TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2016-11-22, n. 201611630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2016-11-22, n. 201611630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611630
Data del deposito : 22 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2016

N. 11630/2016 REG.PROV.COLL.

N. 15772/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15772 del 2015, proposto da:
G Q, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini C.F. TDSFRC48A24H501P e Gianmaria Covino C.F. CVNGMR80S12H501O, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell’università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi Ministri in carica, il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione

della sentenza n.5523/2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. Terza sul ricorso r.g. n. 2296/2003;

e per la condanna

- delle Amministrazioni resistenti al pagamento, ex art. 112, comma 3, c.p.a. dell'ulteriore somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

- delle Amministrazioni resistenti al pagamento, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. di una somma di denaro a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) da determinarsi in via equitativa per ogni ulteriore violazione e/o inosservanza;

nonché per la nomina

di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’università e della Ricerca e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. V B e uditi per le parti i difensori l'Avv. G. Covino e l'Avvocato dello Stato A. Fedeli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università Parthenope di Napoli, è stato componente elettivo del CSM dal 9 luglio 1981 al 9 marzo 1986, e in tale veste ha potuto beneficiare del trattamento economico di cui all'art. 40, della L. n. 195/1958, il quale prevede per i componenti del CSM eletti dal Parlamento la corresponsione di un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 (Presidente di Sezione di Cassazione).

Con ricorso al TAR del Lazio n. 2296/2003 il Prof. Q, riammesso nei ruoli dei professori universitari a far data dal 7 marzo 1986, ha contestato, sulla base di quanto affermato in materia dalla sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 845/2002, la quantificazione dell'assegno corrispostogli ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 312/1971, asserendo che in sede di calcolo dello stesso l'Amministrazione non aveva tenuto conto dell'indennità prevista dall'art. 3 della L. n. 27/1981.

Con sentenza n. 5523/2012, depositata il 15 giugno 2012, il TAR del Lazio ¬ Roma, Sezione Terza, ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto dell’interessato alla quantificazione dell'assegno ad personam di cui all'art. 3 delle legge 19 febbraio 1981, n. 27 nella misura dovuta al Presidente di Sezione di Cassazione e alla corresponsione dei conseguenti arretrati dovutigli a seguito del computo di cui sopra, maturati successivamente al 19 febbraio 1993 e aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo.

La predetta sentenza è passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione avverso la medesima entro i termini di legge.

L’istante ha, quindi, notificato, ai fini dell'esecuzione atto di diffida e messa in mora in data 27/28 gennaio 2015 alle Amministrazioni resistenti, che sono rimaste inerti.

Pertanto il prof. Q ha proposto il presente ricorso, chiedendo che all'Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi al giudicato.

Il Consiglio Superiore della Magistratura si è costituito in giudizio con memoria depositata l’8 marzo 2016 con la quale svolge articolate eccezioni ed osservazioni.

In particolare il C.S.M. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che l’obbligo di provvedere alla corresponsione degli assegni in favore del ricorrente spetti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attesa la qualifica di professore ordinario rivestita dal ricorrente, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge n. 312 del 1971 (cfr. pag. 12 memoria avvocatura dello Stato).

Ha eccepito, altresì, l’effetto retroattivo che scaturirebbe dall’art. 1, comma 459, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che comporterebbe l’obbligo di respingere la domanda del prof. Q con effetto retroattivo (cfr. pag. 16 memoria avvocatura dello Stato).

Con ordinanza n. 3090 del 9 marzo 2016 sono stati disposti incombenti istruttori in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal C.S.M., invitando il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad esprimere le proprie osservazioni in proposito.

In vista della camera di consiglio del 19 ottobre 2016 il ricorrente ha presentato memoria in cui ribadisce lapropria tesi.

Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In primo luogo, occorre soffermarsi sulla eccezione del CSM con la quale tale organo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che l’obbligo di provvedere alla corresponsione degli assegni in favore del ricorrente incomba soltanto in capo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attesa la qualifica di professore ordinario rivestita dal ricorrente.

Tale eccezione deve essere considerata inammissibile in quanto in sede di ottemperanza il giudice dell'esecuzione e l'Amministrazione non possono incidere sulle statuizioni del giudice coperte dal giudicato.

Attesi gli effetti preclusivi e conformativi della sentenza di parziale accoglimento del

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