TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-09, n. 202402520
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2024
N. 02520/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati P M C F, I B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati T G N, F G, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul Decreto di Omologa emesso ex art. 445 bis c.p.c. il -OMISSIS- dal Tribunale Civile di Trapani, con il quale è stato omologato l’accertamento del requisito sanitario da parte del CTU, nonché poste a carico dell’INPS le spese di CTU, da liquidare con separato decreto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente -OMISSIS-ha chiesto che sia data esecuzione al decreto del Tribunale di Trapani – emesso in data 29/08/2023 sulla causa iscritta al n. R.G-OMISSIS- - con il quale il giudice ha omologato ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. l’accertamento del requisito sanitario operato in quel giudizio dal CTU, ed ha posto a carico dell’INPS le spese di CTU, da liquidare con separato decreto.
L’intimato INPS si è costituito in giudizio ed ha eccepito la ineseguibilità del giudicato poichè parte ricorrente aveva omesso di presentare all’Istituto medesimo, prima della proposizione del ricorso, il modello AP70 tramite il quale vengono verificate le condizioni di erogabilità e viene comunicato l’IBAN ove riversare i pagamenti. Tale adempimento, infatti, è stato curato dalla parte ricorrente solo in un momento successivo (in data 10.04.2024), dal quale è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
Dopo la citata comunicazione di parte ricorrente del 10.04.2024 è stata effettuata dall’INPS la liquidazione del dovuto, con atto prodotto in giudizio.
All’udienza camerale del 24 luglio 2024, è stato dato avviso alle parti presenti, ai sensi