TAR Genova, sez. I, sentenza 2013-05-27, n. 201300829

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2013-05-27, n. 201300829
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201300829
Data del deposito : 27 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01188/2010 REG.RIC.

N. 00829/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01188/2010 REG.RIC.

N. 00128/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2010, proposto da:
Hapax Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. A R, M S, P I, con domicilio eletto presso P I in Genova, piazza Corvetto, 2/2;

contro

Comune di Levanto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M A Q, con domicilio eletto presso M A Q in Genova, via Roma 3/9;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G B, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso G B in Genova, via Fieschi 15;



sul ricorso numero di registro generale 128 del 2012, proposto da:
Hapax Srl, in persona del legale rappresentante pro tempoee rappresentato e difeso dagli avv. P I, A R, con domicilio eletto presso P I in Genova, piazza Corvetto, 2/2;

contro

Comune di Levanto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M A Q, con domicilio eletto presso M A Q in Genova, via Roma 3/9;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1188 del 2010:

- deliberazione del Consiglio comunale 26.2.2009 n. 21 recante disciplina urbanistica degli alberghi ai sensi dell'art. 2 l.r. 07/02/2008, n. 1;

- deliberazione della Giunta regionale 23.7.2010 prot. 186901/03 di approvazione della variante al piano urbanistico comunale ai sensi dell’art. 2l.r. 1/08 nonché per il risarcimento del danno.

quanto al ricorso n. 128 del 2012:

delibera del consiglio comunale 24.10.2011 n. 44 recante varianti al puc vigente decisione sulle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 44 comma 4 l.r. 36/97, nonché per il risarcimento del danno.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Levanto e di Regione Liguria e di Comune di Levanto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con un primo ricorso (iscritto al nr. 1188/2010 di R.G.) notificato il15 novembre 2010 alla regione Liguria e al Comune di Levanto e depositato il successivo 9 dicembre 2010 la società Hapax, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, i provvedimenti in rubrica di adozione e di approvazione della disciplina urbanistica degli alberghi ai sensi dell’art. 2 l.r. 1/08

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 2 l.r. 1/08, della l. 217/1983, eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei presupposti;

2) violazione dell’art. 3 l. 241/90 e 97 Costituzione, difetto di motivazione;

3) violazione della l. 241/90, difetto di istruttoria e di motivazione;

4) violazione degli artt. 41, 42 e 97 Costituzione, art. 17 l.r. 19/00;

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese di giudizio.

Veniva formulata anche domanda risarcitoria.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni, comunale e regionale, intimate.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2013 il ricorso è passato in decisione.

Con un secondo ricorso (iscritto al n. 128/2012 di R.G.) notificato il 12 gennaio 2012 al Comune di Levanto e depositato il successivo 10 febbraio 2012 la società Hapax, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe di decisione sulle osservazioni presentate sulle varianti al puc.

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 45 l.r. 36/97, eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 97 Costituzione;

2) violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, ingiustizia, irrazionalità, violazione dell’art.3 l. 241/90, violazione dell’art. 97 Costituzione;

3) violazione delle ll.rr. 36/97, 1/08 e della l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità, sviamento;

4) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, violazione dell’art. 45 l.r. 36/97, dell’art. 2 l.r. 1/08 e dell’art. 97 Costituzione, illegittimità derivata.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Veniva formulata anche domanda risarcitoria.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2013 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

I ricorsi devono essere riuniti stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva ed emergendo l’opportunità di una trattazione unitaria per ragioni di economia processuale.

Il primo ricorso è rivolto avverso gli atti comunali e regionali di adozione e di approvazione della disciplina degli alberghi ai sensi dell’art. 2 l.r.1/08 nella parte in cui hanno respinto l’istanza di svincolo, presentata dalla ricorrente in data 29.1.2009 dell’immobile in cui veniva esercitata l’attività alberghiera all0’insegna “Stella d’Italia”.

Il ricorso è fondato.

L’art. 2, comma 4, l.r. 1/08 stabilisce: “I Comuni, con la modifica dello strumento urbanistico comunale vigente, possono proporre, su richiesta del proprietario e acquisito il parere del gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui al comma 1 delle strutture esistenti censite per le quali non sia più esercitabile l'attività alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause:a) oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili;
b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzione alberghiera”.

Nello schema delineato dalla norma, il Comune si limita a proporre lo svincolo dell’immobile mentre è la Regione che assume la decisione costitutiva di non assoggettamento a vincolo.

Il Collegio ha affermato che norma consente lo svincolo delle strutture per le quali sia diventato antieconomico lo svolgimento dell’attività alberghiera a condizione, tuttavia, che tale valutazione sia ancorata ad elementi di fatto che ne consentano una valutazione in termini di obbiettività. La scelta economica dell’imprenditore, cioè, non può essere assistita da ragioni esclusivamente proprie di quest’ultimo, come normalmente avviene, ma deve trovare riscontro in elementi obbiettivi. In definitiva la norma vincola la libertà di iniziativa economica nel senso di obbligare l’imprenditore a continuare l’attività alberghiera, pur in presenza di altre attività maggiormente redditizie alle quali potrebbe dedicarsi, fintanto che tale attività consente un margine di utile economico. E la valutazione di non sostenibilità economica della stessa deve trovare riscontro nelle ipotesi delineate dalla legge (TAR Liguria I sez.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi