TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-11-21, n. 202302682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-11-21, n. 202302682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302682
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2023

N. 02682/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01046/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di SA (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l’annullamento:

a) dell’ordinanza n. -OMISSIS-del 7.5.2019, a firma del -OMISSIS-, successivamente notificata, con cui è stata ingiunta al ricorrente la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in località S. Antonio di -OMISSIS- sul terreno contraddistinto-OMISSIS-;

b) ove e per quanto occorra di ogni altro atto connesso, in preordine e conseguenza, ancorché non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti ed in particolare:

della nota del Comune di -OMISSIS- prot.n. -OMISSIS-del 6.4.2019 richiamata nell’ordinanza, dalla quale si evince che l’area risulta demanio comunale gravato a uso civico;

del verbale, redatto dal Comando di Stazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, del 6.4.2019 prot. -OMISSIS-dell’8.9.2017 di accertamento degli abusi contestati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente -OMISSIS-suddetto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 28.6.2019 e depositato in data 9.7.2019 il ricorrente ha impugnato quanto indicato in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento.

1.1. A sostegno dell’azione di annullamento proposta il ricorrente ha dedotto quanto segue:

- di possedere e godere animo domini da oltre vent’anni, ininterrottamente e pacificamente, un’area sita nella frazione di -OMISSIS-, in località S. Antonio n. 3 del Comune di -OMISSIS-, riportata in catasto al foglio-OMISSIS-p.lla 130, ricadente in zona D (urbane o urbanizzabili) della perimetrazione definitiva del -OMISSIS--OMISSIS-

- che su tale area insiste un manufatto di circa 35 m.q., asseritamente realizzato negli anni ’50, destinato a deposito e posto a servizio del fondo agricolo;

- che l’attuale assetto dell’edificio predetto sarebbe il frutto di diversi interventi manutentivi realizzati nel corso del tempo dai proprietari, tra i quali tale famiglia -OMISSIS-prima ed i genitori del ricorrente poi;

- che il ricorrente sarebbe attuale proprietario di tale bene e che avrebbe realizzato opere esterne di manutenzione ordinaria, necessarie a causa della fatiscenza del fabbricato;

- che tali opere sono consistite “ nella ripresa intonaco esistente dei cornicioni, trattamento dei ferri mediante pulizia, spazzolatura di ferri e trattamento anticorrusivo, ripresa e definizione di parte di intonaco dei prospetti del fabbricato, sostituzione canali di gronda ” (v. pag. 3 del ricorso);

- che l’intervento manutentivo è stato comunicato con c.i.l.a., protocollata dal Comune di -OMISSIS- in data 9.3.2018 al n. -OMISSIS-;

- che con l’ordinanza impugnata n. -OMISSIS-del 7.5.2019 dell’Ente -OMISSIS-suddetto è stata ordinata al ricorrente, nella qualità di possessore dell’area suddetta, la demolizione de:

a) il manufatto con copertura a due falde avente la dimensione di 6,50 metri per 5,40 metri, altezza alla gronda di 2,15 metri ed altezza al colmo di 2,40 metri), con avvertenza che in caso di inadempienza i lavori sarebbero stati eseguiti in danno;

b) la tettoia nella parte frontale delle dimensioni di 3 metri per 5,40 metri, sorretta da n. 3 travi di legno;

c) la platea in cemento rivestita di pavimentazione di circa 70 m.q. complessivi;

- che, tuttavia, si tratterebbe di interventi “ di semplice sistemazione esterna, di modestissima entità, eseguiti nel corso del definitivo completamento dei lavori già autorizzati con CIL; totalmente inidonei ad incidere sull’assetto del territorio, per i quali non è necessario il rilascio né di previo nulla osta dell’Ente -OMISSIS-, né di alcun titolo abilitativo ” (v. pagg. 3 e 4 del ricorso);

- che, in effetti, il ricorrente avrebbe realizzato tali interventi con modalità e materiali tali da rendere nullo il loro impatto;

- che, in particolare, il ricorrente avrebbe “ provveduto a sostituire parte della copertura ammalorata, eliminando la preesistente in materiale misto, con la messa in opera di nuovi elementi in legno, ricavando sulla parte frontale una piccola tettoia, sempre con materiale ligneo ” (v. pag. 4 del ricorso);

- che il ricorrente avrebbe poi realizzato “ una modesta pavimentazione, in mattonelle, nella parte circostante l’immobile sfruttando il naturale andamento del terreno attiguo ” (v. pag. 4 del ricorso);

- che relativamente alla tettoia ed alla pavimentazione il ricorrente avrebbe già dato incarico a tecnico di fiducia per la formulazione di istanza di accertamento in conformità;

- che l’area sulla quale insiste il manufatto non sarebbe gravata da uso civico.

1.2. Il ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

I. IN VIA PRELIMINARE. INCOMPETENZA DEL DIRETTORE DELL’ENTE PARCO AD ADOTTARE L’ORDINANZA N. 33/2019 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 29, COMMA 1, L. N. 394/1991 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 5, STATUTO DEL PARCO – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 3, LETT. F) DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL -OMISSIS- ” (v. pagg. da 4 a 7 del ricorso);

il provvedimento impugnato sarebbe viziato da incompetenza per essere stato sottoscritto tanto dal Direttore, quanto dal responsabile del procedimento e per non essere stato sottoscritto dall’organo avente competenza esclusiva in materia, vale a dire il Presidente del -OMISSIS-in base alle disposizioni riportate nella rubrica del motivo ed alla giurisprudenza di questo T.A.R.;

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R. N. 19/2009 S.M.I. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.-OMISSIS- DPR 380/2001 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 29 DELLA L. 394/1991-VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE –LESIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUINQUES, 21 SEPTIES, 21 OCTIESE 21 NONIESL. 241/90 –ECCESSO DI POTERE (carenza dei presupposti di fatto e di diritto,carenza di istruttoria, arbitrarieta’, illogicita’, erroneità)–DIFETTO DI MOTIVAZIONE –SVIAMENTO ” (v. pagg. da 7 a 10 del ricorso);

il provvedimento impugnato sarebbe viziato per aver omesso di considerare che gli interventi realizzati dal ricorrente sarebbero stati “assentiti” dal Comune di -OMISSIS- per mezzo della comunicazione di inizio lavori suddetta e che nessun successivo atto contrario sarebbe stato posto in essere dal Comune; il ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza di demolizione avrebbe potuto essere emessa soltanto previo annullamento/revoca della c.i.l. predetta e, quindi, per mezzo di apposito provvedimento in autotutela;

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLA L.16 GIUGNO 1972 N. 1766 - ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO – ECCESSO DI POTERE (carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, erroneità, illogicità, carenza di istruttoria, perplessità, difetto ed erroneità della motivazione) – SVIAMENTO ” (v. pagg. 10 e 11 del ricorso);

il provvedimento impugnato sarebbe viziato per travisamento dei fatti nella parte in cui afferma che la particella 130 del foglio-OMISSIS-sarebbe demanio comunale gravato da uso civico;

in effetti, il precedente proprietario, dante causa del ricorrente, avrebbe esercitato il diritto di affrancazione e, per l’effetto, il Comune di -OMISSIS- avrebbe adottato il decreto n. -OMISSIS-del 29.7.1972;

Sulla presunta abusività del manufatto.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DELLA L. 394/1991) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR N.

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