TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2017-03-24, n. 201703896
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 24/03/2017
N. 03896/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10134/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10134 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- (Mandataria), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato F G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Parioli, 63;
contro
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non costituito in giudizio;
nei confronti di
Unavini Unione Nazionale Fra Organizzazioni di Produttori Vitivinicoli Soc. Cooperativa Agricola Sca non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento AGEA, prot. n. UMU.2013.1715 del 25.09.2013, recante sospensione del procedimento di erogazione nei confronti della società ricorrente fino alla concorrenza di complessivi euro 1.364.055,39 oltre interessi
nonché
del provvedimento assunto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 dicembre 2015, con la quale è stato disposto il mantenimento degli effetti cautelari nei confronti della ricorrente del provvedimento di sospensione dell’erogazione degli aiuti fino alla concorrenza di complessivi euro 1.364.055,39 oltre interessi.
Impugnato con i primi motivi aggiunti
Del provvedimento assunto dall’AGEA prot. 52965 del 5 dicembre 2016 con il quale è stata confermata la sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi comunitari in favore della ricorrente fino alla concorrenza di complessivi euro 1.364.055,39.
Impugnato con i secondi motivi aggiunti
Nonché per la condanna al risarcimento del danno patito dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha originariamente impugnato il provvedimento in data 25 settembre 2013 di sospensione dell’erogazione di aiuti comunitari, adottato da Agea ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001 fino a concorrenza di euro 1.364.055,39 per sospette irregolarità nella procedura di gara. Sono state infatti evidenziate “opacità e condizionamenti che avrebbero caratterizzato le procedure di aggiudicazione” relative ai contributi richiesti dalla ricorrente, concernenti la misura denominata “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi- campagna 2010/2011 e seguenti”.
Si tratta di una misura di sostegno, introdotta con il regolamento CE del 29 aprile 2008, n. 479, a favore dei viticultori e concernente le attività di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, per migliorarne la competitività. Lo Stato membro deve quindi occuparsi della selezione delle domande.
Il provvedimento impugnato nel presente era stato adottato a seguito di una inchiesta penale che aveva coinvolto vari funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche con riferimento alla procedura di selezione delle domande di sostegno nell’ambito del bando OCM-vino.
Esso si fondava su di un verbale di accertamenti effettuati dal Nucleo G.d.F. trasmesso alla Procura della Repubblica, dal quale era scaturita appunto la citata indagine penale.
La ricorrente ha dedotto quindi varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.
AGEA si è costituita tramite Avvocatura generale dello Stato ed ha depositato una memoria difensiva per chiedere il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 4632/2013, il Tar ha respinto l’istanza cautelare.
Successivamente, in data 2 dicembre 2015, il Ministero intimato, in risposta a reiterate richieste formulate dalla parte resistente e da AGEA, acquisito un parere dell’Avvocatura generale dello Stato, confermava la sospensione della erogazione degli aiuti.
Detto provvedimento è stato impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, recante ulteriori doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con ordinanza n. 3053/2016, il collegio ha chiesto all’Amministrazione l’acquisizione di documenti nonché una dettagliata relazione che chiarisse il funzionamento della procedura relativa alla misura in esame.
L’ordinanza istruttoria è stata reiterata con provvedimento collegiale n. 5566 in data 10 maggio 2016, stante la mancata esecuzione da parte della amministrazione.
Stante l’ulteriore inerzia del Ministero intimato, ed avendo AGEA unicamente depositato il parere dell’avvocatura generale dello Stato sulla cui base il provvedimento di mantenimento della sospensione della erogazione degli aiuti era stato confermato, con ordinanza n. 3689/2016, il Tribunale ha accolto ai fini del riesame, alla luce delle sopravvenienze, l’istanza cautelare della ricorrente.
Nel frattempo, parte ricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale penale di Roma del 14.4.2016 di assoluzione nei confronti di alcuni degli imputati coinvolti nell’inchiesta in questione (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente in data 11.1.2017), nonché la sentenza del GIP di Roma in data 20 luglio 2016 di proscioglimento in relazione ad altri quattro imputati implicati nel capo di imputazione riferito al bando OCM-vino (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente in data 11.1.2017).
In esecuzione di detto provvedimento, Agea ha adottato la nota n. 52965 in data 5 dicembre 2016, con la quale ha ulteriormente confermato la sospensione della erogazione degli aiuti.
Il citato provvedimento, pur dando atto delle intervenute pronunce di assoluzione della gran parte degli imputati coinvolti della vicenda penale in esame, ha rilevato che il GIP, con ordinanza in data 12 febbraio 2016, aveva rilevato la nullità di alcuni capi di imputazione, disponendo lo stralcio e la restituzione degli atti al PM.
Secondo l’amministrazione, tali stralci non consentirebbero di considerare i fatti definitivamente accertati se non parzialmente e quindi precluderebbero la valutazione amministrativa sulla revoca della sospensione della erogazione degli aiuti.
Parte ricorrente ha successivamente depositato, in data 17.2.2017, la richiesta di archiviazione del pubblico Ministero, in data 10 gennaio 2017, in relazione ai residui capi di imputazione dei quali era stata dichiarata la nullità.
All’odierna udienza, sentite le parti presenti circa la definizione mediante sentenza breve, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare, in questa sede, alla azione di risarcimento del danno, riservandosi di proporla in via autonoma.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo preso atto della rinuncia alla coltivazione della azione risarcitoria nel presente giudizio.
Il ricorso originario, con il qual si impugna il provvedimento di sospensione della erogazione degli aiuti comunitari del 25 settembre 2013, è infondato è pertanto deve essere respinto.
Esso infatti appare adeguatamente motivato e istruito con riferimento allo stato - all’epoca - iniziale delle indagini penali in corso, in relazione alle quali erano emersi fondati indizi di “opacità e condizionamenti” relativi alla procedura per l’erogazione della misura denominata “promozione sui mercati dei Paesi terzi” alla quale parte ricorrente aveva partecipato.
La natura interinale e urgente della sospensione ex art. 33 d.lgs. 228/2001 giustifica la pretermissione delle esigenze di partecipazione procedimentale invocate da parte ricorrente nel primo motivo di ricorso.
Analogamente, attesa la natura del provvedimento in esame, dettato da esigenze cautelari, anche l’onere di motivazione di cui all’art. 33 dl. 208/2010 deve ritenersi soddisfatto mediante il rinvio agli atti dell’indagine (informativa della Guardia di finanza).
La circostanza che non fossero presenti tra gli indagati soggetti riconducibili alla società in esame non è inoltre – ad avviso del giudicante - dirimente posto che ciò che giustificava la sospensione interinale della erogazione dei finanziamenti era, alla data di adozione del provvedimento impugnato con il ricorso originario, il rischio della illegittimità della intera procedura di aggiudicazione dei contributi, con conseguente rischio di totale alterazione degli esiti finali. Così come per gli stessi motivi è irrilevante la circostanza che gli accertamenti in precedenza svolti nei confronti della ricorrente avessero accertato la regolarità di tutte le operazioni poste in essere dalla ricorrente.
Infondata è inoltre la doglianza relativa alla mancata indicazione di un termine di efficacia del provvedimento di sospensione, posto che a mente dell’art. 33 d.lgs. n. 208/2011, la prestazione di garanzia contente l’immediata riattivazione della erogazione, e che comunque la durata della misura è intrinsecamente commisurata alla durata delle esigenze cautelari.
Infine, quanto all’entità degli aiuti la cui erogazione è stata sospesa, appare corretta la decisione della amministrazione di parametrarli al totale dei contributi richiesti dal RTI, essendo la ricorrente chiamata in causa dal provvedimento impugnato come capogruppo mandataria dell’ATI Italian Wine Tour.
Il ricorso originario va dunque per queste ragioni respinto.
Venendo invece ai due ricorsi per motivi aggiunti, con i quali si contesta, a fronte delle risultanze delle indagini, il mantenimento in essere della disposta sospensione della erogazione, osserva preliminarmente il Collegio che solo nel corso del 2016 sono state pubblicate le sentenze penali meglio indicate nella parte in fatto, all’esito delle quali la gran parte degli imputati nella inchiesta in questione, è stata prosciolta o assolta.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugna la nota in data 2 dicembre 2015, con la quale AGEA, sulla scorta del parere reso dell’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto il permanere delle esigenze cautelari, ritenendo non dirimente la circostanza, comprovata da parte ricorrente del non coinvolgimento del rappresentante legale della società ricorrente, nelle indagini, e affermando di dover attendere gli esiti definitivi del procedimento penale.
Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 33 del D.lgs. n. 208/2001, sostenendo che le ipotesi delittuose al vaglio della magistratura nel caso di specie non potrebbero neanche in via meramente ipotetica riguardare l’assegnazione di fondi in favore della ricorrente.
Il motivo non può trovare accoglimento, stante l’unicità della procedura in esame e la circostanza, richiamata dalla stessa ricorrente, che secondo la giurisprudenza di questa stessa sezione anche le condotte di soggetti terzi che abbiano comunque influenzato la gara possono giustificare l’adozione del provvedimento ex art. 33 D.lgs. n. 208/2001, in quanto le assegnazioni effettuate potrebbero essere illegittime (cfr. Tar Lazio, II ter, 5 marzo 2015, n. 6697).
Non risponde inoltre al vero che l’inchiesta non riguardi questioni attinenti all’OCM vitivinicola, come sarebbe stato affermato dinanzi alla Corte dei conti da personale di Agea, posto che quanto meno un capo di imputazione riguardava espressamente il bando OCM – vino, in relazione a presunte attività corruttive nei confronti di un dipendente del Ministero, pure imputato, membro del Comitato di valutazione con il compito di definire la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando OCM vino. E’ stato inoltre contestato dalla Procura il coinvolgimento di professionisti che si sono occupati di predisporre le domande di partecipazione a detto bando.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta travisamento dei fatti e carenza istruttoria.
La censura va disattesa.
AGEA, infatti, non risulta essere rimasta inerte dopo l’adozione del provvedimento di sospensione del 2013 ma, sia pure reiteratamente compulsata dalla ricorrente, ha più volte richiesto informazioni e pareri al ministero, alla Procura della Repubblica e all’Avvocatura dello Stato nonché alla Guardia di finanza, al fine di valutare le sopravvenienze e i presupposti per la revoca del provvedimento di sospensione delle erogazioni.
Il Ministero, dal canto suo, ha dichiarato di non ravvisare elementi nuovi tali da rendere necessaria la revoca della disposta sospensione, pur ritenendo che AGEA avrebbe potuto valutare autonomamente le circostanze sopravvenute (cfr. nota del 25.11.2014).
La Guardia di finanza ha riferito di non essere a conoscenza di ulteriori elementi emersi a carico dei soggetti segnalati. (cfr. nota 9 ottobre 2014).
Infine, l’Avvocatura dello Stato ha reso il parere sulla cui base il provvedimento impugnato è stato adottato.
In questo quadro, in cui nonostante gli sforzi effettuati da AGEA, in particolare, ma anche dal Ministero, per verificare l’eventuale superamento delle criticità che avevano dato luogo all’adozione della misura, non sono emersi, oltre all’accertato non coinvolgimento del rappresentante della società ricorrente nelle indagini, elementi certi e definitivi tali da poter assicurare l’amministrazione circa il venir meno delle esigenze cautelari che avevano originato la misura della sospensione della erogazione degli aiuti.
Non può dunque affermarsi che vi sia stata da parte degli organi procedenti una colpevole inerzia che abbia dato luogo a difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
Ciò che emerge, invece, è che le amministrazioni coinvolte nella procedura hanno ritenuto, con argomentazioni non irragionevoli, di non poter procedere alla revoca della sospensione cautelare in assenza di elementi nuovi, non essendo ancora all’epoca in alcun modo definita la vicenda penale che aveva dato luogo all’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso originario.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la contraddittorietà tra atti e ancora il vizio di carenza di istruttoria, in quanto le dichiarazioni rilasciate da AGEA alla Corte dei conti deponevano nel senso della non rilevanza della vicenda penale de quo ine relazione al band OCM – vini.
La censura è infondata alla luce di quanto detto sopra a proposito di analoga doglianza.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il travisamento dei fatti e del presupposto in quanto le somme oggetto di sospensione sarebbero riferite a due iniziative progettuali presentate in forma di due distinti RTI. Unico elemento comune tra le due riunioni di imprese è costituito dalla presenza della Istituto del vino Italiano di qualità con la qualifica di capofila.
Tale censura è inammissibile.
Essa infatti riguarda la concreta esecuzione del provvedimento di sospensione del 2013 impugnato in questa sede, con riguardo alla individuazione dei singoli aiuti oggetto della sospensione e deve essere pertanto dedotta avverso gli specifici atti che individuano gli aiuti oggetto di sospensione.
In conclusione, anche il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il provvedimento del 5 dicembre 2016, con il quale Agea pur dando atto delle intervenute pronunce di assoluzione della gran parte degli imputati coinvolti della vicenda penale in esame, ha rilevato che il GIP, con ordinanza in data 12 febbraio 2016, aveva rilevato la nullità di alcuni capi di imputazione, disponendo lo stralcio e la restituzione degli atti al PM.
Secondo l’amministrazione, tali stralci non consentirebbero di considerare i fatti definitivamente accertati se non parzialmente e quindi precluderebbero la valutazione amministrativa sulla revoca della sospensione della erogazione degli aiuti.
Esso è fondato e pertanto va accolto.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in un contesto fattuale completamente mutato rispetto alla situazione precedente.
Infatti, come rilevato nella parte in fatto e puntualmente evidenziato dalla difesa della ricorrente, nel corso del 2016 sono intervenute:
la sentenza del Tribunale penale di Roma del 14.4.2016, pubblicata in data 13.7.2016, di assoluzione nei confronti di alcuni degli imputati implicati nel capo di imputazione riferito al bando OCM-vino (cfr. doc. 4 e 12 della produzione di parte ricorrente in data 11.1.2017);
la sentenza del GIP di Roma in data 20 luglio 2016 di proscioglimento in relazione ad altri quattro imputati implicati nel capo di imputazione riferito al bando OCM-vino (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente in data 11.1.2017).
l’ordinanza del GIP del 12 febbraio 2016 di declaratoria di nullità dei restanti capi di imputazione, con rinvio degli atti al PM., in relazione alla quale la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal PM in data 8.11.2016.
In tale mutato quadro, deve ritenersi fondato il vizio di cui al primo motivo di ricorso di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ed erronea valutazione del presupposto, con riferimento alla intervenuta assoluzione o proscioglimento di tutti gli imputati coinvolti nel capo di imputazione relativo alla contestazione del reato di corruzione in relazione al bando OCM vino.
Le sentenze hanno chiaramente affermato che non sono emersi elementi di prova delle contestate condotte illecite, ma anzi è emerso un comportamento del funzionario pubblico incaricato della valutazione delle domande di aiuti “tutt’altro che pregiudizialmente ostile” ai produttori che avevano presentato domande mediante soggetti diversi dal consulente con il quale vi sarebbe stato l’asserito accordo corruttivo.
Il provvedimento impugnato, oltre a non dare peso alle conclusioni cui era nel frattempo giunta la magistratura penale, del tutto favorevoli alla posizione della ricorrente, ha posto a fondamento della sua ulteriore decisione di rigetto un dato in vero ininfluente ai fini della posizione della odierna ricorrente, e cioè la circostanza che alcuni capi di imputazione, dichiarati nulli dal GIP, erano stati restituiti al PM per le decisioni di competenza.
Si trattava infatti di capi di imputazioni relativi a circostanze che in alcun modo è stato provato fossero riguardanti il bando OCM vino e in relazione ai quali nessuna nuova indagine era possibile, attesa l’intervenuta scadenza dei termini massimi di durata delle indagini.
Peraltro, la decisione della Cassazione con la quale il ricorso del PM avverso la citata ordinanza era stato dichiarato inammissibile, era già intervenuta alla data di adozione del provvedimento impugnato.
L’amministrazione, pertanto, nel mutato quadro, avrebbe dovuto disporre la richiesta revoca della sospensione delle erogazioni degli aiuti, essendo venuto meno ogni elemento giustificativo della misura di cui all’art. 33 DL 208/2001 adottata nel 2013.
In conclusione, il secondo ricorso per motivi aggiunti va accolto, con annullamento del provvedimento del 5 dicembre 2016.
Le spese possono essere compensate stante la reciproca soccombenza tra le parti.