TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2011-02-08, n. 201101244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2011-02-08, n. 201101244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201101244
Data del deposito : 8 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04945/2010 REG.RIC.

N. 01244/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04945/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4945 del 2010, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dagli avv.ti M V S, A P e L A, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Angelisanti - Polini in Roma, via Etruria, 65;

contro

C.R.I. - Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto della C.R.I. formatosi sulla richiesta di adeguamento stipendiale, con corresponsione di tutte le competenze spettanti sulla diffida a provvedere consegnata alla C.R.I. di Roma il 12 aprile 2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.R.I. - Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 19 maggio 2010 l’Ufficiale della C.R.I. meglio indicato in epigrafe ha chiesto l’annullamento del silenzio rifiuto opposto dalla C.R.I. di Roma sulla diffida a provvedere, depositata presso il Comitato Centrale in data 12 aprile 2010, al fine di ottenere l’adeguamento stipendiale spettantegli a decorrere dal gennaio 2005 e rimasta priva di qualsiasi riscontro;
il ricorrente ha, altresì, chiesto che questo TAR ordini alla medesima C.R.I. di provvedere a quanto di competenza entro giorni 30, nominando senza ulteriore indugio un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’ente in questione.

Si è costituita, con atto meramente formale, la C.R.I. chiedendo il rigetto del ricorso .

Con memoria del sett. 2010 il ricorrente, dopo aver rappresentato che, nelle more del giudizio, la C.R.I. con ord. comm.le 26 maggio 2010, n. 258, aveva disposto la corresponsione in suo favore del trattamento retributivo aggiornato per i mesi di gennaio-febbraio-marzo ed aprile 2010, ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso con specifico riferimento al perdurante silenzio relativo agli anni precedenti il 2010.

Alla Camera di consiglio del 6 ottobre 2010, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno del silenzio mantenuto dalla C.R.I., in persona del Comm.rio straordinario, sulla istanza-diffida proposta dal ricorrente al fine di ottenere l’adeguamento della retribuzione di propria spettanza fin dal gennaio 2005.

Al riguardo il Collegio preliminarmente prende atto che la C.R.I., nel corso del giudizio, con ordinanza comm.le 26 maggio 2010 n. 258, ha provveduto al richiesto adeguamento retributivo limitatamente ai mesi da gennaio ad aprile 2010 e che, quindi, persiste in capo al ricorrente l’interesse alla decisione del ricorso nel merito.

Ciò premesso e considerato che la diffida dell’Ufficiale era volta ad ottenere il computo e la corresponsione dell’adeguamento del proprio status economico, la C.R.I. ha l’obbligo di rispondere, vantando il ricorrente il diritto ad un trattamento retributivo corrispondente a quello prescritto dalla normativa vigente.

Pertanto, previo annullamento del silenzio illegittimamente tenuto dalla C.R.I. sulla istanza dell’Ufficiale per il periodo antecedente al gennaio 2010, va dichiarato l’obbligo della C.R.I. medesima, in persona del Commissario straordinario, di rispondere all’istanza di computo delle differenze, eventualmente dovute, al ricorrente tra il trattamento retributivo percepito dal ricorrente medesimo per il periodo gennaio 2005 dicembre 2009 e quello spettante agli ufficiali C.R.I. di pari posizione a seguito dei vari adeguamenti annuali.

La C.R.I. provvederà a dare comunicazione al ricorrente degli esiti del procedimento di verifica e conteggio delle differenze retributive spettanti entro giorni 30 dalla presente sentenza.

Allo stato non sussistono i presupposti per una pronuncia anche sulla fondatezza della pretesa alle suddette differenze retributive, poiché sono necessari ulteriori adempimenti istruttori per acquisire da parte della C.R.I. elementi conoscitivi essenziali per decidere.

Ove persista l’inerzia dell’amm.ne per un periodo superiore ai 30 giorni suddetti, parte ricorrente potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta che compia in via sostitutiva l’attività di verifica e computo disposta da questo Collegio.

Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della C.R.I..

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