TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-10-14, n. 201104812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-10-14, n. 201104812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201104812
Data del deposito : 14 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03570/2005 REG.RIC.

N. 04812/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03570/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3570 del 2005, proposto da:
T P, quale familiare di D A, rappresentata e difesa dall'avv. A L M, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Centro Direzionale Edificio G1

contro

- A.S.L. Napoli 1, Gestione Liquidatore ex U.S.L. 44, in persona del legale rapp.te pro-tempore (n.c.);
- Regione Campania, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M Iparato, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81.

per l'annullamento

1) della nota prot. n. 5680 del 15.3.2005 con la quale l’ASL NA1 ha comunicato la non spettanza del contributo ex art. 26 l.r. 11/84;

2) la delibera del Direttore Generale dell’

ASL NA

1 n. 1285 del 29.11.2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2011 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, nella dichiarata qualità di familiare di soggetto asseritamente avente diritto al contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, ha impugnato la nota del 15.3.2005 comunicante il mancato inserimento dello stesso negli elenchi degli aventi titolo al contributo ex art. 26 l.r. 11/84;

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione ( ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 5 giugno 2008, n. 5248;
24 giugno 2008, n. 6162;
20 gennaio 2009, n. 246), formatasi in relazione a ricorsi analoghi a quello in esame ed aventi anch’essi ad oggetto la applicazione dell’art. 26 l.r. n. 11/1984:

- il contributo di cui trattasi costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, sia con riferimento all’ an dell’elargizione finanziaria, sia con riferimento al quando, posto che il legislatore regionale con l’art. 27 della legge n. 11/1984 ha preventivato che l’onere per l’attuazione dell’art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni seguenti e ha dato indicazione per i futuri stanziamenti di bilancio. Pertanto la posizione soggettiva di chi aspira al contributo non è di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, e tale posizione perdura fino all’effettiva erogazione del contributo da parte delle competenti AA.SS.LL. per conto della Regione Campania, alla quale spetta comunque il compito di assicurare la necessaria provvista finanziaria;

- stante il ruolo essenziale svolto dalla Regione nell’ambito dell’articolato procedimento finalizzato all’erogazione del contributo, deve ritenersi che anche gli atti adottati dalla Regione Campania presentino uno specifico rilievo per gli aspiranti al contributo, in quanto in definitiva incidenti sugli interessi di costoro, con conseguente capacità di lederne le posizioni soggettive. Ne consegue che un’autonoma valenza lesiva nei confronti dell’odierna ricorrente deve riconoscersi anche alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2166 del 31 dicembre 2005, perchè tale provvedimento - oltre ad aver disposto una provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi sulla base degli elenchi formati dalle varie AA.SS.LL., dei quali ha preliminarmente preso atto (in tal modo confermandoli) - ha anche autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, ad erogare il contributo agli aventi diritto (nella misura determinata) proprio secondo l’ordine di detti elenchi. Inoltre analoga valenza lesiva hanno i successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006 e n. 192 in data 8 maggio 2007, con i quali la Regione Campania, per la medesima causale, ha impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. ulteriori somme per gli anni successivi;

Stante quanto precede:

- parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 31 dicembre 2005 ed i successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006 e n. 192 in data 8 maggio 2007, al fine di rimuovere la rinnovata lesione ai propri interessi da essi scaturente;
tuttavia ciò non è avvenuto, con la conseguenza che nessuna utilità potrebbe recare alla ricorrente un eventuale annullamento del provvedimento in questa sede impugnato;

- il presente ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Tenuto conto della circostanza dell’avvenuta presentazione di istanza di fissazione di udienza pubblica a firma congiunta pur successivamente all’avvenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in precedenza citato, del quale il procuratore di parte ricorrente è ben a conoscenza trattandosi di pronunzie rese su ricorsi proposti con il patrocinio dello stesso, le spese del giudizio devono seguire la regola della soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

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