TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-01-19, n. 202300941
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00941/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09397/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9397 del 2021, proposto da
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ma.C S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- del decreto del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 5911 del 20 maggio 2021 e relativo Allega 1, pubblicati nella sezione “Fondo salva opere” del profilo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, “Secondo Piano di Riparto Certificazioni ammesse al Fondo salva opere annualità 2021”, nella parte in cui, tra le certificazioni ammesse, non figurano i crediti della Technoscavi s.r.l. nei confronti della Astaldi s.p.a., ceduti all'odierna ricorrente Ifitalia s.p.a.;
- del decreto del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 5869 del 19 maggio 2021 e relativo Allegato 1, pubblicati nella sezione “Fondo salva opere” del profilo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, “Primo piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e saldo – annualità 2020 2021”, nella parte in cui i crediti della Technoscavi s.r.l. nei confronti della Astaldi s.p.a., ceduti all'odierna ricorrente Ifitalia s.p.a., sono stati espunti dall'elenco degli ammessi al Fondo Salva opere, di cui all'Allegato 1 allo stesso Decreto;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M_INF. EDIL Registro Ufficiale U. 0001764 del 18 febbraio 2021, trasmesso a mezzo p.e.c. alla società ricorrente, a firma del Direttore Generale, dott.ssa B. Casagrande, e del Dirigente, dott. ing. D.Iannaccone, con il quale è stata richiesta la restituzione dell'importo erogato alla società Ifitalia s.p.a, pari a € 90.463,18, giusto Decreto Direttoriale prot. n. 15936/2020, in quanto “parrebbe essere venuto meno il requisito di ammissione al fondo in parola, rappresentato dall'esistenza del credito previsto dal comma 1-ter dell'art. 47 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti in epigrafe individuati includenti i piani di riparto relativi al fondo “salva-opere” istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui all’art. 47, commi da 1 bis a 1-septies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58), per la parte recante rispettivamente l’espunzione (a seguito di rettifica per le annualità 2020-2021) e la definitiva non ammissione (per l’annualità 2021) al Fondo medesimo delle certificazioni in ordine a due crediti ceduti alla ricorrente stessa (per i quali era stata presentata la relativa istanza di ammissione al Fondo) unitamente alla nota ministeriale contenente la richiesta restitutoria delle somme a tale titolo già erogate, alla luce della riportata motivazione secondo la quale sarebbe venuto meno il requisito di accesso al Fondo in parola rappresentato dall’esistenza del