TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-16, n. 202308319
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 08319/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06794/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6794 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 88;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti sanitari, emesso in data 3 maggio 2016, con cui il ricorrente, all'esito degli accertamenti sanitari, è stato giudicato inidoneo all'iter del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.050 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, come da Bando del 15 gennaio 2016;
B) dei verbali e/o atti e/o procedure di espletamento degli accertamenti sanitari nei confronti del ricorrente, con particolare riguardo alla misurazione e valutazione del valore di composizione corporea, giudicato non compatibile con quello previsto dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
C) delle graduatorie e del decreto di approvazione delle stesse del 10 maggio 2016, nella parte in cui non colloca il ricorrente tra i vincitori del concorso;
D) di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli suindicati, ivi compresi i verbali, gli atti ed i documenti redatti dalla predetta Commissione per gli accertamenti sanitari, nella parte in cui non riconoscono al ricorrente l'idoneità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.050 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, giusto Bando del 15 gennaio 2016.
Dopo avere sostenuto e superato la prova scritta di selezione e le prove di efficienza fisica, veniva, quindi, sottoposto agli accertamenti sanitari di cui all'art. 10 del bando soprarichiamato.
All'esito di tali accertamenti, è stato giudicato con provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti sanitari, del 3 maggio 2016 — inidoneo "Considerato che il concorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: presenta un valore di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90".
In particolare, in ragione dell'attribuzione di un indice percentuale di massa grassa corporea pari a 24,9, superiore di 0,7 rispetto a quello previsto dalla norma.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del bando di concorso - violazione e falsa applicazione dell'art 587 del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del d.p.r. 17 dicembre 2015, n. 207 - violazione e falsa applicazione delle direttive tecniche di cui al decreto ministeriale del 4 giugno 2014 - violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per insufficiente, incongrua, illogica motivazione; travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
L’ indice percentuale di massa grassa corporea pari a 24,9, superiore di 0,7 rispetto a quello previsto dalla