TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2020-07-14, n. 202000905
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2020
N. 00905/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Leuci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federigo Barbensi e Debora Manzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento-OMISSIS-del 20 febbraio 2020 della Provincia di Livorno di revoca del Certificato di Idoneità Professionale-OMISSIS-/2019 rilasciato il 20/11/2019, valido per l'esercizio dell'attività di Consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto;
- della nota provinciale 23 gennaio 2020 di avvio del procedimento di revoca;
- di tutti gli atti connessi presupposti conseguenziali ed ove occorra dell’art. 4 del Regolamento provinciale n.4/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 28 del 2020, convertito in legge n. 70 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 il dott. Riccardo Giani;
Rilevato che:
- con il gravato provvedimento n.-OMISSIS-la Provincia di Livorno ha disposto la revoca della idoneità professionale per consulenza per la circolazione stradale rilasciata a favore del ricorrente con richiamo alla violazione degli artt. 3 e 5 della legge 264 del 1991 e del regolamento provinciale n. 4 del 2018;
- il suddetto provvedimento è motivato nei termini seguenti: “ per aver presentato dichiarazione non veritiera ai fini dell’ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dell’Attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada - sessione 2019 - e per non essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 3 co. 1 L. 264/91 e all’art. 4 comma 1 lettera c) del