, Pozzo Enrica, Pugliese Marialuisa, Ramello Ines, Risso Rita, Sachero Raffaella, Solaro Tiziana, Verrastro Leandra, Accorso Ileana, Antonucci Veruska, Augusti Tiziana, Barioni Alessia, Bonadonna Anna Maria, Brasa Elena, Brocadello Marianna, Buffon Penny, Delle Cave Giovanna, Del Paggio Emidio, De Salvo Letteria, Lanna Rosaria, Mamazza Maria Antonia, Marmora Giovanna, Pasqua Caterina, Pnice Daniela, Petrocco Milena, Petti Stefania, Piscitelli Giuseppina, Santarcangelo Maria Rosaria, Sottile Alessia, Tutini Fabio, Vignati Serafina, Vinci Vita Francesca, Abatecola Olimpia, Battisti Valentina, Botticelli Adriana, Giancarli Elena, Iannozzi Francesca, Maciocia Francesca, Martini Luigina, Martufi Chiara, Mattacola Gabriele, Melca Anna Patrizia, Olivieri Katia, Paglia Roberta, Paniccia Maria Cristina, Petronio Laura, Quattrociocchi Valentino, Sgammotta Rossana, Tullio Sabina, Velocci Anna, Putino Simona, Mandatori Silvia, Cortopassi Ilaria, Merusi Luisela, Sodini Claudia, Baldi Ilaria, Cecchi Deborah, Conti Chiara, Corsi Elisa, Del Freo Valentina, Dell'Amico Manuela, Della Tommasina Anna Maria, Fazzi Lidia, Moscatelli Luana, Nardi Paola, Pennacchiotti Laura, Ricci Daria, Rocchi Gabriella, Silvestri Valentina, Tarabella Elena, Vignali Annalisa, Zippo Teresa, Baldini Isabella, Balsanti Federica, Lombardi Sabrina, Maccanti Cristina, Vas Monica, Bruno Antonella, Careri Maria, Cipri Donatella, Cottone Antonina Annunziata, D'Agostino Maria Eufemia, Giampaolo Giuseppa, Gioffre' Vincenza, Loprevite Maria, Luppino Romina, Marino Graziella, Marino Morena, Mezzatesta Vania, Minniti Mariaelena, Nrta Teresa, Pelle Anna Maria, Pyrlik Dorota, Prestera' Carmela, Princi Antonia, Romeo Angela Elisabetta, Romeo Maria Antonia, Siciliano Tiziana, Totino Cinzia, Uccellatore Luana, Versace Nadia, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso C.F. NSADNC65M03H501Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;


contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Annagioia Amandola non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 495/2016 di scioglimento della riserva di tutti i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il giorno 8 luglio 2016 nella parte in cui non prevede la possibilità di inserimento nella iii fascia della graduatoria ad esaurimento, o eventuale fascia aggiuntiva, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la delibazione della causa da parte della giurisdizione amministrativa è attualmente al vaglio della Corte di Cassazione, cosicchè la presente pronuncia cautelare, a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza del ricorso nonché sulla sua ammissibilità in conseguenza dell’omessa impugnazione di provvedimenti presupposti, deve avere riguardo esclusivamente alla ricorrenza del pregiudizio grave e irreparabile, che si ritiene, appunto, sussistente nella presente fattispecie;

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