TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-07-01, n. 202002794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-07-01, n. 202002794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202002794
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 02794/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



nei confronti

-OMISSIS- in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F Vecchione, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, 23;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE) di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali (di seguito MIPAAF) n. -OMISSIS- con cui la ricorrente è stata revocata dalle funzioni di commissario liquidatore del -OMISSIS- in liquidazione coatta amministrativa, in uno con tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresa la nota ministeriale prot. n. -OMISSIS- con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca, il verbale di estrazione a sorte del nuovo commissario del -OMISSIS-, il decreto del MISE di concerto con il MIPAAF n. -OMISSIS- con cui l’Avv. -OMISSIS- è stato nominato commissario liquidatore del CAP in sostituzione della ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, del -OMISSIS- in liquidazione coatta amministrativa e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. G D V;

Ritenuto che l’udienza pubblica si svolge da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2000, del D.P. C.S. n. 134 del 22 maggio 2020 e dei D.P. n.14/2020/Sede e n. 22/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 16.1.2020 e depositato il 20.1.2020 la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo ex art. 12 del D.Lgs. 220/2002 recanti, rispettivamente, revoca dell’incarico di commissario liquidatore del -OMISSIS- (di seguito CAP) in liquidazione coatta amministrativa, precedentemente conferito alla istante (decreto n. -OMISSIS-) e nomina in sua vece dell’avv. -OMISSIS- (decreto n. -OMISSIS-).

Va premesso che il provvedimento di revoca costituisce l’atto terminale di un procedimento ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che si è articolato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca del -OMISSIS-, nella presentazione di controdeduzioni della istante in data -OMISSIS- e, infine, nell’adozione del provvedimento di secondo grado del -OMISSIS-.

In dettaglio, con il primo atto endoprocedimentale l’amministrazione contestava i seguenti rilievi:

- la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato sul quale il commissario liquidatore aveva espresso parere favorevole ex art. 214 della R.D. n. 247/1942 da parte del Tribunale di Benevento (decreto n. -OMISSIS-) ed il rigetto del reclamo da parte della Corte d’Appello di Napoli (decreto n. -OMISSIS-);

- avvio di una indagine penale a carico della ricorrente per vicende connesse all’espletamento dell’incarico per i reati di cui all’art. 216 della legge fallimentare e agli artt. 323 e 479 c.p.;

- i reiterati risultati negativi durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, con specifico riferimento alla mancata presentazione ad opera del commissario liquidatore di istanze di autorizzazione per la procedura competitiva dell’affitto di azienda, nonostante le rassicurazioni rese dal predetto che avevano condotto alla chiusura di un procedimento di revoca precedentemente avviato nel 2018 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 99/2009 (secondo cui “Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori” ).

A fronte di tali contestazioni la ricorrente trasmetteva proprie controdeduzioni sostenendo, in sintesi, che:

- il Ministero avrebbe autorizzato il deposito della proposta di concordato ex art. 214 della