TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2018-03-02, n. 201802343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2018-03-02, n. 201802343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802343
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2018

N. 02343/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09812/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9812 del 2015, proposto da:
RN AT, AT AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Bertuzzi, Loredana Pignoloni, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Bertuzzi in Roma, piazza Attilio Friggeri, 13;



contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

EL NE non costituita in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento prot. 2410 del 30 aprile 2015 che ha reso parere negativo definitivo in merito alla richiesta di collocazione di ascensore nel corpo scala di servizio presso l'immobile sito in Roma, piazza del Colosseo n. 9 (palazzo Cappi).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stata impugnata la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Comune di Roma del 30 aprile 2015, che ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta presentata dai ricorrenti per la realizzazione di un ascensore nel corpo scala di servizio dell’immobile sito in Piazza del Colosseo 9 (Palazzo Cappi), sottoposto a vincolo storico- artistico con decreto del 7 febbraio 2006.

Il parere negativo è basato sulla incompatibilità del progetto presentato con la tutela del vincolo, in relazione alle modifiche della scala (taglio dei gradini, riduzione della larghezza della parte dritta della rampa, rimozione della balaustra e del corrimano) con effetti generali sulla alterazione della configurazione della scala e sulla labilità della struttura; il parere negativo faceva altresì riferimento, inoltre, alla possibilità della installazione di un servo-scala.

Avverso tale atto sono stati proposti i seguenti motivi di censura:

- violazione degli articoli 10, 21, 22 e 29 del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento; violazione del d.p.r. 380 del 2001; incompetenza, carenza e superficialità della motivazione; violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, in tema di garanzie di partecipazione al procedimento; degli articoli 2 e 4 della legge n. 13 del 1989; difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo si è costituito solo con atto di forma.

A seguito della camera di consiglio del 30 ottobre 2015 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 30 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La legge n. 13 del 9 gennaio 1989, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", all’art. 1 indica espressamente le opere considerate necessarie per favorire il superamento o eliminare tali barriere (da realizzare obbligatoriamente nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di interi edifici), tra cui, alla lettera d), “l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini”.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima legge, qualora la realizzazione di tali interventi avvenga su immobili soggetti a vincolo, la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche

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