TAR Campobasso, sez. I, decreto ingiuntivo 2018-06-13, n. 201800062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, decreto ingiuntivo 2018-06-13, n. 201800062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201800062
Data del deposito : 13 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2018

N. 00190/2018 REG.RIC.

N. 00062/2018 REG.PROV.PRES.

N. 00190/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 190 del 2018, proposto dalla Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C P, M D D, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso il T.a.r. – Segreteria, in Campobasso, via san Giovanni, palazzo Poste,

contro

Regione Molise, in persona del Presidente p. t., non costituitasi in giudizio;

per l’adozione

del provvedimento di ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 1.779.165,11 (di cui € 1.450.404,22 s.e.o., quale importo anticipato dall’ente Provincia per spese relative al personale a tempo indeterminato e ai costi di funzionamento dei C.P.I. di Campobasso e Termoli, per gli anni 2015, 2016 e 2017, oltre ad € 328.760,89 s.e.o., quale importo anticipato dall’ente per spese del personale a tempo indeterminato e costi di funzionamento della Polizia provinciale per gli anni 2016 e 2017), oltre a interessi sino all’integrale soddisfo, spese e competenze del procedimento monitorio, come da specifica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;

Considerato che la Provincia ricorrente deduce quanto segue:

- con deliberazione n. 644 del 23.11.2015 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Molise, in conformità allo schema adottato dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 20.10.2015;
è stata quindi sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise la convenzione datata 2.12.2015, sui Servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro, in conformità allo schema approvato con la Delibera di G.R. n. 644/2015, laddove è prevista la possibilità di sottoscrizione di apposite convenzioni tra la Regione e le Province, per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei Servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
nelle more della formalizzazione delle convenzioni, con le deliberazioni di Giunta regionale n. 686 dell’11.12.2015 e n. 761 del 30.12.2015, la Regione Molise ha fornito indicazioni finalizzate a garantire medio tempore la continuità dell’erogazione dei Servizi per l’impiego da parte dei C.P.I.;

- in data 31.3.2016 è stata stipulata la convenzione tra Regione Molise e Province di Campobasso e Isernia, conformemente al disposto dell’art. 2 della convenzione sottoscritta il 2.12.2015 tra Regione Molise e Ministero del lavoro;
la detta convenzione del 31.3.2016 ha individuato le modalità di svolgimento delle attività relative ai servizi per l’impiego e definito i rapporti e le disposizioni organizzative per l’avvalimento da parte della Regione Molise delle strutture della Provincia di Campobasso deputate alle attività connesse all’erogazione dei Servizi per l’impiego, ivi compresi i servizi per il collocamento mirato, con assunzione da parte della Regione Molise della piena responsabilità della funzione connessa ai Servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro e con imputazione ad essa degli atti amministrativi adottati dal personale delle strutture in avvalimento ( ex artt. 1 e 2 della convenzione);
la disciplina di oneri – a carico della Regione con la relativa copertura di spesa derivante dalla convenzione nello svolgimento delle attività in avvalimento è prevista dall’art. 6 della convenzione del 31.3.2016;

- nonostante i ripetuti solleciti effettuati dalla Provincia di Campobasso (da ultimo prot. n. 23025 del 7.09.2017;
prot. n. 26274 del 12.10.2017;
prot. n. 27124 del 23.10.2017: all. n. 3), la Regione Molise non ha proceduto ad erogare tutte le somme necessarie a garantire la funzionalità dei C.P.I. di Campobasso e Termoli, costringendo la Provincia di Campobasso a procedere a continue anticipazioni di cassa (come da decreti presidenziali n. 30 del 13.04.2017;
n. 47 del 13.07.2017;
n. 60 del 20.10.2017;
n. 72 del 24.11.2017);

Ritenuto che:

- il procedimento di ingiunzione davanti al T.a.r., disciplinato dall’art. 118 c.p.a., è ammesso unicamente nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., aventi a oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, in applicazione del capo I del libro IV del c.p.c.;

- tutta la questione dedotta in giudizio riguarda l’applicazione e l’esecuzione della citata convenzione del 31.3.2016, tra Regione Molise e Provincia di Campobasso e, com’è noto, la materia delle convenzioni e degli accordi tra enti pubblici, a tenore degli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando la pretesa economica azionata attiene a questioni di diritto soggettivo;

- l’emanazione del decreto ingiuntivo è ammessa per somme liquide di danaro e, nella fattispecie, l’Amministrazione ricorrente ha indicato con precisione le partite creditorie, versando in atti la documentazione scritta che comprova i crediti;

- sulla base della documentazione agli atti, sussistono valide ragioni per affermare che il credito vantato dalla ricorrente Provincia risponda ai requisiti di cui all’art. 633 c.p.c., di guisa che il ricorso per ingiunzione deve essere accolto;

Ritenuto, infine, che possa trovare accoglimento anche l’istanza di provvisoria esecuzione, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., sulla base del rilievo che la già indicata documentazione provi la sussistenza dei crediti vantati dalla ricorrente;

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