TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-06-20, n. 201607075
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 07075/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12648/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12648 del 2015, proposto da:
F P, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Fondazione Enpam, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V S e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti,10;
Soc Enpam Real Estate Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V S e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti,10;
per l'annullamento
del silenzio—diniego opposto alla richiesta di intervento sostitutivo ex art. 5 c. 4 D.Lgs n. 33/2013 per istanza di accesso civico a documenti dati e informazioni, inviata dal ricorrente in data 15/09/2015 al titolare del potere sostitutivo della Fondazione ENPAM, e riguardante l'istanza di accesso civico inviata all'ENPAM in data 13/08/2015 e conseguente declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso civico dei dati, documenti e informazioni richiesti, ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 6 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con ordine del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 33/2013 e dal comma 5 bis all'art. 13 del DL 66/2014, e di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni richiesti, sia da parte della Fondazione Enpam che da parte della società in house a socio unico Enpam RE".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Enpam e di Soc Enpam Real Estate Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex art. 116 c.p.a. di cui in epigrafe, notificato il 21.10.2015, il dott. F P ha esposto di aver presentato nei confronti della Fondazione E.n.p.a.m. istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ", di attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e precisamente istanza di accesso civico del 29.7.2015, con la quale ha chiesto la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 5 bis dell'art. 13 del D.L. n. 66/2014 (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, in sede di conversione), secondo il quale " Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse".
A detta istanza facevano seguito:
- la richiesta di " Intervento sostitutivo per richiesta di accesso civico a documenti, informazioni ai sensi dell'art. 5 c. 4 D. Lgs. n. 33/2013 " del 29.8.2015;
- istanza di accesso civico del 5.8.2015, con cui parte ricorrente richiedeva la pubblicazione dei dati e delle informazioni prescritte dal D. Lgs. n. 33/2013, dettagliandoli;
- la successiva richiesta di " Intervento sostitutivo per la richiesta di accesso civico a documenti, informazioni ai sensi dell'art. 5 c. 4 D. Lgs. n. 33/2013 " del 5.9.2015;
- nuova istanza di accesso civico del 7.8.2015, con la quale il ricorrente reiterava la richiesta di pubblicazione dei dati e delle informazioni prescritte dal D. Lgs. n. 33/2013;
- istanza di accesso civico del 13.8.2015, con la quale il ricorrente reiterava sia la richiesta di pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi del comma 5 bis dell'art. 13 del D.L. n. 66/2014 sia quella di pubblicazione dei dati e delle informazioni prevista dal D. Lgs. n. 33/2013.
Tale istanza veniva rivolta anche nei confronti della Enpam Real Estate s.r.l. (società sottoposta alla direzione e al coordinamento da parte del Socio Unico Fondazione Enpam) e a essa seguiva la richiesta di " Intervento sostitutivo per richiesta di accesso civico a documenti, informazioni ai sensi dell'art. 5 c. 4 D. Lgs. n. 33/2013 " del 15.9.2015.
In particolare, con le suindicate richieste di " Intervento sostitutivo per richiesta di accesso civico a documenti, informazioni ai sensi dell'art. 5 c. 4 D. Lgs. n. 33/2013 ", il ricorrente richiedeva al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis , della legge n. 241/1990 - individuato nel Direttore Generale di Enpam - di verificare la sussistenza degli obblighi di pubblicazione richiesti nelle relative istanze di accesso civico e di provvedere alla loro pubblicazione.
Il ricorrente invoca la tutela del diritto di accesso civico, lamentando la mancanza della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente e della Società in house (nelle quale dovrebbero essere fruibili i dati di cui richiede la pubblicazione), oltre che dei nominativi del responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo.
In particolare, il dott. P, partendo dal presupposto che la disciplina richiamata includerebbe tra i destinatari della normativa sulla trasparenza e, più in generale, di quella sulla prevenzione della corruzione, gli enti in controllo pubblico, tra cui rientrerebbe anche E.n.p.a.m., lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 1, commi da 1 a 59, della legge n. 190/2012, degli articoli da 1 a 44 del D. Lgs. n.33/2013, del PNA e della Circolare n. 1/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento.
Il ricorrente, in particolare, adduce che l’applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui trattasi nei confronti della Fondazione risulterebbe comprovata dalla natura stessa della medesima, comprovata dal sui Statuto della Fondazione, il quale prevede " la presenza nel collegio sindacale di un membro designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di Presidente del Collegio stesso, e di uno designato dal Ministero dell'Economia, oltre ai corrispettivi membri supplenti sul quale Corte dei Conti e Covip esercitano compiti di vigilanza e che attesterebbero un controllo pubblico sulla Fondazione”, oltre che da una serie di disposizioni contenute:
1) nella delibera CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013 (vedi punto n. 2 del ricorso);
2) nella circolare n.1/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (vedi punto n. 4 del ricorso);
3) nel "Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dicembre 2014" del 23/12/2014 (punto n. 6 del ricorso);
4) nella Circolare n. 8/2015 del Ministero delle Finanze (punto n. 7 del ricorso);
5) nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Civit con Delibera n. 72 del 11 settembre 2013, il quale prevede l'adempimento da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico degli obblighi di pubblicazione derivanti dalla Legge 190/2012 (punto n. 3 del ricorso) e contesta che la sezione “Fondazione Trasparente” presente sul sito web E.N.P.A.M. è solo un formale “vuoto contenitore”.
Più specificatamente, ad avviso di parte ricorrente la natura di E.N.P.A.M. di ente privato sottoposto a controllo pubblico sarebbe confermata dalla presenza di quasi tutti gli indici che determinano l’esistenza del controllo pubblico, come specificamente richiesti da parte di A.N.A.C. anche nella determina n. 8/2015:
- il potere di ingerenza