TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-02-07, n. 202201406

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-02-07, n. 202201406
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201406
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 01406/2022 REG.PROV.COLL.

N. 14297/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14297 del 2018, proposto da
A R, FLAVIA MASTRELLA, ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS ONLUS, in persona del legale rappresentante F F, ed ASSOCIAZIONE LABORATORIO GATTI – SILVESTRI, in persona del legale rappresentante A S, tutti con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. M C e, per i primi due, dell’avv. A C e rappresentati e difesi dall’avv. M C e, i primi due, anche dall’avv. A C

contro

COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Ciro Alessio Mauro che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 373 del 26/10/18 con cui il Comune di Nettuno ha ordinato lo sgombero dei locali situati nell’immobile ivi indicato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 05/12/18 e depositato il 09/12/18 A R, F M, l’Associazione Culturale Ibis Onlus, in persona del legale rappresentante F F, e l’Associazione Laboratorio Gatti - Silvestri, in persona del legale rappresentante A S, hanno impugnato l’ordinanza n. 373 del 26/10/18 con cui il Comune di Nettuno ha ordinato lo sgombero dei locali situati nell’immobile ivi indicato.

Il Comune di Nettuno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 10/01/19, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 393/19 del 16/01/19 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 28/01/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene di dovere valutare l’eccezione con cui il Comune di Nettuno ha dedotto il difetto di giurisdizione prospettando che, in relazione alla qualificazione del rapporto legittimante il possesso dei locali da parte dei ricorrenti, la situazione giuridica soggettiva di questi ultimi avrebbe, al più, natura di diritto soggettivo.

L’eccezione è infondata in quanto il provvedimento impugnato non ha ad oggetto la risoluzione e /o la caducazione del rapporto sulla base del quale gli odierni ricorrenti occupano i locali ma riguarda l’eliminazione della situazione di urgenza derivante dal cattivo stato dei locali stessi;
ne consegue che la gravata determinazione dirigenziale risulta emanata nell’esercizio di un potere autoritativo a fronte del quale la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti assume consistenza di interesse legittimo (in questo senso anche

TAR

Lazio – Roma n. 11057/16 richiamata dall’ordinanza cautelare emessa nel presente giudizio).

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

A R, F M, l’Associazione Culturale Ibis Onlus, in persona del legale rappresentante F F, e l’Associazione Laboratorio Gatti - Silvestri, in persona del legale rappresentante A S, in qualità di occupanti, a vario titolo, dei locali situati in Nettuno (RM) all’interno del complesso dell’ex Opera Pia Casa Divina Provvidenza, Via San Benedetto Menni ala ovest, impugnano l’ordinanza n. 373 del 26/10/18 con cui il Comune di Nettuno ha ordinato lo sgombero dei locali situati nell’immobile in questione.

In riferimento ai locali occupati dai ricorrenti (ala ovest lato sud) lo sgombero è stato disposto perché “ i locali non sono conformi alla normativa vigente e sono ad alto rischio infortuni causa manomissioni e degrado diffuso (sono ad alto rischio di caduta intonaci ed insalubri a causa di “spolveramento” delle pareti, materiale accatastato, scarsa o nulla pulizia e manutenzione;
inoltre si evidenzia che gran parte dei locali, pur essendo comunicanti, non sono dotati di idonea compartimentazione antincendio)
” (così il provvedimento impugnato) come accertato con sopralluogo prot. n. 58642 del 19/10/18.

Con la prima censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 54 e 107 d. lgs. n. 267/00 e l’incompetenza assoluta del dirigente firmatario dell’atto impugnato in quanto il provvedimento di sgombero sarebbe ascrivibile al novero delle ordinanze d’urgenza in ordine alle quali la competenza sarebbe attribuita al Sindaco.

Il motivo è infondato.

L’atto impugnato costituisce espressione di attività gestionale che l’art. 107 d. lgs. n. 267/00, correttamente richiamato nelle premesse del provvedimento, attribuisce alla competenza generale dei dirigenti degli enti locali.

In quest’ottica, l’urgenza che costituisce il presupposto per l’adozione del provvedimento non influisce sul carattere gestionale dell’atto e sulla conseguente competenza dirigenziale né dagli artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267/00 è possibile ricavare una competenza esclusiva del Sindaco all’adozione dei provvedimenti urgenti quando gli stessi abbiano carattere gestionale.

Ne consegue che l’art. 54 d. lgs. n. 267/00, evocato dai ricorrenti nella doglianza, non costituisce idoneo parametro di legittimità della fattispecie.

Con la seconda censura i ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere per erronea e mancata valutazione dei fatti, disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta in quanto il sopralluogo, posto a fondamento della gravata ordinanza, si sarebbe svolto solo nei locali del Centro Anziani e non anche nei locali occupati dai ricorrenti i quali non sarebbero affetti dalle carenze menzionate nel provvedimento impugnato come risulterebbe dalla consulenza allegata all’atto introduttivo;
inoltre, i locali occupati dal Centro Primavera sarebbero stati “incomprensibilmente” “salvati” dal provvedimento di sgombero che a distanza di tempo sarebbe stato pubblicato sull’albo pretorio ma non sarebbe stato notificato il che confermerebbe l’assenza di ogni profili di urgenza.

Il motivo è infondato.

Le circostanze di fatto poste a fondamento della gravata ordinanza sono evincibili dalla nota prot. n. 58642 del 19/10/18 redatta dal dirigente dell’area tecnica che, quanto agli accertamenti effettuati, ha natura di atto pubblico e non risulta contestata nelle forme di legge.

A ciò si aggiunga che le circostanze evidenziate nella predetta nota risultano confermate dai successivi accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco e trasfusi nella comunicazione del 22/11/18 che dà atto di diffusi distacchi di intonaco dal cornicione e dalla facciata dell’edificio;
né, in contrario, assume significativa rilevanza la consulenza di parte ricorrente redatta dall’ing. Nses la quale conferma, almeno in parte, le carenze dei locali e, comunque, risulta generica laddove contesta la necessità della compartimentazione antincendio.

A fronte delle circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento impugnato e comprovanti lo stato di pericolo dei locali, nessuna significatività, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, riveste la dedotta disparità di trattamento rispetto ad altra associazione la quale, oltre ad essere prospettata in maniera generica, al più, potrebbe rendere illegittima l’inerzia dell’ente locale nell’adottare misure simili nei confronti del tertium comparationis.

Con la terza censura i ricorrenti lamentano i vizi di eccesso di potere, violazione di legge e dell’affidamento e difetto di proporzionalità ed adeguatezza in quanto il provvedimento impugnato pregiudicherebbe l’affidamento degli esponenti e sarebbe privo di proporzionalità ed adeguatezza anche perchè non avrebbe una durata predeterminata.

Il motivo è infondato.

La situazione di urgenza derivante dal cattivo stato dei locali induce a ritenere che l’affidamento, invocato dai ricorrenti, non costituisca limite all’adozione del provvedimento impugnato.

Inoltre, i ricorrenti sono privi di un titolo giuridico alla conservazione dei locali che possa fondare, a loro favore, un affidamento meritevole di giuridica tutela.

Infatti, gli esponenti non hanno nemmeno dedotto di possedere un titolo giuridico legittimante lo stabile possesso dei locali laddove dalla documentazione versata in giudizio dal Comune di Nettuno emerge che le associazioni Ibis e Gatti – Silvestri sono titolari di un comodato gratuito a titolo precario sui locali (si vedano, in proposito, il provvedimento comunale del 10/10/2000 e la nota del 02/05/06 a firma dei titolari dell’associazione Gatti – Silvestri: allegati 7 e 8 alla memoria depositata dall’ente locale il 10/01/19) e che il ricorrente Rezza ha dichiarato di avere smarrito la copia della propria autorizzazione (si veda la nota comunale prot. n. 63381 del 29/08/18).

Con la quarta censura i ricorrenti prospettano il vizio di eccesso di potere e violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 in quanto il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da una motivazione carente in ordine alle risultanze dell’istruttoria, alla situazione di pericolo, all’interesse pubblico e all’affidamento degli interessati.

Il motivo è infondato in quanto, fermo restando quanto rilevato in riferimento alla precedente censura circa l’insussistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato in relazione alle circostanze di fatto ivi indicate e alla conseguente situazione di pericolo accertata dal competente dirigente la quale è idonea., ex sé, a legittimare l’adozione dell’atto impugnato senza la necessità di alcuna valutazione di ulteriori interessi pubblici (per altro, non indicati da parte ricorrente), non prevista nella fattispecie.

Con la quinta censura i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 3 Cost. e l’irragionevolezza del provvedimento impugnato che avrebbe operato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre parti dello stabile che si troverebbero nelle medesime condizioni dei locali da loro occupati ma non sarebbero state interessate da provvedimenti di sgombero.

Il motivo è infondato;
la censura è, infatti, generica in quanto non specifica quali siano le altre parti dell’immobile in riferimento alle quali il Comune avrebbe omesso di adottare i necessari provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

In ogni caso, come già detto, la disparità di trattamento, qualora effettivamente sussistente, potrebbe, al più, rendere illegittima l’inerzia del Comune in relazione agli altri locali ma mai inficiare la legittimità del provvedimento impugnato legittimamente emesso sulla base della situazione di pericolo ivi accertata.

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