TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-03-26, n. 200900796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-03-26, n. 200900796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200900796
Data del deposito : 26 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01265/2009 REG.RIC.

N. 00796/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01265/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2009, proposto da:



Società P.I.C. - Petroli Impianti Carburanti di Grimaldi P. &
C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. A C, A C, con domicilio eletto presso A C in Napoli, via R. De Cesare 7;
Ditta De Luca Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Napoli, via R. De Cesare 7;


contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a)della nota dirigenziale del predetto Comune prot.n. 380 del 2.2.2009, con cui si diffida la società ricorrente a disporre “ad horas” gli adempimenti necessari per la rimozione di tutte le strutture, comprese quelle interrate, dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Napoli alla via San Giovanni a Carbonara, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà in danno dell’intestatario;
b) ove e per quanto possa occorrere, degli atti connessi, in particolare dell’ordinanza sindacale n. 292 dell’8.3.1995..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO, ad un primo sommario esame, che non ricorre il fumus boni juris in relazione alla inclusione della ricorrente tra le imprese di cui all’elenco B (menzionato nel provvedimento comunale 29.9.1998, n. 289) per le quali non è prevista alcuna ulteriore proroga del termine stabilito dalla p.a.

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