TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-03-28, n. 201400617
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N. 00617/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2011, proposto da:
R B, in proprio e nella qualità di rappresentnte legale della “Il Giglio Blu s.a.s. di B R. &C.”, rappresentato e difeso dall’avv. F G, con domicilio eletto presso N G in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. F P, M P, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;
per il risarcimento, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 104/2010
dei danni tutti subiti dalla Società Il Giglio Blu S.a.s. in conseguenza dell’ordinanza comunale n. 449 – annullata con sentenza del Giudice adito 2.8.2000, n. 1776 passata in giudicato - con la quale il Dirigente del Settore Attività Produttive e Turismo – Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Massa, ha disposto la cessazione immediata delle attività ginniche nei locali di Viale Roma n. 9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza s.d. prot. n. 449, il Dirigente del Settore attività produttive e turismo del Comune di Massa ordinava alla “Il Giglio Blu s.a.s. di B R. &C.” di <<procedere alla immediata cessazione delle attività ginniche esercitate abusivamente nei locali ubicati in Viale Roma, n. 9, con la contestuale chiusura degli stessi destinati a pubblica palestra>>.
L’ordinanza era impugnata dalla “Il Giglio Blu s.a.s. di B R. &C.”avanti al T.A.R. e la Sezione, prima concedeva la tutela cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 21 ottobre 1999 n. 273) e, successivamente, annullava l’atto impugnato, con la sentenza 2 agosto 2000 n. 1776 (non impugnata e pertanto passata in giudicato).
In data 30 dicembre 2004, i soci decidevano di procedere all’anticipato scioglimento senza liquidazione della “Il Giglio Blu s.a.s. di B R. &C.” e ne era disposta pertanto (in data 17 gennaio 2005) la cancellazione dal registro delle imprese;nell’atto notarile di scioglimento anticipato senza liquidazione della società, i soci prendevano atto dell’inesistenza di crediti o debiti della “Il Giglio Blu s.a.s. di B R. &C.”, ma era comunque inserita una clausola prevedente l’attribuzione ai soci <<proporzionalmente alle quote sociali>>delle eventuali sopravvenienze attive o passive.
Con il presente ricorso, il Sig. R B, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della “Il Giglio Blu s.a.s. di B R. &C.”, chiede il risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione dell’atto impugnato, quantificati nella capital somma di € 85.165,00, per quello che riguarda i danni patrimoniali e nella somma di € 30.000,00, per quello che riguarda i danni all’immagine commerciale o nella minor somma ritenuta di giustizia dal Giudicante;il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi sino alla data del pagamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale di Massa, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo al ricorrente.
In data 8 febbraio 2014, l’Avv. N G rinunciava al mandato conferitogli.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2014 il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente a proporre l’azione risarcitoria.
Di recente, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato, in maniera organica, la problematica della sorte dei crediti e debiti societari nel periodo successivo all’estinzione della società ed alla cancellazione dal registro delle imprese, concludendo per l’impossibilità di ritenere trasferite ai soci le <<mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e ..(i) crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo>>(Cass. civ. sez. un., 12 marzo 2013 n. 6070 e 6071).
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione merita certamente approvazione e può essere riproposto, anche in funzione motivazionale della presente decisione: <<la corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003 - in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010. Giova dir subito che non v'è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire, senza ovviamente ripercorrerne l'intero percorso motivazionale ma ricapitolandone brevemente i punti salienti, per cercare di far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario.
Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto deil'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.
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