TAR Salerno, sez. II, ordinanza cautelare 2014-01-30, n. 201400061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, ordinanza cautelare 2014-01-30, n. 201400061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201400061
Data del deposito : 30 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00036/2014 REG.RIC.

N. 00061/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00036/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2014, proposto dalla sig.ra D I, rappresentata e difesa dagli avv.ti D M e R L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D M in Salerno, via G. Guglielmi, 6;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Universita' degli Studi di Salerno;

nei confronti di

A L;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria generale di merito relativa alle prove di ammissione ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale 2013/2014 per la facoltà di Medicina e chirurgia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il Decreto Ministeriale del 12 giugno 2013 n. 448, laddove prevede un punteggio per i candidati che hanno ottenuto un determinato voto all’esame di stato nell’anno scolastico 2012/2013;

Visto il certificato di diploma della ricorrente conseguito nell’anno scolastico 2011/2012;

Ritenuto che neanche nella vigenza del DM n. 448/2013 la ricorrente avrebbe avuto diritto ad un punteggio aggiuntivo per il voto conseguito nell’esame di Stato;

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