TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-08-11, n. 202202255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-08-11, n. 202202255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202255
Data del deposito : 11 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2022

N. 02255/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03056/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3056 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via O. Scammacca, 23/C;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Canfora, 135 (st. Basile);

per l'annullamento, previa sospensione,

- quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 15.7.2010, notificata il 27.10.2010 con cui il Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere edilizia descritte nella premessa dell’ordinanza e riguardanti l’immobile sito in -OMISSIS- via -OMISSIS- n. 34, ed a ripristinare a proprie cure e spese, lo stato dei luoghi, entro e non oltre 90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvertendo l’interessato che l’inottemperanza all’ingiunzione, determina che i beni abusivamente realizzati, l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle contestate, saranno gratuitamente acquisite al patrimonio del Comune per poi essere demolite, previo verbale di inottemperanza, a spese del responsabile degli abusi;

2) di ogni altro provvedimento antecedente, connesso o consequenziale con il provvedimento sub 1) impugnato ed ove occorra dei verbali di accertamento d’abuso edilizio, prot. N. -OMISSIS- del 14 giugno 2010 e del 9 luglio 2010, prot. N. -OMISSIS-, del 17/07/2010 N. -OMISSIS-/PM, redatti da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, per i lavori eseguiti dal ricorrente nell’immobile sito in Via -OMISSIS- n. 34;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 maggio 2012:

oltre che degli atti impugnati con l’atto introduttivo dell’accertamento di non ottemperanza notificato l’8.03.2012 relativo all'ingiunzione di demolizione di opere abusive n. -OMISSIS- del 15.07.2010 a seguito di sopralluogo dell'Ufficio di Polizia Municipale in data 26 novembre 2010, prot. n. -OMISSIS-/PM L’accertamento suddetto costituisce titolo per l’immissione nel possesso dei beni e per la trascrizione, nei registri immobiliari, della loro acquisizione gratuita al patrimonio del Comune;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 2 novembre 2010 e depositato in data 17 novembre 2010, il ricorrente ha rappresentato quanto segue.

Il deducente è comproprietario di un corpo di fabbrica di vecchia costruzione realizzata prima del 1940, con accesso da via -OMISSIS- n. 34, con struttura portante in muratura e misto di pietrame.

La stessa è costituita da due unità immobiliari accorpate e, comunicanti tra di loro, una con annesso piccolo cortile di pertinenza esclusivo e la copertura con orditura in legno e tegole in avanzato stato di vetustà e ad una sola elevazione fuori terra e l’altra dislocata in due livelli.

L’esponente ha quindi deciso per rimettere in sicurezza l'immobile, di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, tendente peraltro a realizzare una idonea copertura, solo nella parte ad una elevazione fuori terra;
il ricorrente argomenta che non è stata modificata, in detta parte, né la superficie coperta, né la volumetria esistente, né la sagoma dell'edificio e la manutenzione della copertura è avvenuta con la sostituzione dell'orditura portante in legno prevedendo la ricollocazione del tegolato preesistente alla siciliana.

La costruzione, come si evince dalla perizia depositata in atti dal deducente, non è stata modificata né nella tipologia a capanna, né nella pendenza e l’interpiano già esistente è stato sostituito con solaio in laterocemento in modo da avere un idoneo contenimento termico dell'abitazione.

Il ricorrente, seppur successivamente ai lavori, ha comunicato al Comando di Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-, di aver iniziato un intervento di ordinaria manutenzione, avente la finalità di realizzare un’idonea copertura del fabbricato esistente e di garantire la sicurezza agli occupanti, visto la grave vetustà dell'abitazione risalente al periodo anteriore al 1940, con interventi mirati a integrare o mantenere in efficienza lo stabile attraverso la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e infine con opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati che non determinano una trasformazione dello stato dei luoghi.

Il 14 giugno 2010 personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito del servizio di vigilanza e controllo dell'attività edilizia abusiva nel territorio comunale, ha ispezionato l'immobile sito in via -OMISSIS- n. 34 di proprietà per 2/3 del ricorrente e per 1/3 in comproprietà dello stesso deducente e di altri parenti, accertando che: “In vetusto manufatto, l'esecuzione di lavori consistenti a p. t., nello svellimento parziale del pavimento esistente, della spicconatura delle pareti interne e nella realizzazione di un soppalco in tavelloni e lame di ferro affondate nelle pareti e sorretto da un pilastro in c.a. ancorato alla base del pavimento” ed inoltre “la realizzazione di travi in c.a. soprastanti muri in mattoni forati ed ulteriori travi di coronamento ai due prospetti che sorreggono l'orditura in legno in fase di collocazione”.

Indi in data 27 luglio 2010 il dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di -OMISSIS- ha notificato al ricorrente l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (ordinanza n. -OMISSIS- del 15 luglio 2010), perché le opere comunicate dal ricorrente non sarebbero riconducibili alla fattispecie della manutenzione ordinaria bensì a quella di ristrutturazione con aumento di cubatura in centro storico, necessitanti di preventivo rilascio del permesso di costruire, essendo peraltro realizzate opere in c.a. su immobile ricadente in zona sismica.



1.1. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 maggio 2012 e depositato in data 14 maggio 2012 il deducente ha avversato l’accertamento di non ottemperanza relativo all'ingiunzione di demolizione di opere abusive n. -OMISSIS- del 15 luglio 2010 a seguito di sopralluogo dell'Ufficio di Polizia Municipale in data 26 novembre 2010, prot. n. -OMISSIS-/PM.



1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto.



1.3. All'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2022, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente - come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in considerazione della tipologia del provvedimento impugnato.

I difensori si sono riportati alle memorie depositate in giudizio e, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 7 della L. 47/1985, come sostituito dal T.U. 380/2001 e degli artt. 3, 10 e 31 di detto T.U. - eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti - totale mancanza di motivazione - carenza di istruttoria .

Dopo aver richiamato gli artt. 3, 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 la parte ricorrente ha argomentato che la sanzione indicata nel provvedimento avversato è adottabile esclusivamente per le nuove costruzioni che necessitano di permesso di costruire e non ne sono muniti o per quelli realizzati in difformità dallo stesso permesso di costruire.

Nella fattispecie in esame, invece, non è stata realizzata una nuova costruzione e sono stati eseguiti solo interventi di manutenzione nell’immobile, senza modificarne la sagoma, consistenti “ in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'edificio medesimo, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, posto che non ha alterato i volumi e le superfici della singola unità immobiliari e non apportato modifiche delle destinazioni di uso ”.

Nella perizia tecnica prodotta in atti è evidenziato che la pianta catastale, rinvenuta dopo accurate indagini (Agenzia del Territorio), dell'immobile de quo riportato al foglio 2 del Comune di -OMISSIS-, particella 466 e 872 sub. 1 categoria A/$ class. 1 vani 4,5 rendita € 111,55, fa emergere le caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare ed in particolare l’altezza della parte di edificio ad una elevazione fuori terra che è pari a mt. 3,80, la stessa altezza accertata dal Corpo di polizia Municipale.

Consegue che certamente detti interventi non necessitavano di preventivo permesso di costruire e che non sono quindi sanzionabili con l'ingiunzione di demolizione;
che si tratti di opere di manutenzione straordinaria è desumibile peraltro dalla stessa descrizione delle opere effettuate contenuta nel verbale di accertamento di cui in epigrafe, sicché erroneamente nel provvedimento impugnato è evidenziato che vi è stato aumento di cubatura.

Inoltre, la sostituzione del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto tali non soggetti a permesso di costruire.

Si qualificano come manutenzione straordinaria gli interventi che oltre a mirare alla conservazione della destinazione d'uso dell'edificio, soggiacciano a due ulteriori limiti, come nella fattispecie, uno di carattere funzionale e l'altro di natura strutturale: il primo è costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla sostituzione o al rinnovo di parti dell'edificio stesso;
il secondo, nel divieto di alterare i volumi e le superfici dell'immobile.

Il ricorrente afferma di aver effettuato interventi di manutenzione straordinaria, che non avrebbero comportato alcun aumento di cubatura;
in particolare, espone di aver realizzato solo la sostituzione del tetto che non necessiterebbe di alcun preventivo permesso di costruire.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi