TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-12-18, n. 201514275
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N. 14275/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07918/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7918 del 2007, proposto da:
N G e F E, rappresentati e difesi dagli avv. F B, A F, con domicilio eletto presso Assoc. Profess. Delli Santi &Associati in Roma, Via Monserrato, 25;;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso M B in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determina n. 1278 del 9.7.2007 recante demolizione o rimozione di opere abusive;della pregressa determina n. 1044 del 31.5.2007 di sospensione dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che gli atti impugnati riguardano un intervento edilizio realizzato dai ricorrenti nell’appartamento di loro proprietà, sito in Roma alla via Carmelo Maestrini 377, e consistente nella chiusura del lato affacciato di un balcone di cui l’immobile è dotato;
Considerato che l’intervento è stato realizzato conformemente a denuncia di inizio di attività datata 28.3.1996;
Considerato che l’intervento edilizio è stato sanzionato dall’intimata Amministrazione, in quanto realizzato in assenza di permesso di costruire, sul presupposto della impossibilità di qualificazione del medesimo in termini di mero risanamento conservativo, in ragione del fatto che la chiusura del balcone con struttura fissa vale a determinare un nuovo organismo, con incremento del volume;
Ritenuto che con il gravame si assume l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 33 dpr. N. 380/01 e della circolare esplicativa n. 51507 emanata in data 10.10.1995;
Premesso che la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015;
Ritenuto che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento;
Ritenuto infatti che secondo la circolare emessa in data 10.10.1995 dalla Ripartizione XV – edilizia privata – del Comune di Roma ( in atti) sono da qualificarsi come di restauro o risanamento conservativo gli interventi consistenti nella “chiusura con materiali trasparenti di spazi già inglobati nella struttura dell’edificio ( ad esempio la installazione di vetrate a filo delle mura perimetrali su balconi coperti rientranti rispetto alla sagoma dell’edificio)”;e che quindi secondo la richiamata circolare interventi del tipo di quello realizzato dagli odierni ricorrenti sono assentibili tramite presentazione di d.i.a. ( art. 8 comma 7, lett. a) del d.l.400/1995);
Ritenuto che, a seguito della presentazione della denuncia di inizio di attività l’amministrazione, ritenendo ammissibile la denuncia, invitavano gli istanti ad integrazione documentale , che veniva eseguita;
Ritenuto quindi che l’intervento edilizio veniva realizzato, previa presentazione di d.i.a e a seguito di integrazione documentale espressamente richiesta dalla stessa amministrazione, conformemente ad indicazioni generali espresse dallo stesso Comune di Roma con la menzionata circolare in base ad interpretazione specifica del dettato dell’art. 31 lett. c) della legge 457/78;
Ritenuto che i provvedimenti gravati non tengono conto, in parte motiva, dell’interpretazione del dato normativo fornita , all’epoca dell’intervento edilizio successivamente sanzionato, dalla stessa amministrazione comunale con atto di portata generale;
Ritenuto che è meritevole di tutela l’affidamento così ingenerato nel privato, in ordine al legittimo assentimento dell’opera, a seguito di presentazione di d.i.a., anche in considerazione della richiesta di integrazione documentale non seguita da alcun atto di autotutela e del lungo tempo trascorso rispetto al momento dell’adozione degli atti sanzionatori in questa sede gravati;
Ritenuto che, per tali ragioni, nonostante in genere non possa considerarsi precluso dal trascorrere del tempo l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di abusi edilizi, l’amministrazione avrebbe dovuto in seno alla motivazione del provvedimento tenere conto dell’affidamento ingenerato attraverso una interpretazione delle norme fornita con atto circolare, e corroborato dal lungo periodo di tempo trascorso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati;
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate fra le parti;