TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-29, n. 202001466
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Pubblicato il 29/12/2020
N. 01466/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ex lege
in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l'annullamento
del Decreto n.-OMISSIS- Posizione n. -OMISSIS-/A del 14 giugno 2016, notificato in data 14 novembre 2016, nella parte in cui il Direttore della 6^ Divisione - II Reparto del Ministero della Difesa - PREVIMIL, ha decretato che " per l'infermità l'interessato non ha titolo all'equo indennizzo per intempestività dell'istanza di dipendenza da causa di servizio ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 il dott. N D P e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli in data 14 novembre 2016, emesso dal Direttore della 6^ Divisione - II Reparto del Ministero della Difesa - PREVIMIL, con il quale gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di sevizio della patologia “ Ipoacusia mista bilaterale grave in esiti di timpanoplastica sinistra GIP 60%” , ma al contempo è stata rigettata la relativa domanda di concessione dell'equo indennizzo “ per intempestività dell’istanza di dipendenza della causa di servizio ”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001.
1.1. Dal provvedimento impugnato si evince che l’Amministrazione ha negato l’equo indennizzo, avendo considerato tardiva la domanda di dipendenza da causa di servizio, presentata dal ricorrente nel 1992, in relazione alla originaria patologia “ Otite media purulenta con perforazione ” (pure riconosciuta causalmente ascrivibile a fatti di servizio), da cui è derivata, quale aggravamento, l’infermità “ Ipoacusia bilaterale grave ”.
1.2. Il ricorrente, con il ricorso all’esame, lamenta l’illegittimità del prefato provvedimento, deducendo “ Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione medico-legale. Insufficienza difetto e contraddittorietà della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art.2 DPR n. 461/01 ”.
1.3. Evidenzia, in particolare, che – riguardo alla patologia “ Ipoacusia mista bilaterale grave in esiti di timpanoplastica sinistra GIP 60% ” – il dies a quo per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della connessa richiesta di equo indennizzo deve essere computato dal 21 novembre 2011, in quanto “ in tale data gli è stata riscontrata tale patologia che risulta essere ben diversa da quella diagnosticatagli nel lontano 1992 e quindi i termini di cui all'art. 2 del DPR n.461/01 sono stati rispettati dal ricorrente ed erroneamente valutati dall'Amministrazione resistente ”.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio e ha depositato relazione difensiva dell’Amministrazione con annessa documentazione, instando per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 25 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4.1. L’art. 2, co. 1, d.P.R. n. 461/2001 regola le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio nei seguenti termini: “ Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”.
4.2. Con separata disposizione, l’art. 2, co. 6, d.P.R. n. 461/2001 disciplina le modalità di presentazione della domanda di concessione dell’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della causa di servizio: “ La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio ”.
4.3. Dal disposto delle citate norme risulta che il termine semestrale per la presentazione della domanda di liquidazione dell’indennizzo decorre dalla data di conoscenza dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e non già dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza della originaria patologia, da cui è poi derivato l’aggravamento.
4.4. D’altra parte, il rispetto del termine per la presentazione della domanda di riconoscimento o di aggravamento della patologia da causa di servizio ex art. 2, co. 1 citato, è condizione ineludibile per accedere ai correlati benefici economici;tra questi, rientra l’equo indennizzo, la cui domanda è sottoposta, a sua volta, a termine decadenziale decorrente, ex art. 2 co. 6 citato, dal momento della notifica del provvedimento con cui è stato riconosciuto l’aggravamento della patologia dipendente da causa di servizio.
4.5. Osserva il Collegio che, in sostanza, la legge prevede la possibilità di fare la domanda anche successivamente ad una prima diagnosi, qualora - come avviene tipicamente per le malattie di tipo cronico o evolutivo - l'interessato abbia conoscenza dell'aggravamento di una pregressa infermità già in essere;in tali casi, il termine semestrale per la proposizione della domanda decorre dall'avvenuta conoscenza, da parte dell'interessato, non tanto della diagnosi medica della presenza di un'infermità, ma dall'entità invalidante della stessa, così come evidenziata dal suo aggravamento.
5. O, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha avuto consapevolezza della diagnosticata " ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda bilaterale catarrale di entità grave profonda ” a seguito di una prima visita specialista, disposta il 21 novembre 2011 dal Capo Sezione sanitaria di