TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-03-26, n. 200900796
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00796/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01265/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2009, proposto da:
Società P.I.C. - Petroli Impianti Carburanti di Grimaldi P. &C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. A C, A C, con domicilio eletto presso A C in Napoli, via R. De Cesare 7;Ditta De Luca Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Napoli, via R. De Cesare 7;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a)della nota dirigenziale del predetto Comune prot.n. 380 del 2.2.2009, con cui si diffida la società ricorrente a disporre “ad horas” gli adempimenti necessari per la rimozione di tutte le strutture, comprese quelle interrate, dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Napoli alla via San Giovanni a Carbonara, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà in danno dell’intestatario;b) ove e per quanto possa occorrere, degli atti connessi, in particolare dell’ordinanza sindacale n. 292 dell’8.3.1995..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO, ad un primo sommario esame, che non ricorre il fumus boni juris in relazione alla inclusione della ricorrente tra le imprese di cui all’elenco B (menzionato nel provvedimento comunale 29.9.1998, n. 289) per le quali non è prevista alcuna ulteriore proroga del termine stabilito dalla p.a.