TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-10, n. 202422319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-10, n. 202422319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422319
Data del deposito : 10 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2024

N. 22319/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08917/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2024, proposto da
AU BU, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;



contro

Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, rappresenta e difesa dall'avvocato Alessandro Benincampi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

RE CI, non costituito in giudizio;



Avverso e per l'annullamento

del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, legge 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 241/1990 in data 7 giugno 2024 a mezzo PEC dal ricorrente alla Federazione FISBB, per aver accesso a tutta la documentazione indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione dello stesso;

nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti,

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 giugno 2024, con conseguente ordine alla Federazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Il presente ricorso trae origine dal contenzioso in ambito sportivo riguardante l’esclusione della candidatura del ricorrente dalla carica di Presidente Federale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB), contestata avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva, dopo che il ricorrente ha presentato ricorso avanti i Giudici federali. Nell’ambito dei giudizi sportivi il ricorrente ha formulato istanza per poter verificare la documentazione che da una parte giustificava la sua esclusione e dall’altra legittimava le altre candidature.

La Federazione FISBB nella persona del segretario generale in data 3 giugno 2024 comunicava via pec al sig. BU : “.. la candidatura da Lei presentata non è ammissibile e, in ogni caso, è illegittima poiché non sottoscritta dal numero minimo di soggetti di cui all’art. 26, comma 4, dello Statuto federale e, in particolare, da “almeno 10 Affiliati aventi diritto al voto, 6 Atleti e 6 Tecnici… ”.

2.- In data 7 giugno 2024 l’odierno ricorrente presentava istanza con cui richiedeva con urgenza “ l’accesso a tutta la documentazione riguardante la decisione di rigetto della mia candidatura (a titolo esemplificativo: verbale della Commissione che ha disposto il rigetto della domanda, ...), nonché tutta la documentazione depositata degli altri candidati alla carica di Presidente Federale e relativa ulteriore documentazione istruttoria alla decisione assunta ”.

Nella richiesta veniva inoltre specificato che la finalità dell’istanza era consentire all’istante di valutare le condizioni e i presupposti per poter provvedere alla tutela dei propri diritti.

3.- Il ricorrente afferma che attraverso la conoscenza degli atti richiesti intende in definitiva verificare se i criteri adottati nella valutazione della propria candidatura siano stati i medesimi rispetto agli altri candidati alla carica di Presidente Federale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB).

In particolare egli espone quanto segue:

-il 10 giugno 2024 ha presentato ricorso avanti al Tribunale Federale richiedendo l’annullamento della determinazione assunta nei suoi riguardi da FISBB con richiesta di esibizione alla stessa Federazione dei documenti elencati nel ricorso e quindi: “ (a) verbale della Commissione che ha disposto il rigetto della candidatura del sig. BU AU; (b) documentazione depositata dagli altri candidati alla carica di Presidente Federale;(c) documentazione istruttoria alla decisione assunta relativa all’analisi delle candidature a Presidente Federale;(d) produzione di tutte le delibere regionali di indizioni delle assemblee come già richieste al punto 2 della narrativa.”;

-in data 17 giugno 2024 il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso;

-la richiesta di esibizione è stata reiterata in secondo grado avanti alla Corte Federale d’Appello, che si è limitata a riferire che “ l’istruttoria sollecitata nulla ha a che vedere con il perimetro del thema decidendum, fermo restando il diritto del tesserato di richiedere in Federazione tutti gli atti de quibus” , che il signor BU aveva richiesto già il 7 giugno 2024;

- successivamente è stato depositato ricorso avanti al Collegio di Garanzia dello Sport, giudice di legittimità della giustizia sportiva;

-nonostante la richiesta di ostensione sia stata inviata tramite pec il 7 giugno 2024 e sia stata oggetto in ognuno dei tre ricorsi presentati avanti agli organi di giustizia sportiva di istanza istruttoria di esibizione, il ricorrente afferma di non avere ricevuto alcun riscontro.

4.- Il controinteressato sig. RE CI in data 3 giugno 2024 è stato ammesso quale candidato alla carica in questione con delibera dell’Assemblea nazionale ordinaria (nota della segreteria generale in atti).

5.- Anche il Collegio di Garanzia dello sport si è pronunciato nel giudizio, respingendo il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2024, presentato in data 8 luglio 2024, nei confronti della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB), della Procura Federale presso la FISBB, nonché del sig. RE CI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FISBB del 27giugno 2024, che, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale

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