TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-11-11, n. 200905016
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N. 05016/2009 REG.SEN.
N. 00317/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 317 del 2009, proposto da:
Cava Fusi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. M C e M d T, con domicilio eletto presso M d T in Milano 6557af, via Cappuccio n. 13;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. M C, domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Milano 4684af, via Fabio Filzi 22;
Provincia di Varese, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Provincia di Como, Comune di Uboldo, Comune di Gerenzano, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/968 del 30.9.2008 pubblicata sul BURL in data 25.11.2008, avente per oggetto l’approvazione del “Nuovo Piano Cave della Provincia di Varese”;per quanto occorre possa, della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 12.11.2003 e della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 2.12.2004;di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione n. VIII/968, il Consiglio Regionale della Lombardia approvava, ai sensi della legge regionale n. 14/1998, il Nuovo Piano Cave della Provincia di Varese.
La società esponente, operante nel settore della produzione e commercializzazione di materiali edili ed inerti stradali e proprietaria di due giacimenti di sabbia e ghiaia nella citata Provincia, impugnava la deliberazione suddetta, laddove quest’ultima ha disatteso le osservazioni presentate dalla società, in relazione agli ambiti territoriali estrattivi ATEg3 ed ATEg4, oltre ad introdurre una serie di nuove prescrizioni inerenti la destinazione d’uso finale della discarica.
Contro la suddetta delibera regionale e, seppure in via prudenziale (“per quanto occorrer possa”), contro le due delibere provinciali sul Nuovo Piano Cave, erano proposti i motivi di ricorso che possono così essere sintetizzati:
1) violazione degli articoli 7 e 8 della LR 14/1998 e della delibera di Giunta Regionale n. 6/417174 del 26.2.1999, del RD 29.7.1929, n. 1443 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizie manifeste;ove si contestano, sotto vari profili, le motivazioni che hanno indotto la Regione a ridurre la produzione nell’ATEg4;
2) violazione e falsa applicazione della LR 14/1998 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizie manifeste, disparità di trattamento, ove si lamenta una presunta disparità di trattamento in relazione all’incremento di produzione riconosciuto invece ad altri ambiti estrattivi;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990, dell’art. 8 della LR 14/1998 ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto dei presupposti;
4) violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al DRG n. 220 del 27.6.2005, dell’art. 2 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste.
Negli ultimi due motivi si censura, sotto svariati profili, la decisione regionale circa la destinazione d’uso finale dell’area di cava di proprietà della ricorrente.
Si costituiva in giudizio la sola Regione Lombardia, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 27.10.2009, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO