TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-23, n. 202404232
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2024
N. 04232/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01958/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo William Mantegna e Laura Ballati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno nonché Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina n. 149;
per l'annullamento
- della informazione antimafia interdittiva prot. n. 0036428 del 20/09/2021 comunicata via p.e.c. con nota il 21 settembre 2021;
- di ogni ulteriore atto antecedente o successivo, agli stessi comunque connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 dicembre 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 19 novembre 2021 e depositato il 2 dicembre successivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto, di cui in epigrafe, di informazione interdittiva prot. n. 0036313 del 20 settembre 2021, prot. uscita n. 0036428, adottato dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, di essere titolare dell’omonima azienda agricola che si occupa di coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali e di svolgere la propria attività nella provincia di -OMISSIS-, su terreni ricadenti nel Comune di -OMISSIS-.
In data 20 aprile 2021 presentava al competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura istanza per l’assegnazione del prodotto petrolifero in regime agevolato (il c.d. carburante ad uso agricolo).
Unitamente alla predetta istanza, allegava la documentazione necessaria, tra cui i propri certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché il certificato storico anagrafico delle vicende domiciliari.
L’Ispettorato all’Agricoltura di -OMISSIS- rispondeva con nota del 14 luglio 2021, comunicando che gli atti endoprocedimentali necessari alla definizione del provvedimento di concessione del carburante fossero di competenza della Prefettura; nonché di aver presentato alla Prefettura richiesta di comunicazione e di informazione antimafia relativamente all’azienda interessata.
Tuttavia, viste le richieste di comunicazione e di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 87 e 91 del D.Lgs. 159/2011 inoltrate alla Prefettura di -OMISSIS- da varie stazioni appaltanti nei suoi confronti, le autorità competente svolgevano i dovuti controlli che culminavano coi rapporti informativi della Questura di -OMISSIS- prot. n. 28159 del 10 agosto 2021; del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. 28918 del 18 agosto 2012; del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- prot. n. 453438 del 9 agosto 2021; e infine della D.I.A. prot. n. 5957 di giorno 8 settembre 2021.
All’esito dell’esame e della valutazione dei rapporti succitati e del complessivo quadro fattuale emerso in seno alla riunione del Gruppo Provinciale Interforze del 9 settembre 2021, il Viceprefetto Vicario riteneva sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa nella ditta del ricorrente.
Quindi, in data 21 settembre 2021 la Prefettura di -OMISSIS- notificava all’esponente il provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e il Comune di -OMISSIS-, con provvedimento del 15 ottobre 2021, gli comunicava l’avvio del procedimento amministrativo per l’annullamento della SCIA presentata in data 28 gennaio 2021 prot. n. 2427.
A seguito della notifica del provvedimento interdittivo, formulava richiesta all’Organo di Governo di accesso agli atti amministrativi e la Prefettura, tramite p.e.c. del 25 ottobre 2021, inoltrava la documentazione riguardante il medesimo.
Ciò premesso, deduceva quindi in punto di diritto, i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; erroneità e travisamento dei presupposti di fatto. Il provvedimento impugnato era illegittimo per assoluto difetto di motivazione avendo la Prefettura avrebbe recepito acriticamente la comunicazione della Questura di -OMISSIS- senza fornire alcun elemento argomentativo o fattuale aggiuntivo: nell’atto non vi era infatti traccia delle modalità comportamentali e delle concrete condotte da cui fosse possibile percepire l’obiettiva sussistenza di elementi indiziari relativi alle presunte influenze condizionanti sull’azienda del deducente;
2) Illegittimità del provvedimento per violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011; violazione dell’art. 3 L. 241/1990; violazione degli artt. 2, 3, 24 e 41 Cost. Nessuna attività prognostica era stata in concreto espletata dall’Organo Territoriale: dalla lettura del provvedimento impugnato non si comprendevano invero gli elementi da cui la Prefettura aveva desunto il pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose;
3) Illegittimità dell’atto impugnato per errata e falsa applicazione dell’art. 84 D.Lgs. 159/2011, atteso che non era stato raggiunto da sentenze di condanna né era stata proposta o applicata nei suoi confronti alcuna misura di prevenzione;
4) Illegittimità dell’atto impugnato per manifesta illogicità e per contraddittorietà tra più atti; violazione dell’art. 3 L. 241/1990; violazione dell’art. 24 Cost. Il provvedimento era altresì viziato anche dalla contraddittorietà degli atti della Prefettura. L’Ente Governativo inizialmente aveva rilasciato l’informazione positiva relativa all’azienda Agricola -OMISSIS- e solo dopo sei mesi interveniva l’informativa: non era noto cosa fosse cambiato e/o quali eventuali nuovi elementi, in un ristretto periodo temporale, avessero indotto il Prefetto ad ipotizzare un attuale, imminente e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa;
5) Illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge; violazione degli artt. 83 – 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; violazione dell’art. 3 Cost.; ingiustizia manifesta. Infine, il provvedimento impugnato era generico anche con riferimento all’Ente dal quale era scaturito l’accertamento antimafia: la Prefettura non aveva indicato né l’Ente che ha formulato la richiesta di informazione e né il motivo. Inoltre, la richiesta di comunicazione/informazione antimafia non avrebbe dovuto essere avanzata dall’Ispettorato all’agricoltura, che aveva cosi tenuto un comportamento arbitrario, discriminatorio ed illegittimo.
2. Con memoria depositata il 13 dicembre 2021 le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere al ricorso, contestando specificamente le circostanze di fatto poste a fondamento dei motivi di ricorso e deducendo l’inammissibilità, nonché l’infondatezza del ricorso stesso.
3. Con ordinanza n. 769 del 17 dicembre 2021 veniva respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, posto che il ricorso non appariva contraddistinto né dal fumus di fondatezza, in quanto il quadro