TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202300199
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 00199/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G D G, L T, A M, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva,

del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto;

previa, ove occorra, disapplicazione:

- dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell'art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l'art. 43 della L. 121/1981;

- dell'art. 2, c.1, lett. B del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;

- dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ruolo sottufficiali, e impiegati presso Uffici della Regione, hanno agito per l’accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario, mediante inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità pensionabile. Chiedono, conseguentemente, la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle differenze così determinate, per gli ultimi cinque anni.

1.1. Rappresentano infatti che l’indennità pensionabile prevista dall’art. 43 della legge n. 121 del 1981, nonostante la sua natura retributiva, non è tenuta in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione-parametro, utilizzata per il computo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario.

1.2. Propongono, pertanto, i seguenti motivi:

I. “Illegittimità per violazione dell’art. 43, comma 3, l. 121/1981 in combinato con il comma 16 stesso articolo che rinvia all’art. 16 l. 121/1981 – violazione dell’art. 43 cit., comma 14, l. 121/1981 – violazione art. 43 bis l. 121/1981”, per essere la misura del compenso per lavoro straordinario, a partire dai d.P.R. 163 e 164 del 2002, non correlata alla misura della retribuzione ordinaria mensile – come invece dispone l’art. 43 della l. 121 del 1981 – e frutto di determinazione forfettaria

II. “Illegittimità derivata – violazione dell’art. 36 della Costituzione – Illegittimità per violazione dell’art. 63, comma 3, l. 121/1981” , per l’inadeguatezza della remunerazione per lavoro straordinario, anche alla luce del principio generale che impone di retribuirlo in misura maggiorata rispetto al lavoro ordinario.

III. “Illegittimità derivata per violazione dell’art. 3 cost. – violazione del principio di ragionevolezza – irrazionalità”, per l’irragionevolezza della scelta legislativa di prevedere, per la più gravosa prestazione di lavoro straordinario, una retribuzione inferiore a quella del lavoro ordinario.

1.3. In data 08.06.2022 e 17.01.2023 i ricorrenti hanno depositato due nuovi ricorsi per motivi aggiunti (di contenuto corrispondente), giustificati dall’adozione del d.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, che ha, tra l’altro, rideterminato il compenso per lavoro straordinario, ancora omettendo l’inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro. Dal punto di vista contenutistico i ricorsi ripropongono, con talune marginali specificazioni, le medesime censure di cui al gravame principale.

2. L’amministrazione, con memoria del 18.03.2022, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 24.05.2023, dopo un rinvio della trattazione resosi necessario per la proposizione di motivi aggiunti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Tribunale condivide le approfondite motivazioni di cui alle pronunce Tar Valle d’Aosta, 13 marzo 2023, n. 15 e Tar Sicilia, Catania, sez. III, 11 novembre 2022, n. 2892, che hanno respinto identici ricorsi. Le richiamate sentenze, al cui contenuto si fa più ampio rinvio, hanno in sintesi statuito:

- che la disposizione assunta a parametro di legittimità nell’ambito del primo motivo – l’art. 43 della l. 121 del 1981 – è norma non più in vigore, superata dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (attuativo della delega di cui all’art. 2 della l. 6 marzo 1992, n. 21). Il citato corpus legislativo, nel dettare una nuova disciplina organica per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate, ha disposto l’abrogazione delle “ norme … in contrasto con le disposizioni del presente decreto ” (cfr. art. 9) e tale deve considerarsi l’art. 43 della l. 121 del 1981, incompatibile con il nuovo assetto del sistema retributivo, interamente fondato sulla concertazione;

- che alla data di emanazione del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (censurato con i motivi aggiunti) non era ancora in vigore la l. 46 del 2022, che ha avviato il processo di implementazione dell’associazionismo sindacale militare;

- che le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali – che ha ritenuto il meccanismo di concertazione previsto dal d.lgs. 195 del 1995 contrastante con il dirizzo convenzionale di libertà sindacale – “ pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se − come nel caso in questione − l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princìpi costituzionali ” ( Corte cost., 13 giugno 2018, n. 120) . In ogni caso, anche a ritenere illegittimo il sistema di concertazione previsto dal d.lgs. 195 del 1995, non si arriverebbe comunque a caducare, in via derivata, la disciplina che sia stata prodotta e/o modulata attraverso detto meccanismo.

- che non è possibile, attraverso il richiamo all’art. 36 Cost. di cui al secondo motivo, operare un sindacato di “proporzionalità e adeguatezza” di singole componenti della retribuzione, poiché la disposizione costituzionale si riferisce al trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore (cfr. ex multis , Corte cost,. 22 novembre 2002, n. 470 );

- che la ragionevolezza (art. 3 Cost.) del trattamento previsto per il lavoro straordinario, oggetti della censura di cui al terzo motivo, deve scrutinarsi alla luce dei referenti costituzionali (artt. 54, 97 e 98 Cost.) propri del pubblico impiego e, in particolare, dei rapporti in regime di diritto pubblico (art. 3, d.lgs. 165 del 2001), la cui disciplina è permeata dalla dimensione autoritativa del rapporto di servizio. In questo contesto, la dimensione dell’interesse pubblico prevale sulle logiche strettamente economicistiche (che connotano, invece, l’impiego privato) e legittima la remunerazione delle ore di straordinario in via forfettaria. A difettare, del resto, è la stessa logica sottesa all’aumento di retribuzione previsto dall’art. 2108 c.c.: mentre nell’impiego privato vi è un soggetto che si “appropria” delle maggiori utilità derivanti dal lavoro straordinario, ed è quindi coerente che il lavoratore partecipi dei relativi vantaggi, nell’ambito dell’impiego pubblico nessuno si appropria uti singulus del risultato prodotto dallo sforzo addizionale del dipendente pubblico, che è rivolto invece a vantaggio della collettività.

5. Per le ragioni esposte, dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, il ricorso deve essere integralmente respinto.

5.1. La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

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