TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-10-05, n. 202102136

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-10-05, n. 202102136
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102136
Data del deposito : 5 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2021

N. 02136/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01653/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Sant’Agostino, 24 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Questura e Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato al Prefetto della Provincia di Milano dalla ricorrente in data 27.02.2016 e ricevuto in data 01.03.2016, avverso il provvedimento della Questura della Provincia di Milano n. -OMISSIS- emesso in data 28.01.2016, e notificato il 04.02.2016;

- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 28.01.2016, e notificato il 04.02.2016, con cui il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I00199168 rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di lavoro subordinato;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno Questura e Prefettura di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2021 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

-OMISSIS- impugna il decreto del Questore di Milano, indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nel contempo contesta il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato al Prefetto di Milano in data 01.03.2016, avverso il provvedimento della Questore appena richiamato.

Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, evidenziando che l’amministrazione non ha tenuto conto in modo adeguato della sua situazione complessiva e delle ragioni che l’hanno condotta a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo.

Le censure non possono essere condivise.

- il provvedimento del Questore di Milano, cui si correla il silenzio rigetto del Prefetto di Milano, è centrato essenzialmente sul fatto che la ricorrente ha presentato l’istanza di rinnovo con un ritardo ingiustificato di 2 anni e 7 mesi;

- invero, il precedente permesso è scaduto in data 25 maggio 2012 e la domanda di rinnovo è stata presentata il 31 dicembre 2014;

- in sede procedimentale, la ricorrente ha giustificato il ritardo evidenziando di essersi trattenuta nel paese di origine a causa del decesso della sorella;

- in sede di impugnazione la ricorrente ha, invece, affermato che il ritardo è dipeso da una mera dimenticanza, dovuta alla sua scarsa conoscenza delle norme in materia di immigrazione;

- l’art. 5, comma 4, del d.lvo 1998 n. 286, prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale”;

- vero è, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è ordinatorio, sicché la sua violazione non determina ex se l’insussistenza dei presupposti per conservare il titolo di soggiorno, nondimeno, la rilevanza del ritardo deve essere vagliata alla luce di tutte le condizioni necessarie per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno;

- in primo luogo, va osservato che il termine previsto per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, pur non assumendo natura perentoria, sottende il fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazioni di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063);

- quindi, seppure il ritardo non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Consiglio di Stato sez.

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