TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-02-25, n. 201600090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-02-25, n. 201600090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201600090
Data del deposito : 25 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00219/2014 REG.RIC.

N. 00090/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00219/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R D S, rappresentato e difeso dagli avv. R V, C C, C F, con domicilio eletto presso Avv. C F in L'Aquila, Strada Statale 80, 20/A;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento:

del decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, del 14 gennaio 2013, prot. aoodrab 190 - uff. III, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali e dei docenti esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l'accesso;

-degli atti ad esso presupposti;

nonché con motivi aggiunti, per l’annullamento.

-del decreto 3 aprile 2014, n.2000836 adottato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale recante le ragioni dell’esclusione di Roberto di Stanislao dai percorsi abilitanti speciali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del Ministro P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- R D S, diplomato in chitarra, in data 28 agosto 2013 ha inoltrato tramite il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca domanda di partecipazione al percorso abilitante speciale al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento in chitarra (classe di concorso AB77), nella quale ha dichiarato, quale servizio prestato, l’insegnamento nella classe di concorso AB77 nella scuola di primo grado nell’anno scolastico 2011/12.

In data 7 novembre 2013 la domanda è stata integrata con l’indicazione di ulteriori anni di servizio prestato presso vari istituti scolastici (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013).

Con decreto 14 gennaio 2014

AOODRAB

190 del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo è stato pubblicato l’elenco dei candidati esclusi dai percorsi abilitanti speciali, nel quale figurava anche il nome di R D S.

2.- Tale provvedimento è stato impugnato da R D S con ricorso notificato in data 15 marzo 2014 e depositato il 26 marzo 2014, con il quale sono stati peraltro impugnati gli altri atti del procedimento amministrativo di attivazione dei percorsi speciali per l’abilitazione, tra cui: il decreto dipartimentale 22 novembre 2013, n.45, nella parte in cui dispone l’attivazione dei percorsi nel dicembre 2013;
il bando adottato con decreto del direttore generale 30 luglio 2013, n.58, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali, all’art.1, comma 1, <<non contempla il servizio effettuato come personale educativo e all’art. 1, comma 3, prevede, altresì che “è valutabile altresì il servizio prestato nell’anno scolastico ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero…purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare>>;
il regolamento ministeriale adottato con decreto 25 marzo 2013, n.81, nella parte in cui disciplina i requisiti di partecipazione ai percorsi abilitanti.

Il ricorrente deduce che la previsione, quale requisito di ammissione ai corsi abilitanti, di tre anni di servizio nella specifica classe di concorso di cui uno almeno specifico nella classe di concorso in cui si chiede di abilitarsi, sarebbe viziata da eccesso di potere sotto vari profili e violazione del principio di uguaglianza secondo il canone della ragionevolezza, anche se confrontata con i requisiti richiesti dalle disposizioni previgenti per l’accesso ai corsi di abilitazione.

3.- Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (d’ora in avanti anche: Miur).

4.- Con ordinanza 22 maggio 2014 la domanda cautelare non ha trovato accoglimento, sull’assunto che la motivazione dell’esclusione del ricorrente era contenuta nel decreto 3 aprile 2014, n.2000836- depositato in giudizio dall’Amministrazione e non oggetto di impugnazione né di istanza cautelare- ed era fondata sulla impossibilità di integrare la domanda di partecipazione nella quale era stato dichiarato un solo anno di servizio e quindi sulla mancanza del requisito dei tre anni di servizio di cui all’art. 1, commi 1, 3 e 4 del D.M. 58/2013.

5.- Il decreto 3 aprile 2014, n.2000836 adottato dal direttore dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo è stato poi impugnato con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 31 maggio 2014 e depositato il 9 giugno 2014, con il quale il D S, premette, in punto di fatto, di essere in possesso “non solo del titolo di studio richiesto dal bando, ma anche del servizio necessario”, chiarendo di aver prestato servizio, per gli anni prescritti dal bando, quale docente a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche paritarie per un totale di 598 giorni complessivi di servizio.

Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione dai percorsi abilitanti per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, dolendosi della mancata valutazione di detti servizi, in quanto dichiarati successivamente all’inoltro della domanda on line, senza tener conto della nota del M.i.u.r. 23 ottobre 2013, n.0002306, con la quale il Ministero chiariva che i requisisti di servizio potevano essere maturati con qualsiasi tipologia di insegnamento, a prescindere dalla tipologia di contratto stipulato. Ad avviso del ricorrente la loro mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione non era a lui imputabile, in quanto i chiarimenti ministeriali erano intervenuti solo successivamente alla data di presentazione della domanda.

6.-Alla camera di consiglio del 9 luglio 2014 con ordinanza n. 216/2014 la domanda cautelare è stata accolta alla luce di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi e, per l’effetto, è stata ordinata l’ammissione con riserva al corso abilitante.

7.- All’udienza pubblica del 27 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

8.- Oggetto del giudizio è l’esclusione del ricorrente dal corso abilitante speciale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso AB77 (chitarra). Si tratta di corsi di durata annuale istituiti da Atenei o da Istituzioni di alta formazione artistica che si concludono con un esame finale avente valore di esame di Stato che conferisce il titolo di abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe di concorso o posto per il quale si è partecipato (art. 6, comma 5, del bando).

9.- Il primo provvedimento di esclusione, immediatamente lesivo degli interessi del D S non recava le motivazioni della sua esclusione, costringendo l’interessato a proporre un ricorso al “al buio”, con il quale formulava una serie di censure in via ipotetica e dubitativa dirette, in particolare, contro il regolamento ministeriale e il bando, nella parte in cui fissavano i requisiti di servizio per l’ accesso ai percorsi abilitanti speciali in tre anni, di cui ciascun anno di almeno 180 gg di servizio e almeno uno di essi svolto nella classe di concorso per cui si chiede l’abilitazione.

Invero, la motivazione dell’esclusione- come peraltro chiarito anche in giudizio dall’Amministrazione a mezzo della relazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale- recata dal decreto 3 aprile 2014, n.2000836 (impugnato con motivi aggiunti) si incentra:

-sulla mancanza del requisito dei tre anni di servizio” perché nella domanda di partecipazione il ricorrente dichiarava di aver prestato servizio nella classe di concorso AB77 solo nell’A.S. 2011/2012;

sulla impossibilità di tener conto della nota depositata in data 7 novembre 2013, con la quale l’istante integrava la domanda con l’indicazione degli altri anni servizi di insegnamento prestati, in quanto tale integrazione perveniva “successivamente alla data di scadenza della domanda (23/08/2013)”.

10.- In via preliminare, il Collegio deve rilevare un sopravvenuto difetto di interesse alla domanda di annullamento del bando, del regolamento e degli altri atti della procedura relativi alla fissazione dei requisiti di servizio per l’ammissione ai corsi in questione. Tali atti, alla luce della prospettazione meglio articolata nei motivi aggiunti, non si rivelano, infatti, lesivi degli interessi dell’istante, il quale asserisce di essere in possesso proprio di quei requisiti di servizio richiesti dal bando e dal regolamento, avendo insegnato per almeno tre anni nella classe di concorso per cui chiedeva l’ammissione.

Pertanto le doglianze dirette contro il bando, il regolamento e gli altri presupposti devono intendersi abbandonate per sopravvenuto difetto di interesse, una volta che D S conosceva le motivazioni dell’esclusione.

11.- Ciò che invece risulta lesivo dell’interesse del ricorrente è il decreto 14 gennaio 2013, n. 190, con il quale l’Ufficio scolastico regionale lo include nell’elenco degli esclusi dai percorsi abilitanti e il successivo decreto 3 aprile 2014, n.2000836, con il quale la stessa Amministrazione chiariva che le ragioni dell’esclusione erano dovute alla mancanza del requisito di servizio e alla impossibilità di considerare ammissibile l’integrazione della domanda, con cui l’interessato indicava gli ulteriori servizi prestati utili al raggiungimento del requisito dei tre anni di servizio.

12.-Prima di affrontare il ricorso nel merito, va verificata l’applicabilità al caso di specie della disciplina speciale prevista dall’art. 4, comma 2 bis del D.L.30 giugno 2005, n.115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168, il quale dispone: <<conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>>.

Il ricorrente invoca l’applicazione di tale norma, allegando certificazione di avvenuto conseguimento in data 30 luglio 2014 del percorso abilitante speciale relativo alla classe di concorso di strumento musicale AB77 “Chitarra”.

L’art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 115 del 2005 determina una sanatoria legale che, attraverso la stabilizzazione dei risultati di fatto sortiti dalla procedura valutativa (ovvero dal suo rinnovo) cui il candidato è stato ammesso a seguito di una pronunzia giurisdizionale anche in sede cautelare, determina la attribuzione di un titolo o di una abilitazione professionale al candidato in precedenza escluso o dichiarato non idoneo.

Al riguardo, il Collegio ritiene non doversi discostare dall’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, la quale ritiene non applicabile la norma invocata ai procedimenti per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (Consiglio di Stato, sentenza Sezione VI 21 settembre 2010, n. 7002;
Sez. IV, sent. 02 ottobre 2006, n. 5743;
Consiglio di Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2557, 21 novembre 2006, n. 6807, 2 ottobre 2006, nn. 5744 e 5743, 5 dicembre 2006, n. 7141;
VI, 11 maggio 2007, n. 2309).

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 115 del 2005, facendo espresso riferimento alla "abilitazione" e al "titolo", riguarda le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione priva di "numero chiuso" e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come negli ordinari concorsi per il pubblico impiego. Nel solco tracciato da tale orientamento è da escludere ogni ipotesi di applicazione estensiva della disposizione a fattispecie di specializzazioni riservate agli insegnanti, per le seguenti ragioni:

a) perché trattasi di norma eccezionale, come tale di stretta interpretazione e insuscettibile di estensione analogica,

b) perché l’ abilitazione all’insegnamento non è finalizzata all’iscrizione in ordini professionali in senso stretto;

c) perché nelle procedure finalizzate ad ottenere l’abilitazione all’insegnamento vi è la presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva, che accerti se l'ammissione della propria controparte sia o meno legittima.

13.- Nel merito, la questione di diritto che il Collegio è chiamato a risolvere attiene alla integrabilità o meno della domanda di partecipazione al corso abilitante dopo l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

L’amministrazione scolastica, nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio, afferma di non aver tenuto conto dei servizi prestati presso l’Istituto musicale pareggiato “Braga” di Teramo negli anni scolastici 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010 e 2008/2009, in quanto la dichiarazione relativa all’espletamento di tali servizi è “pervenuta successivamente alla data di scadenza della domanda (23/8/2013)”.

Il ricorrente, invece, sostiene di aver integrato la domanda solo dopo la conoscenza di una nota (nota 23 ottobre 2013, n.2306) dell’Amministrazione scolastica (definita “FAQ” nel ricorso), diramata in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande, con la quale era riconosciuto come titolo di accesso valutabile il servizio prestato con qualsiasi tipologia contrattuale. Il ricorrente si duole pertanto che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di tener conto della sua dichiarazione integrativa relativa ai servizi prestati e pervenuta in data successiva al termine fissato per la presentazione della domanda.

Al riguardo, osserva il Collegio che la nota 23 ottobre 2013, n.2306 è un atto di indirizzo con il quale il Ministero fornisce alcune indicazioni specifiche agli uffici scolastici periferici in ordine al riconoscimento dei servizi validi per l’accesso ai corsi abilitanti, al fine di una uniforme interpretazione dell’art. 1 del bando, che riservava la partecipazione alla procedura ai docenti privi di abilitazione “che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale…”.

Al punto 9 della citata nota il Ministero chiarisce che “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”.

Al punto 14 della medesima nota, pure invocato dal ricorrente a sostegno della integrabilità della sua domanda, il Ministero chiarisce che “sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell’aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio, ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/ crediti richiesti)”.

Nel caso in esame, nella domanda del D S era indicato il titolo di studio, ma era omessa l’elencazione specifica di tutti gli anni di servizio espletati, in quanto il D S dichiarava soltanto l’ultimo servizio prestato nell’anno scolastico 2011/12, lasciando implicitamente intendere, con ciò, di aver prestato servizio per almeno tre anni sino a tale data.

14.- Il ricorso merita pertanto accoglimento, in quanto l’Amministrazione scolastica, in conformità alle indicazioni ministeriali, che consentivano l’integrazione delle domande carenti di alcune informazioni anche relative ai titoli di accesso e, tenuto conto, altresì, del rigido meccanismo di presentazione delle domande “on line”, avrebbe dovuto valutare la sussistenza del possesso del requisito dei tre anni di servizio alla luce dei servizi elencati dal D S con la nota depositata in data 7 novembre 2013.

15.- Le spese di lite, in ragione della novità e peculiarità della questione trattata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.

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