TAR Genova, sez. II, sentenza 2012-03-02, n. 201200361
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N. 00361/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Farmacia Orientale di Rebecchi Alberto, rappresentato e difeso dagli avv. S G, A G, con domicilio eletto presso A G in Genova, via R. Ceccardi 1/15;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso A D M in Genova, via Garibaldi 9;Regione Liguria;
nei confronti di
Farmacia Imperiale di A P &C. Societa' in Nome Collettivo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4;
per l'annullamento
del provvedimento assunto dal Comune di Genova in data 28/05/2010 con il quale lo stesso ha preso atto "dell'ampliamento della Farmacia Imperiale s.n.c. sita in Genova, Via Donghi 2Ba seguito accorpamento dell'unità immobiliare contraddistinta con il civico 200 rosso di Via Torti".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e di Farmacia Imperiale di A P &C. Societa' in Nome Collettivo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierna parte ricorrente, nella qualità di titolare di farmacia limitrofa, impugnava l’atto di autorizzazione all’ampliamento dei locali della diversa Farmacia Imperiale presso l’immobile sito in via Torti civ 200 r reputandolo non conforme alla vigente pianta organica.
A seguito dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione impugnata, la nuova istruttoria si concludeva con una nuova autorizzazione, la quale veniva impugnata con i seguenti motivi aggiunti:
- violazione degli artt 97 Cost. e 1 l. 241\1990, eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento, perplessità ed illogicità;
- violazione degli artt. 3 l.r. 3\1991, 3 l. 241 cit. e del principio di trasparenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento perplessità ed illogicità;
- analoghi profilo per violazione della vigente pianta organica.
L’amministrazione intimata e la farmacia controinteressata si costituivano in giudizio e, controdeducendo punto per punto, chiedevano il rigetto del gravame anche nei motivi aggiunti.
Con ordinanza collegiale datata 15\7\2011 veniva disposta verificazione in via istruttoria al fine di verificare la delimitazione delle sedi farmaceutiche della ricorrente e della controinteressata come delimitate dalla dgr 436\2008 di approvazione della vigente pianta organica delle farmacie del Comune di Genova.
Alla pubblica udienza del 1\3\2012 la causa passava in decisione.
Preliminarmente, va dichiarato improcedibile il ricorso principale, atteso che l’originaria autorizzazione risulta annullata in sede di autotutela e superata dal provvedimento successivo, impugnato coi motivi aggiunti;il limitato periodo di efficacia del primo diniego ne esclude la rilevanza a fini di attualità dell’interesse alla decisione, salva ogni valutazione in tema di spese.
Per ciò che concerne la restante parte il gravame appare infondato, in specie alla luce della disposta istruttoria che ha smentito le carenze istruttorie poste a fondamento delle censure dedotte. Infatti, sulla scorta dei puntuali accertamenti svolti dall’organo verificatore incaricato cui occorre fare quindi diretto riferimento, è stata individuata la delimitazione delle sedi nei termini richiesti, in base alla quale emerge come i locali in contestazione rientrino nell’area di competenza della farmacia controinteressata, al di fuori di quelli della farmacia ricorrente. Neppure sussistono i presupposti per l’applicazione dell’invocata regola in caso di confine posto lungo una via, atteso che nella specie i locali in questione risultano posti in toto all’interno dell’area della Imperiale.
La completezza dell’istruttoria svolta, che emerge dall’analisi degli atti prodotti e delle argomentazioni svolte, esclude la necessità di ulteriori incombenti nei termini invocati da parte ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, anche con riferimento alle spese di verificazione come liquidate con separato decreto ex art. 66 comma 4 cod proc amm..