TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500044
Data del deposito : 13 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01162/2011 REG.RIC.

N. 00044/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01162/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sanitaria Scaligera S.r.l. (ora Zuccato Hc S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. M B, R F S, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Firenze, Via dei della Robbia 66;

contro

Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta – ESTAV - Nord-Ovest Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G T, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

nei confronti di

Hill Rom S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Calesella, Claudia Cipriano, Antonino Longhitano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, Via Ricasoli n. 32;
Reha Istituto Tecnico Ortopedico di Zingoni Marco, Reha Istituto Tecnico Ortopedico S.r.l.;

per l'annullamento

- della determinazione n. 1923 del 29.12.2010 nella parte in cui il Direttore dell'

ESTAV

Nord ovest della Toscana ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato alla società HILL ROM l'appalto per l'affidamento del servizio di noleggio, con gestione full service, di sistemi per la prevenzione delle ulcere da pressione per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest della Toscana, limitatamente al lotto 2 ed al lotto 3;

- della comunicazione prot. n. 2010/0030782 del 30.12.2010;

- dei verbali n.. 5 del 12.11.2010 e n. 6 del 15.12.2010 con i quali la commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi economici ed ha verificato l'anomalia dell'offerta delle ditte aggiudicatarie;

- dei verbali nn. 1, 2 e 3 del seggio di gara e nn. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, della commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte afferenti la procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio, con gestione full service, di sistemi per la prevenzione delle ulcere da pressione per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest della Toscana;

- del bando di gara e del capitolato speciale nella parte in cui non consente l'esclusione della ditta Hill Rom per i lotti n. 2 e 3 per mancanza di requisiti indispensabili;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Hill Rom s.r.l. e per il risarcimento del danno in forma specifica o in subordine per equivalente subito dalla ricorrente in caso di dichiarazione di illegittima esclusione dalla gara;

nonché, con motivi aggiunti depositati il 24.10.2011, per l'annullamento:

- della determinazione n.928 del 21.7.2011 nella parte in cui il Direttore dell'

ESTAV

Nord Ovest della Toscana sulla base del verbale di gara del 3.6.2011 ha aggiudicato alla soc. HILL ROM l'appalto per l'affidamento del servizio di noleggio di sistemi per la prevenzione delle ulcere da pressione per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest della Toscana, limitatamente al lotto 2 ed al lotto 3;

- del verbale di gara del 3.6.2011 con il quale la Commissione esaminatrice ha verificato la funzione di rianimazione cardiopolmonare per i lotti 2 e 3 offerti dalla soc. HILL ROM;

- delle note prot. n.14671 del 16.6.2011 e prot. n.19011 del 26.7.2011 dell'

ESTAV

Nord Ovest;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

ESTAV

Nord-Ovest Regione Toscana e di Hill Rom S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto del 23 dicembre 2009 veniva indetta da

ESTAV

Nord-Ovest Toscana una gara per l’affidamento del servizio di noleggio, con gestione full service , di sistemi per la prevenzione delle ulcere da pressione per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest della Toscana. Il capitolato speciale di gara suddivideva i servizi in cinque lotti, ciascuno dei quali destinato ai pazienti con vari tipi di rischio di decubito, prevedendone la durata in tre anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

La società Sanitaria Scaligera s.p.a. partecipava per tutti i lotti dell'appalto, classificandosi al secondo posto, dopo Hill Rom s.p.a., nei lotti 1 e 3 e al terzo posto nel lotto 2, preceduta dai concorrenti Hill Rom e Reha.

Avverso l’atto d’aggiudicazione proponeva impugnazione l’odierna ricorrente con il ricorso rubricato al n. RG 6/2011.

Con sentenza n. 1025 del 13 giugno 2011 il ricorso veniva accolto limitatamente al lotto n. 1, respingendolo per il resto.

Assume la ricorrente, con il gravame in trattazione, che la controinteressata Hill Rom, costituendosi in giudizio il 19 aprile 2011 nella controversia di cui sopra, avrebbe depositato il giorno successivo alcuni documenti, tra i quali l’originale manuale d’uso del prodotto offerto, denominato “Clinactive”, dal quale si evincerebbe che, per i lotti nn. 2 e 3, detta società avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di un requisito fondamentale del presidio sanitario offerto, ossia il tempo di sgonfiaggio massimo del materasso finalizzato all’esecuzione della funzione eventuale di rianimazione cardiopolmonare del paziente.

Infatti, mentre nell’ambito del processo di cui al ricorso n. 6/2011 è sempre stato dichiarato un tempo di sgonfiaggio inferiore a 10 secondi, a fronte del capitolato speciale che prevedeva un tempo massimo non superiore a 15 secondi, il predetto manuale d’uso, depositato in giudizio il 20 aprile 2011, reca l’indicazione di un tempo di sgonfiaggio di circa 25 secondi.

Conseguentemente la ricorrente, dopo aver richiesto alla stazione appaltante la revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, propone il ricorso all’esame prospettando ulteriori censure avverso tale atto.

Si deduce:

1. Violazione degli artt. 6, 7, 19 e 21 del capitolato speciale di appalto e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Travisamento dei fatti e dei presupposti. Carenza di istruttoria.

2. Violazione degli artt.71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e degli artt. 12, 42 e 74 del d.lgs. n. 163/2006.

3. Violazione degli artt. 38, 39, 41 e 51 d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità e par condicio.

4. Violazione degli artt. 6, 7, 19 e 21 del capitolato speciale di appalto e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Travisamento dei fatti e dei presupposti. Carenza di istruttoria.

5. Violazione dell’art. 19 del capitolato speciale di appalto.

Dopo l’istanza di autotutela l’Amministrazione riconvocava la commissione al fine di riesaminare i tempi di sgonfiaggio dei prodotti offerti da Hill Rom per i lotti 2 e 3 e, con determinazione n. 928 del 21.7.2011, confermava l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società stessa.

L’atto veniva impugnato con i motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2011 prospettando le seguenti ulteriori censure:

1. Violazione degli artt. 6, 7, 19 e 21 del capitolato speciale di appalto e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Travisamento dei fatti e dei presupposti. Carenza di istruttoria.

2. Violazione degli artt. 3 e 13 del d.lgs. n. 46/1997, della circolare 21 dicembre 2009 del Ministero della salute e del d.m. 20 febbraio 2007.

3. Violazione degli artt.71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e degli artt. 12, 42 e 74 del d.lgs. n. 163/2006.

Violazione degli artt. 38, 39, 41 e 51 d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità e par condicio .

4. Violazione degli artt. 6, 7, 19 e 21 del capitolato speciale di appalto e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Travisamento dei fatti e dei presupposti. Carenza di istruttoria.

5. Violazione dell’art. 19 del capitolato speciale di appalto.

Si costituivano in giudizio l'

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