TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-05-09, n. 202205761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-05-09, n. 202205761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205761
Data del deposito : 9 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2022

N. 05761/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12477/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12477 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, 39;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura, Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Consap, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale

del-OMISSIS-con cui, per effetto della revoca dei decreti -OMISSIS-, si richiede la restituzione delle elargizioni concesse;

del decreto del 15 giugno 2016 di revoca delle elargizioni concesse;

e con motivi aggiunti

per l’annullamento

- del decreto del 15 giugno 2016 -OMISSIS- del 15.6.16 di revoca delle elargizioni concesse;

- dell’interdittiva prefettizia antimafia -OMISSIS-del 28.10.2015 della Prefettura di -OMISSIS-


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura e Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento-OMISSIS-con cui la Consap lo ha invitato alla restituzione delle elargizioni di -OMISSIS- e di-OMISSIS- (per complessivi -OMISSIS-), ottenute ai sensi dell’art. 13 della Legge 23 febbraio 1999 n. 44, unitamente al presupposto decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura -OMISSIS- del -OMISSIS- recante la revoca delle elargizioni concesse con i decreti -OMISSIS- e-OMISSIS-.

Ed invero, a seguito delle dettagliate circostanze esposte nel ricorso introduttivo al quale si rinvia per relationem - e che nel rispetto del principio di proporzionalità necessità e pertinenza di cui all’art.6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) non si ritiene di riportare per esteso nella motivazione della presente sentenza - dalle quali, in sintesi, sarebbe emerso che il predetto Sig. -OMISSIS- era stato “vittima di estorsione” per effetto di reiterate richieste estorsive rivolte da parte del -OMISSIS- nei confronti della società "-OMISSIS-”, della quale l’odierno ricorrente era all’epoca dei fatti socio e contitolare unitamente al Sig. -OMISSIS-, richiedeva ed otteneva accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura ai sensi dell’art. 13 della Legge 23 febbraio 1999 n. 44.

In particolare, con -OMISSIS- e-OMISSIS-, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, decretava la concessione, rispettivamente: <<in favore del sig. C.R. di un'elargizione di-OMISSIS-di cui -OMISSIS- a ristoro del "danno emergente" ed -OMISSIS-quale danno da “mancato guadagno”>>;
“in favore del sig. C.R. a titolo di ristoro del danno da lesioni personali subito a seguito delle vicende delittuose di cui è rimasto vittima, un'elargizione di -OMISSIS-”.

Successivamente, tuttavia, l’amministrazione riteneva che, diversamente da quanto prospettato dall’odierno ricorrente nelle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, il Sig. C. non risulterebbe affatto soggetto danneggiato da attività estorsive, bensì connivente: ciò, per effetto delle interdittive prefettizie antimafia -OMISSIS-del 28.10.2015 della Prefettura di -OMISSIS- e-OMISSIS-del 17.11.2015 della Prefettura di -OMISSIS- emanate nei confronti della società-OMISSIS- nelle cui vicende, sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Prefettura di -OMISSIS-, pur essendo il ricorrente all’epoca della richiesta di iscrizione nella White List estraneo alla compagine societaria, risultando procuratore speciale con ampi poteri il -OMISSIS-, anche il -OMISSIS- risulterebbe coinvolto.

Pertanto, in data 15.06.2016 l'Ufficio del Commissario Straordinario disponeva, ai sensi dell’art. 16 L. 44/99, la revoca delle elargizioni, come comunicato dalla Consap Dipartimento Fondi di Solidarietà con nota pervenuta il 28.07.2016, e conseguentemente richiedeva all’odierno ricorrente la restituzione delle elargizioni ottenute.

Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto con il ricorso in epigrafe, affidato a due motivi, con cui parte ricorrente lamenta:

I - violazione e falsa applicazione art. 16, comma 1, lettera b), della l. 44/1999, violazione dell'art. 27 Cost., violazione e falsa applicazione art. 84 d.lvo. 159/2011, travisamento dei fatti, eccesso di potere, sviamento, manifesta illogicità, carenza di istruttoria, carenza assoluta dei presupposti, violazione e falsa applicazione dei fondamentali canoni di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare, il ricorrente evidenzia come non sussistano i presupposti per la revoca ai sensi dell’art.16, comma 1, lett. b), il quale afferma che l’elargizione può essere revocata con decreto commissariale solo se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione medesima. Secondo il ricorrente, infatti, i requisiti previsti dall’art. 4 della l. 44/99 per l’elargizione ricevuta non solo sussistevano al momento della concessione, ma continuavano a sussistere al momento dell’adozione della revoca delle elargizioni da parte dell'Ufficio del Commissario Straordinario.

Ciò in quanto:

- il Sig. C.: a) non avrebbe mai aderito a richieste estorsive;
b) alcun concorso in "fatti delittuosi" gli sarebbe stato contestato;
c) alcuna misura di prevenzione ex L. 1423/1956 e L. 575/65 sarebbe stata comminata all'indirizzo del ricorrente;
d) si sarebbe, inoltre, cristallizzata l'attività di denuncia e di costituzione di parte civile nei giudizi che da dette denunce sono scaturiti, tutti definiti con sentenza penale di condanna degli autori del reato, passata in res iudicata.

Inoltre, l’interdittiva, su cui l’amministrazione ha basato la revoca dei presupposti, è stata adottata nei confronti della società -OMISSIS- e non personalmente nei confronti del Sig. C., asseritamente estraneo alla medesima. Ad avviso del ricorrente, peraltro, anche dal tenore delle prescrizioni ex L. 44/99 si evincerebbe che, ai fini della concessione della elargizione, rileva l'elemento esclusivamente personale.

II - violazione dell’art. 21-quinquies L. 241/90.

In particolare, nel caso in esame:

- difetterebbe la rivalutazione dei profili di pubblico interesse cui ricollegare la necessità di revocare l'elargizione, riconosciuta alla "persona" del ricorrente, sulla scorta di una vicenda amministrativa che ha investito altro soggetto (la-OMISSIS-);

- alcun "mutamento della situazione di fatto" precedentemente accertata ai fini della concessione del beneficio potrebbe opporsi nella specie, per avere il ricorrente conservato tutte le condizioni per l'attribuzione dell'elargizione;

- l'elargizione non potrebbe ritenersi concessa sulla base di un provvedimento ad effetti durevoli e pertanto sarebbe inconfigurabile una revoca dello stesso, soprattutto se si considera il notevole lasso temporale intercorso tra il momento della liquidazione e quello dell'adozione dell'atto sanzionatorio.

Ha pertanto concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con articolata memoria depositata in data 1° dicembre 2016 nella quale ha rappresentato che <<la Prefettura di -OMISSIS-, ricevuta in data 16.1.2014 la richiesta da parte della società-OMISSIS- di iscrizione nella "White List" istituita presso la Prefettura di -OMISSIS- ed avviata la relativa istruttoria, è venuta a conoscenza di elementi che hanno delineato uno scenario ben diverso da quello prospettato dal ricorrente nelle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, difettando, ai sensi dei dati emergenti dell’istruttoria, la condizione di “vittima di estorsione” che ha giustificato la concessione delle elargizioni>>.

Con successiva proposizione di motivi aggiunti, depositati in data 11 aprile 2017, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura -OMISSIS- del -OMISSIS-, di cui al ricorso principale, asserendo di averne conosciuto le motivazioni solo per effetto della autonoma notifica, che avrebbe “finalmente consentito al ricorrente di conoscere le motivazioni della revoca, fondate esclusivamente sul presupposto della previa adozione, da parte del Prefetto di -OMISSIS-, di un'interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91 D. lgs 159/11 a carico della -OMISSIS- srl, di cui il sig. C. è stato socio”, unitamente al provvedimento-OMISSIS-con cui la Consap lo ha invitato alla restituzione delle elargizioni e all’interdittiva prefettizia -OMISSIS-della prefettura di -OMISSIS-, richiamata a presupposto dell’atto di revoca. Con tale atto, l’odierno ricorrente ha riproposto le medesime censure sottoposte all’attenzione di questo tribunale con ricorso principale indicato in epigrafe.

Invero, ad avviso di parte ricorrente l’atto impugnato con i motivi aggiunti, nello specifico il decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura -OMISSIS- del -OMISSIS- ad egli notificato solo in data 11/02/2017, dimostrerebbe l'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale, laddove la P.A. resistente ritiene di poter revocare i benefici concessi nel 2012 sulla scorta di presupposti (i) non previsti ex L. 44/99 (ovvero l'irrogazione di misura interdittiva nei confronti di una società che nulla ha a che vedere con la figura e i requisiti soggettivi, a tutt'oggi in possesso del ricorrente), (ii) totalmente collidenti con gli esiti della articolata e lunga istruttoria (durata ben 25 mesi) che ha anticipato i decreti di concessione del beneficio, poi revocati.

Con memoria depositata in data 5 maggio 2017 parte ricorrente ha depositato “dispositivo della -OMISSIS-”, resa sul procedimento iscritto a -OMISSIS-, dalla quale emerge il proprio ruolo di parte offesa del procedimento, a suo avviso rilevante anche ai fini dell’accertamento di presupposto di “vittima del reato” contestato dall’amministrazione con la revoca del provvedimento delle elargizioni concesse.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 11 febbraio 2022 depositando nota della Prefettura di -OMISSIS--Ufficio Territoriale del Governo del 4 marzo 2019, con la quale ha evidenziato che, con sentenza-OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della -OMISSIS- avverso la sentenza-OMISSIS-.

In vista dell’udienza del 25/03/2022, parte ricorrente ha depositato memoria nella quale, riportando il contenuto delle deposizioni testimoniali rese nel processo penale a carico di F.G., ha argomentato che “ L’incensurabilità della posizione del ricorrente sta trovando conferma nelle risultanze istruttorie del processo penale a carico di F.G., epicentro delle contestazioni enucleate dal Prefetto nella surrichiamata misura interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS-”.

Alla pubblica udienza del giorno 25/03/2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e non meritano accoglimento.

E’ innanzitutto, infondato, il primo motivo.

La revoca dei benefici concessi al Sig. C. e la conseguente richiesta di restituzione delle elargizioni ricevute con -OMISSIS- e-OMISSIS- poggia infatti sulla valutazione compiuta dal Commissario Straordinario Antiracket del venir meno dei presupposti per la concessione delle predette elargizioni – e in particolare il requisito di essere “vittima di estorsione” - a seguito delle circostanze di fatto emerse nell’istruttoria conclusa con le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di -OMISSIS- e dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS-

Giova preliminarmente evidenziare che la considerazione per cui secondo “ una visione globale degli indizi” deve ritenersi “più probabile che non” la contiguità della società -OMISSIS- con il -OMISSIS- – fazione -OMISSIS-, non è suscettibile di nuova e diversa valutazione da parte del Collegio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- che ha ritenuto immune da censure la valutazione in questione operata dalla Prefettura di -OMISSIS- nell’interdittiva prefettizia a suo tempo impugnata: è pertanto inammissibile, nel presente ricorso, la riproposizione di censure vertenti sull’illegittimità dell’interdittiva de qua, in violazione del principio del ne bis in idem .

Fatta questa doverosa premessa, per quanto riguarda il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nella società -OMISSIS-, il Collegio non può che ricordare i limiti ai quali è sottoposto il sindacato del Giudice Amministrativo rispetto alle valutazioni tecnico discrezionali dell’amministrazione, limitato alla illogicità e manifesta irragionevolezza/erroneità dei presupposti, che non è dato rilevare nel caso in esame.

Risulta infatti provato, anche per pacifica ammissione del ricorrente, che il sig.-OMISSIS-è stato socio fondatore della -OMISSIS-, per atto -OMISSIS- del -OMISSIS- redatto dal -OMISSIS-, ma dai documenti allegati ai motivi aggiunti dell’11 aprile 2017 emerge che, successivamente all’indagine-OMISSIS- citata dal ricorrente, nella quale il predetto sarebbe risultato parte offesa, i -OMISSIS- abbiano sottoposto ad indagine lo stesso ricorrente anche nell’indagine -OMISSIS-, ritenendo gli investigatori le società -OMISSIS- e -OMISSIS- << entrambe controllate dalle famiglie “-OMISSIS-” in seno alla realizzazione di opere pubbliche anche connesse alla ricostruzione Post sisma 2012>>, in virtù di ipotizzati legami con fazioni -OMISSIS-del -OMISSIS- (vedi informativa -OMISSIS-).

In particolare, il sig. P.F. e il sig. C.R., soci fondatori dell’impresa denominata -OMISSIS-, costituita in data 18/10/2006, hanno acquisito in data 11/06/2013 il ramo d’azienda della -OMISSIS-, fondata in data 10/11/1997 e interdetta nel 2009 perché riconducibile a -OMISSIS-, il cui legale rappresentante era il sig. F. G. e precedentemente, nel 2009, un familiare dell’odierno ricorrente.

Il sig. C.R., che nel ricorso ha affermato di non aver fatto parte della compagine societaria all’epoca dell’adozione dell’interdittiva antimafia, è risultato invero anch’egli coinvolto nelle vicende che hanno riguardato la -OMISSIS-, anche a seguito della cessione del ramo di azienda della società-OMISSIS-, in precedente denominata-OMISSIS-, dichiarata fallita e attualmente in liquidazione, di cui è stato socio titolare insieme al Sig. P. F..

Come acclarato dalla pronuncia n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare del 07/07/2015, emessa dal G.I.P. del Tribunale d-OMISSIS-in occasione della cd. “Operazione Sistema -OMISSIS-”, si basa sulle intercettazioni ambientali e telefoniche realizzate in epoca immediatamente successiva alla cattura dello storico latitante -OMISSIS- nonché sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia come C.M. e R.G.;
dalla stessa peraltro si evincono rapporti personali ed economici intercorsi tra il sig. F.P., procuratore speciale della -OMISSIS-s.r.l. e già socio dell’odierno ricorrente, e -OMISSIS- imprenditore nato a -OMISSIS-, ma residente stabilmente a -OMISSIS-, legato da rapporti di parentela con -OMISSIS--, detto “-OMISSIS-”, cognato di -OMISSIS-.

Come si evince dalla su menzionata pronuncia di palazzo Spada, tale operazione «(...) avrebbe consentito (...) di aggiudicarsi commesse pubbliche. Dall’intercettazione ambientale del dialogo avvenuto a bordo dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- si evince a chiare lettere il disegno del -OMISSIS- – e quindi di -OMISSIS- – di partecipare agli appalti banditi dal Comune di -OMISSIS- utilizzando “le credenziali della Ditta del testimone di giustizia P. F.” - già socio, lo si ricorda, dell’odierno ricorrente, la cui presenza sicuramente avrebbe fugato ogni dubbio sulla liceità della procedura di assegnazione - e preannunciando, in caso di aggiudicazione, anche una manifestazione antiracket. Non rileva, a tal fine, quale sia stato l’oggetto della cessione, essendo interesse primario di -OMISSIS- quello di avvicinarsi a soggetti che agli occhi dell’opinione pubblica passavano come vittime della criminalità organizzata, Passare per vittima di un reato può essere un ottimo espediente per celare di essere, invece, tra i mandanti dello stesso (...)» .

Quanto all’odierno ricorrente, che si ricorda ha ceduto il ramo di azienda di -OMISSIS-, si evidenzia che la vicenda traslativa di cessione o di affitto dell’azienda o di un suo ramo, infatti, se di per sé costituisce senz’altro un’ordinaria operazione commerciale – che comporta una successione a titolo particolare nelle posizioni attive e passive relative all’azienda tra soggetti che conservano la loro distinta personalità giuridica – può ragionevolmente presentare elementi indiziari di un’intestazione fittizia della gestione imprenditoriale finalizzata ad eludere le verifiche antimafia, ove ad essa si accompagnino circostanze specifiche (cfr. ex multis Cons. di Stato, Ad. Plen., sent. n. 10/2012;
Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 3676/2014).

Ne consegue che, in considerazione della globalità degli elementi suindicati a riprova della fitta rete di intrecci tra il ricorrente e la -OMISSIS- (a cui il ricorrente ha partecipato nei termini su specificati) e della vicinanza di tale società con il -OMISSIS-, acclarata dalla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato-OMISSIS-, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione del ruolo dell’odierno ricorrente, tale da giustificare la doverosa revoca del contributo, assolvendo adeguatamente ai doveri di motivazione.

Ed invero, è opportuno ricordare come lo stesso art. 16, comma 1, lett. b), legge n. 44/99, statuisce che la concessione dell’elargizione è revocata «(...) se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione medesima (...)».

Quanto al fatto che, come sostenuto da parte ricorrente, tutti i requisiti previsti dall’art. 4 della L. 44/99 sarebbero “cristallizzati” con la sentenza penale di condanna degli autori del reato, passata in res iudicata, con conseguente “consolidamento” del ruolo di “vittima” dell’odierno ricorrente nel procedimento “-OMISSIS-” (di cui all’informativa del-OMISSIS- dal Reparto Anticrimine-OMISSIS-), non solo va rilevato che agli atti del presente giudizio parte ricorrente non ha depositato copia di detta sentenza, ma neppure parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa all’esito dell’indagine “-OMISSIS-” dei -OMISSIS- (di cui alla informativa -OMISSIS-).

In ogni caso, giova ricordare che nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell’autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all’art. 654 c.p.p. secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all’amministrazione per l’accertamento dei fatti rilevanti (cfr. da ultimo Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1350/2021).

Ne deriva che la valutazione circa il venir meno del presupposto di “vittima” può essere valutato dall’amministrazione a prescindere dal ruolo che il soggetto rivesta nel procedimento penale, andando a colpire situazioni di connivenza senza che queste abbiano necessariamente una rilevanza penalmente apprezzabile, in considerazione del fatto “che la criminalità organizzata di matrice mafiosa non si avvale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse economico, politico o amministrativo, che passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa” (T.A.R. Lombardia, sez.I, del 06/07/2020, n. 1284).

Infondato è altresì il secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta violazione dell’art.21 quinquies della legge 8 agosto 1990 n.241, perché nel caso in esame difetterebbero profili di pubblico interesse cui ricollegare la necessità di revocare l’elargizione, riconosciuta alla “persona” del ricorrente, sulla scorta di una vicenda amministrativa che ha investito altro soggetto (la -OMISSIS-s.r.l.);
alcun “mutamento della situazione di fatto” precedentemente accertata ai fini della concessione del beneficio potrebbe opporsi nella specie e, infine, l’elargizione non potrebbe ritenersi concessa sulla base di un provvedimento ad effetti durevoli, con la conseguenza che sarebbe inconfigurabile la possibilità di revoca della stessa, specie se si considera il notevole lasso temporale intercorso tra il momento della liquidazione e quello dell’adozione dell’atto sanzionatorio.

La censura è infondata.

La revoca delle elargizioni e la conseguente richiesta di restituzione trova infatti nel caso di specie il suo presupposto normativo nel richiamato art. 16 della L.44/99, che si pone come lex specialis rispetto alla revoca prevista dall’art.21 quinquies della L. 241/1990, con riferimento alla quale non è previsto limite temporale per l’adozione del provvedimento.

Se infatti la revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241/90 s.m.i. è un atto di autotutela decisoria, con effetti caducatori ex nunc, attraverso il quale l’Amministrazione persegue l’interesse pubblico primario ricomparando gli interessi pubblici e quelli privati coinvolti dall’azione amministrativa ed esternando le ragioni che, all’esito di tale ricomparazione, inducono a eliminare o riformare il provvedimento originariamente adottato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sent. n. 2999/2015), la revoca dei contributi e finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione allo scopo di consentire agli «(...) esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili (...)», la prosecuzione dell'attività economica in ragione della quale si sono verificati gli eventi delittuosi indicati dalla legge (cfr.artt.3 e 15 delle l.44/1999), si pone invece come atto dovuto non potendosi consentire a chi non rivesta la qualifica richiesta dalla legge e anzi risulti intrattenere rapporti con la criminalità né la prosecuzione di detta attività né di conservare elargizioni ottenute in virtù di un asserito “danno” rivelatosi ex post inesistente.

Come già rilevato dalla giurisprudenza, infatti, l'elargizione economica oggetto di causa non ha quale scopo il puro e semplice ristoro dei danni economici subiti, ma l'agevolazione allo svolgimento dell'attività economica esercitata dall'interessato (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, Sent. 13-07-2009, n. 1268).

La ratio della revoca di cui al richiamato art. 16 è, del resto, la medesima di cui all’art. 94, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, ai sensi del quale «Qualora (….) la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti (…)», ovvero quella di assicurare l’esigenza che il denaro pubblico non sia impiegato in attività economiche illecite e governate dal fenomeno mafioso, al punto che la giurisprudenza ritiene che, a fronte dell’accertamento postumo di cui all’art.94, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, debba escludersi la sussistenza di un margine di discrezionalità per l'amministrazione, la quale è pertanto titolare di un potere definibile “vincolato” (cfr. Cons. Stato Sez. III, 02/02/2021, n. 957). Di analoga questione si è peraltro di recente occupata l’Adunanza Plenaria, che ha chiarito senza possibilità di margini di interpretazione come l’interdittiva antimafia è «(...) fatto sopravvenuto che determina l’accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l’amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l’adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti (...)» (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 26 novembre 2020, n. 23).

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese, in considerazione del lungo tempo trascorso, sono interamente compensate tra le parti.

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