TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-16, n. 202208042
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 08042/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza DE Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
DE delibera del Consiglio di Presidenza DE Giustizia tributaria, -OMISSIS-, notificata al ricorrente a mezzo PEC il 20 febbraio 2020 con cui è stata disposta la sospensione facoltativa dell'incarico conferito al ricorrente di giudice tributario e del relativo compenso fisso;
- DE delibera del Consiglio di Presidenza DE Giustizia Tributaria-OMISSIS-con cui è stato avviato il procedimento di sospensione facoltativa dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario del ricorrente;
- del provvedimento del Presidente DE Commissione Tributaria Regionale -OMISSIS-con cui è stata chiesta l'attivazione del procedimento disciplinare e la sospensiva facoltativa dell'esercizio delle funzioni di Vice Presidente di Sezione;
- DE nota -OMISSIS-. DE Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui è stata chiesta l'attivazione del procedimento disciplinare e la sospensiva facoltativa dell'esercizio delle funzioni di Vice Presidente di Sezione del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-
DE delibera del Consiglio di Presidenza DE Giustizia tributaria, -OMISSIS-, notificata al ricorrente il 9 agosto 2021 con cui il Consiglio di Presidenza DE Giustizia Tributaria ha dichiarato “la responsabilità disciplinare del dott. -OMISSIS-…, per i fatti contestati nel presente procedimento disciplinare, e per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione disciplinare DE sospensione dalle funzioni di giudice tributario per il periodo di due anni”;
- DE delibera del Consiglio di Presidenza DE Giustizia Tributaria -OMISSIS-con cui è stato aperto il procedimento disciplinare con la contestazione ex art.16, comma 3, del d.lgs. n. 545/1992, DE violazione di cui all'art. 15 stessa normativa, come modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 156 201…, “per avere posto in essere , al di fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice tributario, comportamenti non conformai doveri o alla dignità del proprio ufficio, compromettendo, di conseguenza, il prestigio DE giurisdizione tributaria e nello specifico, per i comportamenti così come riportati nella imputazione presente nel decreto che aveva disposto il giudizio nei suoi confronti (più altri) emesso dal G.U.P. in data 27 giugno 2017 nell'ambito del -OMISSIS-”;
- del provvedimento del Presidente DE Commissione Tributaria Regionale -OMISSIS-con cui è stata chiesta l'attivazione del procedimento disciplinare e la sospensiva facoltativa dell'esercizio delle funzioni di Vice Presidente di Sezione DE CTP di-OMISSIS-;
- DE nota -OMISSIS-DE Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui è stata chiesta l'attivazione del procedimento disciplinare e la sospensiva facoltativa dell'esercizio delle funzioni di Vice Presidente di Sezione DE CTP di-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Consiglio di Presidenza DE Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti DE causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2022 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente – premesso di aver esercitato la funzione di Avvocato dello Stato fino al collocamento in quiescenza in data 1.10.2018 e di ricoprire attualmente l’incarico di Vice Presidente di Sezione DE Commissione Tributaria Provinciale -OMISSIS-– ha chiesto l’annullamento DE delibera-OMISSIS-del Consiglio di Presidenza DE Giustizia tributaria, con la quale è stata disposta, nei suoi confronti, la sospensione provvisoria dall’incarico di giudice tributario e dal relativo compenso fisso, nonché delle presupposte delibere in epigrafe indicate con le quali è stato avviato il procedimento di sospensione facoltativa e con cui è stata chiesta l’attivazione del procedimento disciplinare a suo carico.
Il ricorrente ha esposto in fatto:
- che, con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 27.6.2017, il G.U.P. -OMISSIS-ha disposto il suo rinvio a giudizio per rispondere del reato di falso ideologico in concorso ex artt. 110, 483 c.p. (in relazione all’art. 47 D.P.R. 445/2000), sul presupposto che l’istante avrebbe attestato la falsa circostanza dell’essere collaboratore del senatore -OMISSIS- in occasione di un accesso al carcere di -OMISSIS-;
- che in conseguenza di ciò il Consiglio di Presidenza, dopo aver affermato di avere “appreso la notizia da organi di stampa” e dopo aver svolto alcune attività istruttorie, su impulso del Presidente DE Commissione Tributaria Regionale (-OMISSIS-), acquisita la richiesta di attivazione DE procedura da parte delle Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera -OMISSIS- ha avviato nei confronti dell’istante il procedimento disciplinare, contestandogli la violazione dell’art. 15 del d. lgs. n. 545/1992 “ per aver posto in essere, al di fuori delle funzioni di Giudice tributario, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, compromettendo, di conseguenza, il prestigio DE giurisdizione tributaria ” per i comportamenti così come riportati nell’imputazione presente nel decreto che dispone il giudizio nei suoi confronti emesso dal GUP in data 27.6.2017, che si intende qui integralmente riportata; in pari data, inoltre -OMISSIS-, disponeva l’avvio del procedimento di sospensione facoltativa, convocandolo per la seduta dell’11.2.2020 h. 12;
- che nell’ambito del procedimento disciplinare l’interessato depositava nei termini memoria difensiva, ad essa allegando pertinente documentazione e chiedendo l’archiviazione dei procedimenti;
- che in data 10 febbraio 2020 trasmetteva al Consiglio di Presidenza un certificato medico dell’8 febbraio 2020 debitamente sottoscritto, attestante lo stato febbrile in cui versava e, nel confermare di voler essere udito personalmente, chiedeva il rinvio DE seduta;
- che il Consiglio di Presidenza, disattesa la richiesta di rinvio, ha adottato la prefata impugnata deliberazione -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la misura cautelare DE sospensione provvisoria dell’incolpato ai sensi dell’art. 13 del “ Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali ” approvato con delibera del C.P.G.T. del-OMISSIS-
Avverso tale provvedimento cautelare, nonché gli atti ad esso presupposti sopra richiamati, ha quindi proposto ricorso l’interessato, articolando i seguenti motivi di diritto:
I)- “ Violazione dell’art. 13 del Regolamento per il procedimento disciplinare approvato con delibera-OMISSIS-Eccesso di potere per difetto di istruttoria e omesso esame DE documentazione acquisita ”. Deduce il ricorrente l’insussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare di sospensione adottato poichè:
- quanto al fumus boni iuris , l’imputazione penale e, conseguentemente, l’incolpazione sono infondate in quanto vi era un autentico rapporto di collaborazione tra l’odierno istante e il sen. -OMISSIS-, cui il ricorrente aveva fatto riferimento nell’attestazione rilasciata al momento dell’accesso al carcere di -OMISSIS-, pertanto la dichiarazione resa in occasione di tale ingresso era veritiera;
- l’insussistenza del periculum in mora , perché la notizia del rinvio a giudizio dell’incolpato sarebbe stata fornita da “giornali di certo non particolarmente diffusi che non hanno avuto, comunque, significativa ricaduta sull’opinione pubblica”, tanto è vero che gli organi territorialmente competenti non si erano autonomamente attivati.
II)- “ Violazione degli artt. 1 L. 241/1990 e 9, c. 3 del Regolamento per il procedimento disciplinare approvato con delibera 24 novembre 2015 -OMISSIS- ”.
Deduce la violazione delle regole poste a tutela del contraddittorio, perché le notizie di giornale su cui si è fondata l’attivazione del procedimento disciplinare e la sospensione provvisoria del ricorrente dall’esercizio delle funzioni di giudice tributario non sono state rese conoscibili all’interessato, non essendo presenti nel fascicolo, cui l’interessato ha avuto accesso;
III)- “ Violazione dell’art. 13, c. 1, del Regolamento per il procedimento disciplinare approvato con delibera 24 novembre 2015 -OMISSIS- ”.
Lamenta anche la violazione delle regole poste a tutela del contraddittorio sotto un profilo connesso ma distinto, ossia il mancato svolgimento dell’audizione, di cui l’interessato aveva chiesto il rinvio inoltrando un certificato medico, richiesta tuttavia respinta dal Consiglio di Presidenza.
2.- Con -OMISSIS-è stata rigettata l’istanza di misure monocratiche cautelari ex art. 56 CPA e sono stati disposti incombenti istruttori volti ad “acquisire dalla resistente Amministrazione documentati chiarimenti, in ordine alla fattispecie in esame, alla luce delle censure