TAR Catania, sez. II, decreto cautelare 2023-06-14, n. 202300276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, decreto cautelare 2023-06-14, n. 202300276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300276
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 00644/2023 REG.RIC.

N. 00276/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00644/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2023, proposto da
P P, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.O.U. Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, rappresentata e difesa dagli avvocati C M B, A V e M M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso pervenuto al ricorrente a mezzo pec in data 7/3/23 ore 18.53 e a mezzo e-mail in data 8/3/23 con cui l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania comunicava la fissazione per il 20/3/2023 della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per 8 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista Cat. D indetto con bando del Direttore Generale n.2223 del 23/11/2021;

- dell'avviso pubblicato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania in data 9/3/2023 con cui veniva comunicata la fissazione per il 20/3/2023 della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per 8 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista Cat. D indetto con bando del Direttore Generale n.2223 del 23/11/2021;

- dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva del suddetto concorso svolta in data 20/3/2023 e relativi esiti, pubblicati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania, in data non nota, con la seguente dicitura: “Allegato 2 - Elenco Punteggi - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, cat.D- Prova Preselettiva – 20/03/2023”;

- della nota del 23/3/2023 con cui il Direttore del settore Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania ha comunicato al ricorrente, a mezzo pec, il rigetto dell'istanza del 13/3/2023 di rinvio della prova preselettiva del citato concorso pubblico in ragione del mancato rispetto del termine di preavviso di 15 giorni fissato dall'art.7 del bando;

- della delibera dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania n.901 del 20/4/2023 e relativo “Allegato A” contenente l'elenco dei 107 candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui sopra, nella parte in cui ivi non figura il dott. Paternò.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e notificata in data 13 giugno 2023;

All’esito di una preliminare delibazione, si osserva quanto segue: a) l’Amministrazione intimata, già con memoria in data 19 maggio 2023, ha rappresentato che il bando di riapertura dei termini (art. 7) prevedeva espressamente che “il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta” sarebbe stato “pari ai primi 100 ed eventuali ex aequo che” avessero “superato la prova di preselezione”;
b) tale circostanza farebbe emergere la posizione di soggetti controinteressati, ai quali, tuttavia, il ricorso non è stato notificato;
c) la parte resistente ha anche osservato che il ricorrente era consapevole delle circostanza appena indicata, come dimostrato dal fatto che, con istanza in data 19 aprile 2023 (versata in atti), aveva egli stesso affermato che era “necessario notificare il ricorso, quali… controinteressati, agli ultimi candidati ammessi alle prove concorsuali a seguito della preselezione”;
d) pur dovendo tenersi conto di tali rilievi, deve osservarsi che in atti è stata depositata la deliberazione dell’Azienda n. 1367 in data 10 giugno 2022, con cui è stata disposta la modifica dell’art. 7 del bando di concorso adottato con deliberazione n. 2223 in data 23 novembre ed è stato approvato “avviso di riapertura dei termini, allegato al… provvedimento”;
e) tale avviso “allegato al… provvedimento” non è stato, tuttavia, depositato, sicché allo stato non vi è prova documentale della circostanza che il provvedimento di riapertura dei termini prevedesse espressamente che “il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta” sarebbe stato “pari ai primi 100 ed eventuali ex aequo che” avessero “superato la prova di preselezione”;
f) pur potendo in linea di principio considerarsi tale circostanza come non contestata e non essendovi, in fondo, valide ragioni per dubitare di quanto rappresentato dall’Amministrazione, nelle more della decisione collegiale sull’istanza cautelare non appare di particolare pregiudizio per l’Azienda, avuto riguardo al prescritto bilanciamento dei contrapposti interessi, l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove scritte;
g) tale decisione viene adottata al solo fine di preservare, come si suole dire, la res adhuc integra sino alla decisione del Collegio sulla richiesta cautelare.


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