TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-05-27, n. 201906532
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/05/2019
N. 06532/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07176/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2018, proposto da
Nadine D.H. A, rappresentata e difesa dagli avvocati S D e I F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S D in Roma, piazza Santi Apostoli 66;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore di Roma del 24 maggio 2018, notificato in data 6 giugno 2018;
della comunicazione della Questura di Roma – Ufficio Immigrazione – Seconda Sezione del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza resa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
della comunicazione della Questura di Roma – Ufficio Immigrazione – ex art. 10-bis della L. 241/1990 dell'11 aprile 2018, prot. 519A122018 – Uff. Rif/Rev – sf ;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti a disporre il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Nadine D.H. A ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma le ha negato il permesso di soggiorno in attesa della conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana.
La ricorrente, cittadina canadese entrata regolarmente in Italia nel 1978, all’età di cinque anni, con la propria famiglia, per motivi di lavoro del padre, ha esposto di avere vissuto in Italia per oltre 40 anni, di essere iscritta all’anagrafe del Comune di Roma dall’11 gennaio 2001, e di risiedere attualmente con i genitori nella casa di famiglia.
La ricorrente ha precisato poi di essere stata titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari fino al 2005, quando aveva ricevuto la Carta d’identità MAE n. 93038, a seguito di ottenimento della qualifica di funzionario FAO;aveva mantenuto la Carta MAE dal 2005 al 2016 e, dall’aprile 2016 al novembre 2017, aveva ottenuto un permesso di soggiorno di “missione” in ragione dell’attività freelance svolta quale consulente FAO/IFAD esperto nel settore dell’agricoltura, ambiente, sviluppo sostenibile, con scadenza il 20 novembre 2017.
In data 31 gennaio 2017 aveva presentato una richiesta di cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della L. 91/1992, avendo maturato almeno dieci anni di regolare soggiorno in Italia;dovendo, comunque, rinnovare il permesso di soggiorno per missioni in scadenza, in data 9 ottobre 2017 aveva presentato richiesta di rinnovo di permesso soggiorno, indicando il motivo “per missione”. Successivamente, in considerazione della richiesta di cittadinanza italiana pendente, aveva presentato una nuova richiesta di permesso di soggiorno indicando il motivo “in attesa di cittadinanza”.
Con nota del 15 dicembre 2017 la Questura di Roma le aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno elettronico, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, evidenziando la carenza della “documentazione attestante l’avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana e iscrizione anagrafica”. La ricorrente aveva quindi inviato all’amministrazione tutta la documentazione richiesta.
Successivamente, in data 11 aprile 2018, la Questura inviava alla dott.ssa A nuova comunicazione ex art. 10 bis, rappresentando che non era previsto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
L’odierna ricorrente aveva quindi presentato le propri osservazioni evidenziando di poter beneficiare della previsione contenuta nell’art. 11, comma primo, lett. c), del DPR 394/1999, ai sensi del quale: “Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: […]c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento”.
Nonostante ciò l’amministrazione in data 24 maggio 2018 aveva adottato il provvedimento di diniego impugnato.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.P.R. 394/1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità manifesta, contraddittorietà disparità di trattamento, carenza di motivazione, con riferimento alla espressa previsione della possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza in favore di soggetti già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che, a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione, aveva comunque altro titolo per il rilascio del permesso di soggiorno, ovvero il contratto di lavoro stipulato in data 1 maggio 2018 con TMG Research Gmbh, che indicava espressamente l’Italia ed in particolare Roma quale base operativa.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 17 luglio 2018 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, rilevando che la ricorrente aveva richiesto il rilascio del permesso di soggiorno in attesa del provvedimento sull’istanza di concessione della cittadinanza, ed era in possesso, al momento dell’istanza, di permesso di soggiorno ad altro titolo, con conseguente applicabilità dell’art. 11, comma primo, lett. c), del d.P.R. n. 394/1999.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Come risulta, infatti, dalla documentazione prodotta, la ricorrente, in data 31 gennaio 2017, ha presentato l’istanza per ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91/92, sul presupposto della permanenza ultradecennale in Italia;quindi, essendo titolare di permesso di soggiorno per “missione” valido fino al 20 novembre 2017, il 9 ottobre 2017 ha richiesto il rinnovo di tale titolo e, il successivo 8 novembre, ha presentato la richiesta di permesso di soggiorno indicando la motivazione “in attesa di cittadinanza”.
Al riguardo l’art. 11 del d.P.R. n. 394/99 prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento”.
La disposizione prevede, pertanto, che possa essere rilasciato il permesso per l’acquisto della cittadinanza se lo straniero è già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, e per la durata del procedimento di concessione della cittadinanza.
La norma consente quindi allo straniero che era già in possesso di altro permesso di continuare a risiedere regolarmente sul territorio dello Stato in attesa della concessione della cittadinanza e fino alla conclusione di tale procedimento, naturalmente per sopperire alla eventuale scadenza, nelle more, del permesso già posseduto.
Tale è la situazione della ricorrente, che ha richiesto la cittadinanza, e il permesso di soggiorno in attesa della stessa, quando era ancora in possesso del permesso di soggiorno conforme al visto per “missione”, titolo che sarebbe scaduto durante il corso del procedimento per il rilascio della cittadinanza.
L’Amministrazione resistente, nel provvedimento di diniego, ha richiamato le motivazioni esposte nel preavviso di rigetto dell’11 aprile 2018, nel quale si afferma che l’art. 11 del d.P.R. n. 394/99 non prevede il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che è in attesa della conclusione del procedimento sulla cittadinanza.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente, come visto, non aveva richiesto il permesso per attesa cittadinanza sic et simpliciter , ma sulla base del precedente permesso di soggiorno conforme al visto di ingresso per missione, che al momento della richiesta di cittadinanza era ancora pacificamente valido.
Pertanto nella fattispecie doveva ritenersi applicabile la disposizione di cui al citato art. 11, lett. c), e la relativa previsione del rilascio del permesso di soggiorno in attesa della conclusione del procedimento sulla cittadinanza, come dedotto in ricorso;né l’Amministrazione ha rappresentato, nella motivazione del provvedimento di diniego, altre condizioni ostative al rilascio del permesso, idonee a comportare il diniego del titolo.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento del diniego impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.