TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-12-09, n. 201900898

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-12-09, n. 201900898
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900898
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2019

N. 00898/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2012, proposto da R M D R, rappresentato e difeso dall’avv. L D M, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;

contro

Provincia di Matera, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

-della Del. G.P. Provincia di Matera n. 226 del 15.9.2010 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 24.9.2010 al 9.10.2010), nella parte in cui stabilisce l’indirizzo di indire procedure di evidenza pubblica, finalizzate alla locazione, anziché alla vendita, delle ex case cantoniere di proprietà della Provincia di Matera;

-della Determinazione Dirigente Area Finanziaria Provincia di Matera n. 1457 del 30.5.2012 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 30.5.2012 al 14.6.2012), con la quale viene indetto il procedimento di evidenza pubblica ed approvato il relativo bando di gara, per la locazione dell’ex casa cantoniera, sita sulla Strada Provinciale Tursi-Policoro nella Località Troylo del Comune di Tursi sul terreno foglio di mappa n. 65, particella n. 70;

-del predetto bando di gara, pubblicato il 31.5.2012, in toto ed in particolare nella parte in cui comprende: 1) la possibile destinazione ad abitazione della citata casa cantoniera;
2) anche la locazione dei 240 mq. dei terreni pertinenti alla medesima casa cantoniera;
3) la condizione della riconsegna, al termine della locazione, dell’immobile “nelle condizioni originarie”, cioè nello stato antecedente ai lavori di adattamento e/o sistemazione e di allaccio ai servizi ad esclusivo carico del conduttore;

nonché per la condanna

della Provincia di Matera al risarcimento dei danni, derivanti al sig. R M D R dall’attuazione dei suddetti provvedimenti impugnati, “che saranno provati in corso di causa”;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. L D M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 20.3.2009 la Provincia di Matera indiceva un procedimento di evidenza pubblica, finalizzato alla vendita di 18 ex case cantoniere, appartenenti al proprio patrimonio disponibile.

Il sig. R M D R, comproprietario dei terreni, siti nella Località Troylo del Comune di Tursi foglio di mappa n. 65, particelle nn. 592 e 594, dove insiste l’azienda agricola gestita dallo stesso Ruggieri, ha affermato, senza provarlo, che “dapprima nel 2004, poi nel 2005 e da ultimo nel 2010” aveva chiesto alla Provincia di poter acquistare l’ex casa cantoniera, sita sul confinante terreno foglio di mappa n. 65, particella n. 70.

Con Del. G.P. n. 226 del 15.9.2010 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 24.9.2010 al 9.10.2010) la Provincia di Matera, con riferimento alle altre ex case cantoniere non comprese nel predetto procedimento di dismissioni del 20.3.2009, stabiliva l’indirizzo di indire procedure di evidenza pubblica, finalizzate alla locazione, anziché alla vendita, delle restanti ex case cantoniere di sua proprietà, previa congrua stima del canone di locazione da porre a base di gara con offerte esclusivamente in aumento, in quanto diversi cittadini avevano chiesto la concessione in locazione delle ex case cantoniere, precisando che tali procedure di evidenza pubblica dovevano essere indette “per ogni immobile oggetto di eventuali richieste di locazione da parte di privati cittadini”.

Con Determinazione n. 1457 del 30.5.2012 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 30.5.2012 al 14.6.2012) il Dirigente dell’Area Finanziaria della Provincia di Matera, dopo aver richiamato la predetta Del. G.P. n. 226 del 15.9.2010, indiceva il procedimento di evidenza pubblica ed approvava il relativo bando di gara, per la locazione dell’ex casa cantoniera, sita sulla Strada Provinciale Tursi-Policoro nella Località Troylo del Comune di Tursi sul terreno foglio di mappa n. 65, particella n. 70, ponendo a base di gara il canone mensile di 85,00 €.

Tale bando di gara, pubblicato il 31.5.2012, prevedeva:

1) la possibile destinazione ad abitazione della citata casa cantoniera;

2) anche la locazione dei 240 mq. dei terreni pertinenti alla medesima casa cantoniera;

3) che le offerte dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 15.6.2012;

4) che “I locali vengono concessi in locazione nelle condizioni in cui si trovano attualmente. Eventuali lavori di adattamento e/o sistemazione possono essere effettuati previa autorizzazione della Provincia di Matera ed a cure e spese esclusive del conduttore. E’ escluso lo scomputo di eventuali lavori dal canone di locazione. Al termine del periodo di locazione il locale dovrà essere riconsegnato nelle condizioni originarie. Le utenze per i servizi ed allacci sono da intendersi ad esclusivo carico del conduttore”;

5) l’obbligo dell’aggiudicatario di sottoscrivere il contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di convocazione;

6) la durata del contratto di “6 anni rinnovabili alla scadenza, fatto salvo il diritto di recesso con preavviso di almeno 6 mesi”;

7) l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le predette Del. G.P. n. 226 del 15.9.2010 e Determinazione n. 1457 del 30.5.2012 ed il suddetto bando sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato l’1/2.10.2012 e depositato il 12.10.2012, deducendo la violazione dell’art. 58, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008, dell’art. 3 bis, comma 1, D.L. n. 351/2001 conv. nella L. n. 410/2001, dell’art. 832 C.C., nonché l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, sviamento, contraddittorietà con precedenti provvedimenti ed illogicità.

Nell’Udienza Pubblica del 21.11.2019 il ricorso è passato in decisione, dopo che il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’irricevibilità della domanda impugnatoria.

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, attesoché, quando la Pubblica Amministrazione indice un procedimento di evidenza pubblica, come nella specie per la scelta del conduttore di un immobile appartenente al proprio patrimonio disponibile, le posizioni giuridiche dei soggetti privati interessati e/o coinvolti assumono la configurazione di interesse legittimo, la cui tutela, ai sensi dell’art. 103, comma 1, della Costituzione, spetta esclusivamente al Giudice Amministrativo.

Sempre in via preliminare, però, va dichiarata l’irricevibilità della domanda impugnatoria.

Al riguardo, va rilevato che, poiché l’impugnata Del. G.P. n. 226 del 15.9.2010 aveva stabilito l’indirizzo di indire procedure di evidenza pubblica, finalizzate alla locazione, anzicchè alla vendita, delle ex case cantoniere di proprietà della Provincia di Matera, non vendute mediante il precedente procedimento indetto il 20.3.2009, tale Delibera risultava immediatamente lesiva dell’interesse del ricorrente all’acquisto della ex casa cantoniera, sita sul confinante terreno foglio di mappa n. 65, particella n. 70.

Perciò, poiché la predetta Del. G.P. n. 226 del 15.9.2010 era stata pubblicata nell’Albo Pretorio dal 24.9.2010 al 9.10.2010, il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. del 9.12.2010.

Il ricorso in esame risulta irricevibile anche con riferimento all’impugnata Determinazione n. 1457 del 30.5.2012, la quale, essendo stata pubblicata nell’Albo Pretorio dal 30.5.2012 al 14.6.2012, doveva essere impugnata, tenuto pure conto della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 54 comma 2, cod. proc. amm., entro il termine decadenziale del 28.9.2010, mentre il presente ricorso è stato consegnato soltanto l’1.10.2012 all’Ufficiale Giudiziario per la notifica a mezzo posta alla Provincia di Matera, poi avvenuta il 2.10.2012.

Parimenti, va dichiarata l’irricevibilità dell’impugnazione del conseguente bando di gara, in quanto, poiché è stato pubblicato il 31.5.2012, il termine decadenziale per l’impugnazione delle suddette disposizioni, essendo immediatamente lesive, scadeva il 30.7.2012, tenuto conto del prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR Lazio Sez. II Sent. n. 2313 del 5.3.2009;
TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 129 del 5.2.2008;
TAR Milano Sez. I Sent. n. 4424 del 15.11.2002), seguito anche da questo Tribunale, secondo cui il termine decadenziale di impugnazione delle clausole, come nella specie immediatamente lesive, dei bandi di qualsiasi procedimento di evidenza pubblica inizia a decorrere dalla sua pubblicazione.

Ma anche seguendo il minoritario e non condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1987 dell’11.4.2002), secondo cui il termine decadenziale di impugnazione del bando di gara decorre dal termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, va dichiarata l’irricevibilità del ricorso in commento, in quanto, tenuto conto che nella specie il termine perentorio di presentazione delle offerte scadeva il 15.6.2012, il termine decadenziale di impugnazione scadeva il 29.9.2012, mentre, come sopra detto, il ricorso in epigrafe è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario soltanto l’1.10.2012.

In ogni caso, il merito del ricorso in esame va lo stesso esaminato, in quanto il ricorrente ha proposto la domanda di risarcimento danni, la quale ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 5, Cod. Proc. Amm. deve essere proposta “entro il termine di decadenza di 120 giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo” “o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”.

Nel merito, il presente ricorso risulta infondato.

Infatti, la Provincia di Matera ha correttamente utilizzato il metodo del procedimento di evidenza pubblica per la scelta dell’acquirente e/o del conduttore delle ex case cantoniere di sua proprietà, come prescritto dall’art. 3 bis, comma 4, D.L. n. 351/2001 conv. nella L. n. 410/2001.

Al riguardo, va specificato che tale D.L. n. 351/2001 conv. nella L. n. 410/2001 disciplinava la valorizzazione ed utilizzazione tramite concessione e/o locazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, individuati con appositi Decreti dall’Agenzia del Demanio (tali decreti, ai sensi dell’art. 1, comma 6, D.L. n. 351/2001 conv. nella L. n. 410/2001 potevano individuare anche i “beni di Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali che ne facciano richiesta, nonché i beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari”), “ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini”.

Mentre il successivo art. 58 D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008 ha previsto la facoltà delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali di redigere un Piano di dismissione e/o alienazione degli immobili “non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”, da allegare al bilancio di previsione, previa ricognizione di tali immobili tramite “apposito elenco”, con espressa estensione a tale Piano della disciplina normativa di cui al citato art. 3 bis, comma 4, D.L. n. 351/2001 conv. nella L. n. 410/2001 (cfr. comma 6 dell’art. 58 D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008).

Non vi era alcuna necessità di redigere un apposito elenco delle case cantoniere, in quanto tali beni immobili, unitamente alle relative Strade “non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale”, sono state trasferite ai sensi dell’art. 101 D.Lgv.o n. 112/1998 dal demanio dello Stato al demanio degli Enti Locali e l’art. 44, comma 5, della L. n. 449/1997 aveva già previsto la possibilità di dismettere le case cantoniere “non più utili per i fini istituzionali”, “su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai Comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili”.

Perciò, non vi era alcuna esigenza di provvedere ad una loro ricognizione, essendo già state identificate al momento del loro trasferimento agli Enti Locali, e non vi era alcuna necessità di emanare uno specifico Piano di dismissioni, in quanto, se non più utilizzate, ai sensi del predetto art. 44, comma 5, della L. n. 449/1997 potevano essere vendute o locate singolarmente.

Né sussiste la violazione dell’art. 3 bis, comma 1, D.L. n. 351/2001 conv. nella L. n. 410/2001, nella parte in cui prevede la finalità della concessione e/o locazione dei beni immobili, di proprietà pubblica, “della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini”, in quanto dall’utilizzo della congiunzione “anche” si evince chiaramente che il cambio delle “destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini” degli immobili, appartenenti al patrimonio disponibile delle Pubbliche Amministrazioni, da valorizzare mediante concessione e/o locazione, è solo una delle possibilità consentite, per cui tali immobili possono cambiare la loro destinazione d’uso in abitazione.

Comunque, va sottolineato che la possibile destinazione ad abitazione della casa cantoniera di cui è causa, prevista dall’impugnato bando di gara, risulta perfettamente coerente con le caratteristiche di tale immobile, il quale era originariamente utilizzato come alloggio dal cantoniere (e dalla sua famiglia), al quale erano affidate la sorveglianza e la manutenzione del relativo tratto di strada.

Inoltre, anche se il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto nel 2004, nel 2005 e nel 2010 alla Provincia di Matera di poter acquistare l’ex casa cantoniera di cui è causa, va statuito che non vi è stato alcun comportamento contraddittorio e/o illogico da parte di tale Ente, in quanto, pur prescindendo dalla circostanza che la scelta tra vendere o locare un immobile del patrimonio disponibile costituisce una scelta di merito della Pubblica Amministrazione, insindacabile da parte del Giudice Amministrativo, poiché, se è vero che con la vendita l’Amministrazione ricava di più, va rilevato che la locazione consente un guadagno ed al contempo non depaupera il patrimonio dell’Ente, va sottolineato che la Provincia di Matera ha mutato indirizzo, dopo aver ricevuto molte richieste di privati cittadini, che chiedevano la concessione in locazione delle ex case cantoniere, decidendo di indire un apposito procedimento di evidenza pubblica per ogni ex casa cantoniera “oggetto di eventuali richieste di locazione da parte di privati cittadini”.

Poiché il terreno foglio di mappa n. 65, particella n. 70, dove si trova la casa cantoniera in oggetto, deriva da un frazionamento effettuato il 10.3.2011, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 832 C.C., in quanto tale terreno è sempre appartenuto al demanio stradale prima dello Stato, poi trasferito alla Provincia di Matera, per cui risulta irrilevante la circostanza, peraltro non provata dal ricorrente, secondo cui la particella n. 70 risultava censita in Catasto come facente parte di un terreno più grande, per il quale il medesimo Catasto indicava la comproprietà sia della Provincia di Matera, sia del ricorrente e dei suoi fratelli.

Comunque, il ricorrente può sempre proporre un’azione petitoria dinanzi al Giudice Ordinario.

Pur prescindendo dalla circostanza che l’ex casa cantoniera di cui è causa può essere dotata di fossa biologica, va precisato che l’allacciamento alla rete fognaria può essere effettuato mediante servitù coattiva ex artt. 1032 e 1043, comma 2, C.C..

Infine, va evidenziato che quasi tutti i contratti di locazione, predisposti dal locatore, prevedono la clausola del mancato indennizzo delle addizioni e/o miglioramenti, apportati dal conduttore, per cui risulta evidente che il previsto obbligo del conduttore di riconsegnare la ex casa cantoniera “nelle condizioni originarie” risulta strumentale e/o strettamente connesso alle altre due clausole, ai sensi delle quali “eventuali lavori di adattamento e/o sistemazione possono essere effettuati previa autorizzazione della Provincia di Matera ed a cure e spese esclusive del conduttore” e che “è escluso lo scomputo di eventuali lavori dal canone di locazione”.

A quanto sopra consegue l’irricevibilità della domanda impugnatoria e la reiezione della domanda risarcitoria, in quanto, prescindendo dalla circostanza che il ricorrente non ha provato di aver patito alcun danno, il risarcimento dell’interesse legittimo può essere corrisposto soltanto in caso di previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità degli atti e/o provvedimenti impugnati.

Poiché la Provincia di Matera non si è costituita, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.

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