TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-09, n. 202402520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-09, n. 202402520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402520
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 02520/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00445/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati P M C F, I B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati T G N, F G, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul Decreto di Omologa emesso ex art. 445 bis c.p.c. il -OMISSIS- dal Tribunale Civile di Trapani, con il quale è stato omologato l’accertamento del requisito sanitario da parte del CTU, nonché poste a carico dell’INPS le spese di CTU, da liquidare con separato decreto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente -OMISSIS-ha chiesto che sia data esecuzione al decreto del Tribunale di Trapani – emesso in data 29/08/2023 sulla causa iscritta al n. R.G-OMISSIS- - con il quale il giudice ha omologato ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. l’accertamento del requisito sanitario operato in quel giudizio dal CTU, ed ha posto a carico dell’INPS le spese di CTU, da liquidare con separato decreto.

L’intimato INPS si è costituito in giudizio ed ha eccepito la ineseguibilità del giudicato poichè parte ricorrente aveva omesso di presentare all’Istituto medesimo, prima della proposizione del ricorso, il modello AP70 tramite il quale vengono verificate le condizioni di erogabilità e viene comunicato l’IBAN ove riversare i pagamenti. Tale adempimento, infatti, è stato curato dalla parte ricorrente solo in un momento successivo (in data 10.04.2024), dal quale è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.

Dopo la citata comunicazione di parte ricorrente del 10.04.2024 è stata effettuata dall’INPS la liquidazione del dovuto, con atto prodotto in giudizio.

All’udienza camerale del 24 luglio 2024, è stato dato avviso alle parti presenti, ai sensi dell’art 73, co. 3, del c.p.a., di una possibile ragione di inammissibilità del ricorso. Di seguito, la causa è stata posta in decisione.

Prima di accertare se la pretesa di parte ricorrente sia stata interamente soddisfatta a seguito dell’adozione dell’atto di liquidazione prodotto dalla difesa dell’INPS – con conseguente cessazione della materia del contendere - occorre verificare se il ricorso sia ammissibile. In altri termini, occorre verificare se il decreto emesso dal Tribunale di Trapani sia idoneo ad essere portato ad esecuzione tramite giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.

La risposta al quesito è negativa.

Va premesso che l’art. 445 bis c.p.c. – sulla base del quale il giudice civile ha adottato il proprio decreto – stabilisce al comma 5 che “ In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni ”.

In relazione all’omologazione del requisito sanitario accertato dal CTU, come decretata dal Tribunale di Trapani, il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte in un caso analogo dal Tar Salerno. Nella sentenza n. 2130 del 2023, infatti, si è affermato che “ … secondo un costante orientamento recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr.: Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n.27010), nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare esclusivamente un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr.: Cass. Civ., n. 13662 del 2015, Cass. Civ., n. 16685 del 2018;
Cass. Civ., n. 22721 del 2016);

… il potere interpretativo del giudicato da eseguire - che è insito nella struttura stessa di ogni giudizio di esecuzione, e, quindi a maggior ragione del giudizio di ottemperanza - allorchè tale giudizio attenga ad un giudicato formatosi davanti a giudice diverso dal giudice amministrativo non può esercitarsi che sulla base di elementi interni al giudicato ottemperando e non sulla base di elementi esterni allo stesso, la cui valutazione, se ancora ammissibile, rientrerebbe in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza;
di conseguenza, in tema di giudizio di ottemperanza di sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, dovendone individuare il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni, non può integrare la pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cfr.: Consiglio di Stato sez. IV, 14/07/2015, n.3509);

… interpretando il contenuto del decreto ex art. 445 c.p.c. alla luce del soprariportato canone ermeneutico, è indubbio che abbia una portata meramente dichiarativa, senza contenere ulteriori statuizioni volte ad ordinare all’amministrazione una consequenziale attività materiale e giuridica;

Rammentato, pertanto, il costante principio giurisprudenziale per cui il ricorso per ottemperanza presuppone sempre che la sentenza contenga, anche solo in modo implicito, ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso e che alle doverose, successive prescrizioni l'autorità amministrativa, rimasta inottemperante, non abbia dato spontanea esecuzione (cfr.: Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5995;
Tar Toscana, Firenze, sez. II, 30 luglio 2012 n. 1401)
”.

In conclusione, come nel caso appena riportato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione del contenuto meramente accertativo del decreto di cui si domanda l’esecuzione.

Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della relativa novità della questione.

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