TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-05-04, n. 202301053
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 01053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati B S e T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B S in Monza, via Moncenisio n. 4;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 28 maggio 2022, notificato in pari data, con il quale è stata disposta, per giorni quarantacinque, l’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio denominato <<-OMISSIS->>;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società -OMISSIS- in data 1 dicembre 2022:
- del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 22 settembre 2022, notificato in data 27 settembre 2022, con il quale è stata disposta la riduzione della durata del provvedimento di sospensione della licenza per l’attività del pubblico esercizio denominato <<-OMISSIS->>.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 3 giugno 2022, la società -OMISSIS-, titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato <<-OMISSIS->>, ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Questore di -OMISSIS- ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per quarantacinque giorni, decorrenti dalla sua notificazione.
La società ricorrente ha eccepito la carenza dei presupposti per la sospensione dell’attività commerciale e, in subordine, la sproporzione della misura interdittiva, siccome adottata per un periodo di durata superiore a quello di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero dell’Interno.
1.3. Con ordinanza n. 836 del 18 luglio 2022 questa Sezione ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
1.4. Con provvedimento del 22 settembre 2022, notificato in data 27 settembre 2022, la Questura di -OMISSIS- ha rivalutato gli elementi istruttori alla luce della motivazione dell’ordinanza cautelare n. 836 del 18 luglio 2022 ed ha, all’uopo, ridotto a quindici giorni, in luogo degli originari quarantacinque, la durata della sospensione della licenza per lo svolgimento dell’attività dell’esercizio commerciale.
1.5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 17 novembre 2022 e depositato l’1 dicembre 2022, la società ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento di riduzione della durata di sospensione dell’attività commerciale ed ha riproposto, in via derivata, le censure specificate con il primo motivo del ricorso introduttivo eccependo, al contempo, anche il difetto di motivazione