TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202300520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202300520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300520
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 00520/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2018, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R S F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Postorino, in Reggio Calabria alla via Cappuccinelli 9;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- del Decreto ministeriale recante rigetto di ricorso gerarchico del 27.09.2017, notificato il 13.10.2017, nonché del Decreto del 17.05.2017, prot. n. 59138/12.01/D.D.A. / Area I^ bis, Fasc. n. 5895, notificato il 16.01.2017;

- di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali ed incogniti lesivi dei legittimi interessi e diritti soggettivi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 maggio 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, mercé il ministero dell’avv. -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del 27 settembre 2017 con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del 17 maggio 2017, prot. n. 59138/12.01/D.D.A. / Area I^ bis, Fasc. n. 5895, con il quale la Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e l'art. 6 della L. 22/5/1975 n. 152, gli ha vietato di detenere, a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente. Ciò in considerazione della convivenza dell’odierno istante con il padre, deferito all'A.G. poiché responsabile dei reati di violenza sessuale con minorenne artt. 609 bis, 609 ter nr. 1, nr. 5 e 609 ter ultimo comma c.p., oltre che destinatario di analoga misura cautelare amministrativa, ex art. 39 del T.U.L.P.S. Gli operatori di polizia avevano, inoltre, accertato che le armi del ricorrente erano " nella immediata disponibilità " del predetto stretto familiare, in quanto " custodite all'interno dello stesso armadio blindato ”.



2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

“1) ILLEGITTIMITÀ E ILLOGICITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO INTEGRANTE ECCESSO DI POTERE”;

“2) ILLEGITTIMITA’ - IRRAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - INCONGRUENZA E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE- CARENZA DI ISTRUTTORIA”;

“3) VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCANZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ARTT. 10, 11, 39 E 49 DEL T.U.L.P.S.”;

“4. MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO”.

Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sarebbe affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale, giacché il Ministero si sarebbe limitato a recepire acriticamente le valutazioni già espresse dalla Prefettura, senza chiarire se il contestato divieto sia stato confermato per ragioni inerenti alla convivenza con il padre del ricorrente (le cui condotte, a cui il ricorrente sarebbe, comunque, estraneo, non sarebbero state accertate in sede penale) ovvero per autonome e diverse ragioni, sintomatiche di una pretesa e non meglio chiarita inaffidabilità di quest’ultimo nell’uso delle armi.

In ogni caso, siffatta valutazione di inaffidabilità, sia pure tenuto conto della natura prognostica della stessa, risulterebbe irragionevole, arbitraria e sproporzionata in quanto smentita dall’effettiva, costante ed irreprensibile buona condotta del ricorrente, persona incensurata e senza alcun carico pendente, non gravata da procedimenti penali o di prevenzione né denunce, quindi, esente da mende.

Peraltro, in data 9.11.2017, il ricorrente avrebbe avviato il procedimento di variazione anagrafica, così da interrompere la convivenza con il prossimo congiunto, di talché sarebbe venuto meno il presupposto ostativo alla detenzione delle armi.

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